Massima

In tema di procedimento di sorveglianza, un’istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione non può essere considerata meramente ripropositiva di una precedente richiesta già rigettata, e quindi dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., qualora sia fondata su presupposti di fatto nuovi e differenti.

Supporto alla lettura

DIFFERIMENTO DELLA PENA

Il differimento della pena è quell’istituto giuridico che consente alla persona già condannata di rimandare l’attuazione della propria sanzione.

La legge prevede due tipi di rinvio dell’esecuzione della pena:

  • obbligatorio (art. 146 c.p.): al quale il giudice non può sottrarsi e riguarda solo le pene detentive (reclusione o arresto), non è, invece, possibile chiedere il rinvio obbligatorio della multa o dell’ammenda. Questo tipo di rinvio potrebbe avere luogo nei confronti di una donna incinta (revocato nei casi di interruzione di gravidanza); nei confronti della madre di un bambino di età inferiore a 1 anno (revocato se la madre viene dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale o per decesso del figlio); nei confronti di un soggetto affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertata, o da un’altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con la stato di detenzione, quando il soggetto si trova in una fase della malattia talmente avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
  • facoltativo (art. 147 c.p.): concesso se il giudice ritiene meritevole l’accoglimento della richiesta. Può essere concesso per un periodo non superiore a 6 mesi (se è stata presentata domanda di grazia al Presidente della Repubblica); se una pena detentiva deve essere eseguita contro un soggetto in condizioni di grave infermità fisica, e quindi esige un trattamento che difficilmente si può attuare in stato di detenzione; nei confronti della madre con prole di età inferiore ai 3 anni (revocato qualora sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale o per decesso del minore); nel caso di sopravvenuta infermità psichica del soggetto condannato, tale per cui il giudice possa ritenere che ciò renda impossibile l’esecuzione della pena (in questo caso viene ordinato il ricovero in una struttura che possa occuparsi della patologia in essere).

In ogni caso il giudice non può ordinare il differimento della pena e, se adottato, è revocato, se sussite il concreto pericolo che il condannato, approfittando della momentanea libertà, commetta altri delitti.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO

1. Con decreto del 24 marzo 2025, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l’istanza avanzata da (Omissis) ritenendo costituisse mera riproposizione di analoga istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, con riferimento alla pena irrogata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Savona n. 45 del 2023, del 20 gennaio 2023, definitiva il 5 ottobre 2023, richiesta rigettata dal Tribunale con provvedimento del 19 settembre 2024.

 

2. Interpone ricorso per cassazione la difesa del condannato, lamentando, con unico motivo di impugnazione, l’illegittimità del provvedimento del Presidente del Tribunale per violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 1, 13, 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il ricorrente osserva che, a fronte della richiesta di misura alternativa avanzata dal condannato, attualmente ristretto presso la Casa circondariale di Biella, il Magistrato di sorveglianza di Vercelli, con provvedimento del 14 febbraio 2025, aveva rigettato l’istanza di applicazione, in via provvisoria, della misura, giustificando la decisione sulla base della mancata sperimentazione, da parte del condannato, dei permessi-premi, dell’omessa elaborazione di un progetto di sintesi trattamentale, dell’impossibilità di svolgere adeguati accertamenti istruttori e facendo rilevare l’assenza di pregiudizio per il detenuto nelle more della decisione collegiale.

 

2.1. Lamenta che la decisione impugnata abbia considerato l’istanza quale “mera riproposizione” di altra richiesta, precedentemente rigettata il 19 settembre 2024, assimilazione unicamente fondata sulla formale identità della misura richiesta, omettendo invece di tenere conto dei profili caratterizzanti la nuova istanza, differente dalla precedente per una serie di ragioni afferenti al diverso progetto lavorativo, alla diversa proposta abitativa, al mutato contesto territoriale in cui si chiede di eseguire la misura, tali da giustificare e necessitare una nuova e completa delibazione della richiesta.

