Massima

In materia di patrocinio a carico dello Stato, l’articolo 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce esplicitamente che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Supporto alla lettura

SPESE PROCESSUALI

I costi previsti quando si fa ricorso all’Autorità Giudiziaria sono generalmente definiti spese processuali. Questi possono essere di varia natura, ma in particolare le parti devono sostenere complessivamente:

  • spese legali: spese che ciascuna parte deve versare al legale (nell’ordinamento italiano, fatte salve le eccezioni, la parte deve valersi dell’assistenza di un avvocato) che la assiste e difende nel giudizio, quantificabili sulla base di parametri stabiliti dalla legge (sia in caso di processo civile che di processo penale);
  • spese processuali: spese legate alla giustizia e all’attività degli organi giurisdizionali e devono essere tendenzialmente versate allo stato.

Il soggetto tenuto a versarle sarà individuato dalla stessa Autorità giudiziaria secondo il c.d. principio della soccombenza, con il quale il giudice condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa di tutte le spese legali e processuali da questa sostenute. A questo principio si affianca il c.d. principio di causalità, secondo il quale chi deve sostenere i costi del giudizio è colui che l’ha reso necessario proponendolo o resistendovi indebitamente.

Esistono però dei correttivi che consentono al Giudice di valorizzare il caso concreto, in quanto l’automatismo del principio della soccombenza può risultare troppo rigido e quindi non essere sempre la scelta più idonea.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

– con sentenza n. 174 del 2019, la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello proposto da Cosimo A.A. avverso la sentenza del Tribunale che, nel giudizio di scioglimento della comunione fra ex coniugi, promosso da B.B. nei suoi confronti, aveva dichiarato la inammissibilità per tardività della sua istanza – qualificata come domanda riconvenzionale – diretta a far comprendere nella massa da dividere somme esistenti su un conto corrente e un libretto cointestati, previo accertamento dell’obbligo dell’attrice di restituzione delle somme unilateralmente prelevate;

– con ordinanza n. 11477 del 2021, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da Cosimo A.A. avverso la sentenza impugnata, condannandolo al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente B.B., seppure quest’ultima risultasse ammessa a patrocinio a carico dello Stato;

– B.B. ha chiesto la correzione dell’errore materiale nel senso che le spese riconosciute in suo favore devono invece essere riconosciute in favore dello Stato.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

– come già rimarcato da questa Corte (Cass., 09/03/2018, n. 5824 nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l’art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”; la norma è peraltro coerente con l’art. 110, comma 3, dello stesso testo unico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale; trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, è correggibile a norma dell’art. 391 bis, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 07/07/2010, n. 16037; Cass., 17/05/2017, n. 12437), anche d’ufficio;

– di conseguenza l’istanza di B.B. dev’essere accolta e il dispositivo dell’ordinanza n. 11477/2021 di questa Corte depositata in data 30/4/2021 nel procedimento n. 31253/2019 deve essere corretto mediante la sostituzione delle parole “in favore della controricorrente” con le parole “in favore dello Stato, per essere stata la controricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato”;

– per la natura del procedimento non vi è luogo a statuizione sulle spese.

 

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 11477/2021 di questa Corte depositata in data 30/4/2021 nel procedimento n. 31253/2019 deve essere corretto mediante la sostituzione delle parole “in favore della controricorrente” con le parole “in favore dello Stato, per essere stata la controricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato”.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.

 

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 19 settembre 2024.

 

Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2025.

Allegati

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