Massima

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria accoglie il ricorso presentato da un residente e annulla il permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di una nuova stazione radio base (SRB), riconoscendo la legittimazione ad agire del ricorrente in ragione del criterio della vicinitas, data l’immediata vicinanza dell’immobile all’area di intervento, nonché per l’interesse a prevenire danni alla salute derivanti da potenziali emissioni elettromagnetiche.

Supporto alla lettura

CONDIZIONI PER L’AZIONE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Tradizionalmente, per il processo amministrativo, si richiamano, come condizioni generali per l’azione, l’interesse a ricorrere e la legittimazione a ricorrere in capo a chi promuova il giudizio. Il giudice, una volta verificata la valida instaurazione del processo, deve accertare la loro sussistenza al fine di poter procedere poi all’esame del merito della domanda.

Interesse a ricorrere

Inteso non genericamente nei termini della idoneità dell’azione a realizzare il risultato perseguito, ma più specificamente come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di una utilità o di un vantaggio (materiale o, in certi casi, morale). Il “risultato utile” che il ricorrente deve dimostrare di poter conseguire ai fini dell’interesse a ricorrere non si identifica con la semplice garanzia dell’interesse legittimo. Innanzitutto dell’interesse a ricorrere vengono predicati gli attributi della personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), dell’attualità (l’interesse deve poter sussistere al momento del ricorso), della concorrenza (l’interesse a ricorrere va valutato con riferimento a un pregiudizio concretamente verificatosi a danno del ricorrente); sulla base di questi elementi viene ricondotta alla carenza d’interesse l’esclusione della possibilità di impugnare in via autonoma o immediata alcuni atti amministrativi, come gli atti preparatori, gli atti interni, gli atti non ancora esecutivi, gli atti normativi, gli atti confermativi di atti precedenti. Inoltre, l’interesse a un risultato utile deve permanere fino al momento della decisione del ricorso (c.d. interesse alla decisione), pertanto se nel corso del giudizio si verifica un mutamento della situazione di fatto o di diritto, tale da escludere che l’accoglimento del ricorso possa comportare un risultato utile al cittadino, il ricorso viene dichiarato improcedibile per “sopravvenuta carenza d’interesse”.

Legittimazione a ricorrere

Essa viene ancora interpretata non come affermazione della titolarità della posizione qualificata necessaria ai fini del ricorso (ossia, di regola, l’interesse legittimo, e, nei casi di giurisdizione esclusiva, anche il diritto soggettivo), ma come effettiva titolarità di tale posizione. Pertanto il giudice amministrativo, quando accerta che il ricorrente non è titolare di tale posizione qualificata, dichiara il ricorso inammissibile, e non infondato.
La legittimazione a ricorrere è ricondotta in genere alla titolarità di posizioni di interesse qualificato, in alcune ipotesi, però, la legittimazione a ricorrere è costituita semplicemente da una condizione formale del ricorrente, e non dall’affermazione o dalla titolarità di un interesse qualificato. Ciò si verifica nel caso delle azioni popolari, per le quali la legittimazione a ricorrere si identifica con la qualifica generica di cittadino e per effetto di altre disposizioni particolari, che attribuiscono a certi organi amministrativi la possibilità di impugnare un atto di un’Amministrazione indipendentemente dal coinvolgimento di un loro interesse (c.d. legittimazione ex lege). Tutte queste ipotesi, però, sono considerate eccezionali; di conseguenza, nell’interpretazione generale del processo amministrativo, è assolutamente prevalente la riconduzione alla tutela di posizioni qualificate. Alle azioni popolari sono accostate alcune previsioni a proposito della tutela di interessi diffusi, in queste ipotesi talvolta la legittimazione a ricorrere al giudice amministrativo è attribuita per legge ad associazioni previamente identificate sulla base di criteri oggettivi e senza la necessità di alcuna verifica della titolarità di posizioni d’interesse qualificato.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2024, proposto da
(omissis), rappresentata e difesa dagli avv. (omissis), (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Genova, via (omissis);

