(omissis)
ORDINANZA
(omissis) (di seguito (omissis) ha promosso reclamo avverso l’ordinanza, emessa in data 31.3.25, con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso ex art. 671 c.p.c. depositato (omissis) ha autorizzato il sequestro conservativo, fino alla concorrenza di € 670.000,00 dei beni mobili o immobili, di proprietà della reclamante.
Si è costituito l’(omissis) chiedendo il rigetto del reclamo.
Dopo alcuni rinvii finalizzati all’individuazione di una soluzione conciliativa, stante l’impossibilità di accordo, la causa è stata rimessa in decisione.
Con il primo motivo di reclamo (omissis) contesta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del requisito del fumus sulla base di quanto confermato dalla stessa (omissis) nelle proprie difese (ovvero 1. vendita a (omissis) dell’autovettura Ferrari modello 330 GTC per il corrispettivo di € 670.000,00; 2. Incasso, da parte della (omissis), dell’intero prezzo, parte in denaro, mediante due bonifici di € 225.000,00 ciascuno e parte con la permuta di due autovetture d’epoca – precisamente Alfa Romeo JT Junior 1300 e Alfa Romeo 2600 Spider – la prima delle quali già rivenduta dalla (omissis) a terzi; 3. esecuzione solo parziale dei lavori di sistemazione sull’autovettura concordati con l’acquirente; 4. mancata consegna all’(omissis) della Ferrari, rimasta in possesso della (omissis), smontata, nell’autosalone) senza considerare, invece, quanto dalla stessa allegato e documentato, ovvero il perfezionamento di un accordo con (omissis) erede di (omissis) […] avente ad oggetto la risoluzione del contratto di compravendita e la restituzione a quest’ultimo (il quale, a dire della reclamante, aveva rappresentato di non essere interessato all’intestazione del veicolo) della somma di € 245.000,00 (pari al corrispettivo versato dal fratello “decurtato del guadagno della (omissis)”), rateizzata e garantita da vaglia cambiari, e il trasferimento in proprietà della Alfa Romeo Spider) che l’(omissis) non aveva rispettato, inviando del tutto inaspettatamente la diffida ad adempiere.
In secondo luogo, la reclamante contesta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del presupposto del periculum in considerazione dell’entità del credito, dell’avvenuta vendita a terzi di una delle due auto date in permuta e della intestazione alla stessa (omissis) dell’autovettura Alfa Romeo 2600, con conseguente rischio di cessione a terzi della stessa.
In particolare, sostiene la reclamante che: 1) la vendita della Alfa Romeo Spider è avvenuta, a distanza di pochi giorni dalla compravendita, con l’accordo dello stesso (omissis); 2) l’importo del credito vantato dall’(omissis) non costituirebbe di per sé elemento significativo ai fini dell’accoglimento della cautela, a fronte della solida situazione economica patrimoniale della (omissis) società neppure soggetta a protesti e/o procedure esecutive; 3) l’intestazione dell’autovettura Alfa Romeo 2600 non rappresenta un rischio per la garanzia delcredito dell’(omissis) avendo essa reclamante sempre manifestato (anche nel
corso del procedimento cautelare) la disponibilità a dare corso alle intese raggiunte e, conseguentemente, alla restituzione del veicolo.
Il reclamo va rigettato.
Con riferimento al fumus, infatti, è pacifico il credito restitutorio dell’(omissis) a fronte della non contestata intervenuta risoluzione del contratto (del resto, la stessa reclamante riconosce di aver interrotto gli interventi di riparazione sul veicolo che, per quanto dichiarato dalle parti nel corso delle udienza avanti al collegio, è stato nelle more reintestato alla originaria proprietaria (omissis)); quanto all’affermato accordo che sarebbe stato raggiunto dalle parti, va condivisa la valutazione del giudice di primo grado circa il difetto di prova, del tutto insufficiente essendo la email inviata il 29.11.24 da (omissis) […] (doc. 2
fascicolo resistente primo grado) nella quale il primo formulava una propria proposta dichiarando però espressamente di rimanere “in attesa del documento finale che mi riservo di condividere con il mio legale”; nessuna ulteriore documentazione è stata prodotta dalla reclamante tale da fare presumere una successiva formalizzazione dell’accordo.
Oltretutto, è francamente del tutto inverosimile – e, del resto, la circostanza è ampiamente contestata dal reclamato – che quest’ultimo, a seguito della risoluzione, si sia reso disponibile a ricevere esclusivamente la somma di € 245.000,00 (a fronte di un importo versato dal fratello di € 450.000,00) ed una sola delle autovetture date in permuta, tali essendo i termini
dell’accordo che (omissis) afferma essere stato perfezionato tra le parti.
Ritiene il collegio che debba essere altresì condivisa la decisione del giudice di primo grado in merito alla sussistenza del periculum in mora in ragione, in primo luogo, del comportamento professionalmente poco limpido della venditrice, la quale, dopo aver ottenuto il pagamento integrale dell’autovettura da parte dell'(omissis) si è ben guardata dal provvedere all’acquisto del veicolo dalla (omissis) (doc. 21, 22, 23 ricorrente primo grado) ed a tutt’oggi, nonostante i plurimi rinvii concessi, trattiene ancora senza titolo l’intero corrispettivo ricevuto (oltre che l’autovettura Alfa Romeo 2600 essendo stato l’altro veicolo già trasferito a terzi); in secondo luogo, la stessa situazione patrimoniale ed economica della (omissis) pare, allo stato ed anche in rapporto all’entità del credito dell’(omissis) ben poco rassicurante se solo si consideri che l’unico documento prodotto dalla reclamante per contestare la valutazione operata dal giudice di primo grado e comprovare l’affermata solidità della società è un documento proveniente da una ricerca ChatGPT le cui conclusioni, prive di riferimenti a dati specifici, sono allo stato insuscettibili di verifica.
Ritiene, infine, il collegio che debba essere rigettata la richiesta di un ulteriore rinvio, formulata dalla reclamante all’ultima udienza al fine di documentare il valore dell’immobile di proprietà, tenuto conto delle osservazioni che precedono, dei rinvii già concessi, e considerato, infine, che documentazione utile per comprovare l’assenza del periculum ben avrebbe potuto essere fornita dalla (omissis) in sede di ricorso introduttivo.
Spese da liquidarsi nella causa di merito.
P.Q.M.
rigetta il reclamo,
spese da liquidarsi nella causa di merito
Brescia, 21 luglio 2025
