SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
– con sentenza n. 174 del 2019, la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello proposto da Cosimo A.A. avverso la sentenza del Tribunale che, nel giudizio di scioglimento della comunione fra ex coniugi, promosso da B.B. nei suoi confronti, aveva dichiarato la inammissibilità per tardività della sua istanza – qualificata come domanda riconvenzionale – diretta a far comprendere nella massa da dividere somme esistenti su un conto corrente e un libretto cointestati, previo accertamento dell’obbligo dell’attrice di restituzione delle somme unilateralmente prelevate;
– con ordinanza n. 11477 del 2021, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da Cosimo A.A. avverso la sentenza impugnata, condannandolo al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente B.B., seppure quest’ultima risultasse ammessa a patrocinio a carico dello Stato;
– B.B. ha chiesto la correzione dell’errore materiale nel senso che le spese riconosciute in suo favore devono invece essere riconosciute in favore dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– come già rimarcato da questa Corte (Cass., 09/03/2018, n. 5824 nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l’art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”; la norma è peraltro coerente con l’art. 110, comma 3, dello stesso testo unico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale; trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, è correggibile a norma dell’art. 391 bis, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 07/07/2010, n. 16037; Cass., 17/05/2017, n. 12437), anche d’ufficio;
– di conseguenza l’istanza di B.B. dev’essere accolta e il dispositivo dell’ordinanza n. 11477/2021 di questa Corte depositata in data 30/4/2021 nel procedimento n. 31253/2019 deve essere corretto mediante la sostituzione delle parole “in favore della controricorrente” con le parole “in favore dello Stato, per essere stata la controricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato”;
– per la natura del procedimento non vi è luogo a statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 11477/2021 di questa Corte depositata in data 30/4/2021 nel procedimento n. 31253/2019 deve essere corretto mediante la sostituzione delle parole “in favore della controricorrente” con le parole “in favore dello Stato, per essere stata la controricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 19 settembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2025.