contro

il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente in Genova, via Garibaldi, 9;
la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia della Spezia e ARPAL, non costituite in giudizio;

nei confronti

Iliad Italia S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. (omissis), con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;

per l’annullamento

del permesso di costruire n. 27 del 14.2.2023, inerente la realizzazione di una nuova stazione radio base in Viale (omissis)(terreno catastalmente individuato alla sezione (omissis) foglio (omissis) mappale (omissis)), dell’autorizzazione paesaggistica e di tutti i connessi atti di assenso, nonché per l’accertamento della decadenza del permesso di costruire.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e di Iliad Italia s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la signora (omissis) espone: – di risiedere sulle alture di Pegli, in viale (omissis), zona immersa nel verde e vincolata paesaggisticamente; – che accanto alla sua abitazione si trova un bosco, e che la proprietà gode di vista sul mare di Genova; – che, a metà ottobre 2024, si è resa conto che proprio sul confine della sua proprietà stavano iniziando dei lavori di escavazione, ed ha, così, presentato un’istanza di accesso agli atti al Comune di Genova; – di aver appreso, dagli atti che le sono stati consegnati in data 23.10.2024, che era in corso l’installazione di una stazione radio base di Iliad; – che, nel corso dei due anni trascorsi tra la presentazione dell’istanza e l’inizio dei lavori, le condizioni morfologiche dell’area sarebbero cambiate, senza che il progetto sia stato aggiornato; – che il permesso di costruire risale al 14.2.2023, mentre i lavori sono iniziati (il 4.10.2024, come da cartello di cantiere) ad oltre un anno dal suo rilascio, senza che sia mai intervenuta alcuna proroga.

Agisce per l’annullamento del permesso di costruire n. 27 del 14.2.2023, inerente la realizzazione di una nuova stazione radio base in Viale (omissis)(terreno catastalmente individuato alla sezione (omissis) foglio (omissis) mappale (omissis)), dell’autorizzazione paesaggistica e di tutti i connessi atti di assenso, nonché per l’accertamento della decadenza del permesso di costruire.

A sostegno del gravame ha dedotto sette motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 (già art. 87) d.lgs. n. 259/2003. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.p.r. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, difetto di motivazione e sviamento di potere.

Poiché tra il rilascio del permesso di costruire e l’inizio dei lavori sono trascorsi oltre 19 mesi, il titolo sarebbe decaduto.

2. Violazione del PTCP e del PUC. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del d.lgs. 22.1.2004 n. 42. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento del fatto.

La stazione radio base in questione sarebbe stata autorizzata in assenza di un idoneo iter istruttorio che tenesse conto della vicinanza di altri due impianti analoghi, e, pur dando atto che il sito è collocato in area di crinale, l’autorizzazione paesaggistica non darebbe conto della compatibilità dell’intervento con la normativa di uso del territorio dettata dal PTCP.

3. Eccesso di potere dell’ARPARL nella redazione del suo parere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il gravato parere di ARPAL, rilasciato oramai più di due anni fa, si sarebbe limitato a prendere atto dei dati trasmessi dall’impresa, senza effettuare autonomi accertamenti su quanto dichiarato circa il rispetto dei valori di legge, anche in considerazione della presenza di altre stazioni radio base nelle vicinanze.

Prospetta questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 comma 1 d.lgs. n. 259/2003, nella parte in cui prevede che l’accertamento, da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, circa il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione avvenga sulla base del progetto, ovvero di informazioni fornite in via unilaterale dal gestore della stazione radio base.

4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 59 e 60 del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale adottato con deliberazione del consiglio comunale di Genova n. 6 del 6/2/2007. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto.

Non sarebbe stato acquisito il parere obbligatorio del Consiglio municipale in materia di provvedimenti di programmazione e di indirizzo nel settore dell’ambiente, dell’ecologia, dell’inquinamento, ex art. 59 del Regolamento per il decentramento di Genova.

5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 338 RD 27.7.1934 n. 1265 e del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990, come modificato dalla legge 166/2002. Violazione del vincolo cimiteriale.

Sebbene l’impianto ricada in zona di vincolo cimiteriale, con vincolo assoluto di inedificabilità valevole per qualsiasi manufatto edilizio anche ad uso diverso da quello di abitazione, difetterebbe un’istruttoria sul punto.

6. Sulla violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto.

L’installazione della stazione radio base a pochi passi dall’abitazione della ricorrente violerebbe il principio di precauzione, e sarebbe contraria ai principi ispiratori del nuovo Piano per le installazioni delle antenne approvato dal Comune di Genova, ispirato all’intento di “minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili”.

7. Sulla violazione del principio di partecipazione procedimentale e di pubblicazione degli atti procedimentali. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto.

Posto che non risulterebbe essere avvenuta nessuna pubblicazione degli atti procedimentali come prescritto dall’art. 44 comma 5 d.lgs. n. 259/2003, i provvedimenti contestati sarebbero stati assunti in assenza di ogni tipo di coinvolgimento della cittadinanza.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la società Iliad Italia s.p.a. ed il Comune di Genova, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.

In via preliminare, il solo Comune ha eccepito l’assenza di un interesse al ricorso, sub specie dell’allegazione di un obiettivo e serio pregiudizio.

Con ordinanza 24.4.2025, n. 78 la sezione ha accolto la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 16 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

L’eccezione comunale di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse è infondata.

La ricorrente ha infatti dedotto che l’immobile di cui è proprietaria ed in cui in cui risiede si trova nelle immediate vicinanze, e addirittura a confine dell’area oggetto dell’intervento assentito.

Essendo dimostrato lo stabile collegamento tra la ricorrente e la zona oggetto d’intervento, sussiste dunque la legittimazione ad agire, in ragione del criterio della vicinitas, che, atteso il suo rilievo generale, è predicabile anche rispetto agli atti che autorizzano la realizzazione di una stazione radio base (cfr. Cons. St., IV, 26.7.2021, n. 5534, § 18.2, e i precedenti ivi citati).

Ma sussiste anche l’interesse ad impugnare l’autorizzazione rilasciata alla controinteressata, perché la ricorrente mira (anche) ad evitare che, per effetto della costruzione e dell’attivazione della stazione radio base nel terreno confinante, si producano danni alla salute derivanti da emissioni elettromagnetiche in tesi superiori ai livelli-soglia fissati dal DPCM 8.7.2003 a tutela della salute pubblica.

Dunque, indipendentemente dalla fondatezza – nel merito – delle doglianze (3° motivo di ricorso) circa il parere di ARPAL sul rispetto dei valori di legge, non può non ritenersi provato anche l’interesse ad agire, in quanto l’accoglimento del ricorso, precludendo il completamento dell’intervento e l’attivazione dell’impianto, comporterebbe comunque per la ricorrente un effetto utile.

Ciò posto, il primo motivo di ricorso è infondato.

La censura non considera infatti che, in forza di quanto previsto dall’art. 18, comma 4, del D.L. 24.2.2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41/2023, “[…] per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Generico ed infondato è il secondo motivo di ricorso, in quanto non individua neppure la specifica normativa di P.T.C.P. (Aree Urbane: strutture urbane qualificate SU – art. 35 delle N.D.A. del P.T.C.P.) in tesi violata.

Infondate sono anche le doglianze (3° motivo di ricorso) sul parere favorevole di ARPAL, che non avrebbe effettuato autonomi accertamenti su quanto dichiarato circa il rispetto dei valori di legge.

Trattandosi di un parere preventivo, è infatti del tutto logico e inevitabile che esso venga effettuato sulla base dei soli dati progettuali di potenza forniti dall’operatore.

Del resto, ai sensi dell’art. 14 L. 36/2001, sono fatte salve le funzioni successive di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale delle amministrazioni locali circa il rispetto dei limiti imposti alle emissioni elettromagnetiche.

Dunque, qualora, a seguito dell’attivazione dell’impianto e dei successivi controlli e misurazioni – sollecitati, se del caso, dall’interessata – dovessero risultare effettivamente superati i valori di attenzione stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003 a tutela della salute, ciò non porrebbe certo un problema di originaria legittimità del provvedimento autorizzativo, che ne postula il rispetto sulla base dei dati dichiarati, ma atterrebbe piuttosto alla sua violazione, con il conseguente obbligo della società controinteressata di riportare a conformità l’impianto (allegato C al D.P.C.M. 8/7/2003) mediante la riduzione delle emissioni entro i limiti di legge, anche in applicazione delle concorrenti norme civilistiche (art. 844 cod. civ.).

Donde anche la manifesta infondatezza ed irrilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 comma 1 d.lgs. n. 259/2003, nella parte in cui prevede che ARPAL faccia una valutazione preventiva sulla base dei soli documenti forniti dal gestore, senza alcun sopralluogo prima dell’installazione della stazione radio base.

Palesemente infondato è anche il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta che non sarebbe stato acquisito il parere obbligatorio del Consiglio municipale in materia di provvedimenti di programmazione e di indirizzo nel settore dell’ambiente, dell’ecologia, dell’inquinamento, ex art. 59 del Regolamento per il decentramento di Genova.

Diversamente dal regolamento comunale ex art. 8 comma 6 della Legge n. 36 del 2001 (“I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico”), un permesso di costruire per l’installazione di una S.R.B. non integra infatti – con ogni evidenza – un provvedimento di programmazione e di indirizzo.

Infondato è il quinto motivo di ricorso, in quanto il vincolo cimiteriale non si applica alle stazioni radio base, che non sono propriamente costruzioni edilizie (cfr. Cons. Stato Sez. III, 17 novembre 2015 n. 5257, e la giurisprudenza ivi citata).

Generico – ancora una volta – è il sesto motivo di ricorso, con cui è dedotto che l’installazione della stazione radio base a pochi passi dall’abitazione della ricorrente violerebbe il principio di precauzione, e sarebbe contrario ai principi ispiratori del nuovo Piano per le installazioni delle antenne approvato dal Comune di Genova, ispirato all’intento di “minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili”.

Non è infatti dedotto né se il piano comunale delle antenne fosse già approvato e vigente all’atto del rilascio del permesso di costruire impugnato (tempus regit actum), né quale norma dello stesso sarebbe in concreto violata, ovvero quale sarebbe il “sito sensibile”.

Fondato è invece il settimo motivo di ricorso sulla mancata pubblicazione dell’istanza ex art. 44, comma 5 del D. Lgs. n. 259/2003, a mente del quale “Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto”.

Difatti, nell’economia del procedimento di autorizzazione all’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, la pubblicizzazione dell’istanza non costituisce un adempimento meramente formale, essendo funzionale all’attuazione di un principio di democraticità del processo decisionale, che non consente deroghe di sorta (cfr. T.A.R. Liguria, II, 3.7.2025, n. 787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, n. 23.11.2022, n. 7230, e i precedenti ivi citati).

Nel caso di specie, non è provato che tale (preventiva) pubblicizzazione vi sia stata, neppure nella forma – minimale, e comunque insufficiente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1773; T.A.R. Liguria, I, 24.2.2016, n. 198) – della sua pubblicazione all’albo pretorio.

Il Comune di Genova – con una evidente inversione procedimentale – deduce che è stata pubblicata la notizia della “conclusione” del procedimento (cfr. doc. 10 delle produzioni comunali del 10.1.2025), ma non il suo avvio, con la chiara frustrazione delle esigenze cui la pubblicazione ex art. 44, comma 5 D. Lgs. n. 259/2003 è funzionale.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in danno del Comune di Genova, responsabile dell’illegittimità riscontrata, mentre sussistono i presupposti di legge per compensarle integralmente tra le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Genova al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.

Compensa per il resto le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

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