Conclude, domandando l’annullamento del provvedimento impugnato.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

 

1.1. Fondato è Punico motivo di impugnazione con il quale il ricorrente si duole dell’illegittimità del decreto presidenziale, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.

 

2. Il Collegio osserva, in primis, che il ricorso è ammissibile.

Come è noto, il procedimento di sorveglianza, in ragione del richiamo contenuto all’art. 678 cod. proc. pen., mutua la disciplina del procedimento di esecuzione e, per quanto di interesse in questa sede, ad esso è applicabile l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. che prevede la ricorribilità per cassazione avverso il decreto che dichiara l’inammissibilità di un’istanza, in quanto meramente ripropositiva di identica richiesta precedentemente rigettata.

In proposito, costituisce principio giurisprudenziale, risalente ma non superato da successive decisioni di legittimità, che “Il decreto con cui il presidente del Tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile l’istanza di misure alternative (nella specie la misura della detenzione domiciliare) è suscettibile di ricorso per cassazione e non già di opposizione al Tribunale, stante l’applicabilità dell’art. 666 cod. proc. pen. come richiamato dall’art. 678 cod. proc. peri, con conseguente abrogazione della procedura prevista dall’art. 71-sexies ord. pen.” (Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, Allegra, Rv. 248994-01)

 

3. Ciò premesso, coglie nel segno il ricorso, laddove evidenzia che l’istanza di misura alternativa non avrebbe dovuto essere giudicata meramente ripropositiva della precedente richiesta avente ad oggetto la medesima misura, in precedenza decisa dal Tribunale di sorveglianza di Genova.

 

3.1. Invero, a seguito dell’accesso agli atti processuali – possibile e doverosa per la Corte di cassazione, ove sia eccepita la violazione di una norma processuale da parte del ricorrente, come affermato dalle Sezioni unite Policastro, “In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. (In applicazione di tale principio, in una fattispecie relativa alla denuncia di inutilizzabilità, in procedimento incidentale “de libertate”, di intercettazioni di comunicazioni tra presenti, la Corte ha provveduto all’esame diretto dei decreti autorizzativi del giudice per le indagini preliminari e di quelli esecutivi del pubblico ministero).” (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) – emerge che il provvedimento di rigetto cui fa riferimento, ai fini della declaratoria di inammissibilità, il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, è stato emesso il 19 settembre 2024 dal Tribunale di sorveglianza di Genova.

Quest’ultimo Tribunale aveva respinto la istanza di affidamento in prova, avanzata dal condannato che aveva domandato la misura alternativa, in quanto all’allegazione della disponibilità alla sua assunzione come operaio presso la ditta Tecno Service, operante nel settore della serramentistica in Carcare (S) e della disponibilità del titolare della medesima ditta a garantirgli un alloggio, non aveva fatto seguito la possibilità di prendere contatto con il titolare dell’attività, che non aveva dato riscontro alcuno all’Autorità giudiziaria.

 

3.2. Ciò premesso, nelle more trasferito presso la Casa circondariale di Biella, il condannato aveva avanzato nuova istanza di affidamento in prova, domandando di esservi ammesso in via provvisoria, al Magistrato di sorveglianza, ma il giudice monocratico, con il provvedimento del 14 febbraio 2025, aveva ritenuto insussistenti i presupposti dell’adozione provvisoria del beneficio, trasmettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza per l’ulteriore corso.

 

3.3. Tale seconda istanza allega la disponibilità alla assunzione del condannato, odierno ricorrente quale collaboratore della ditta di B.B., operante nel settore del commercio dei tessuti in M e la soluzione abitativa presso Agatea Housing in S corredata della relativa documentazione.

Osserva il Collegio come, alla luce degli elementi fattuali riportati, la nuova istanza non poteva essere ritenuta la mera riproposizione della richiesta precedentemente rigettata dal Tribunale di sorveglianza, in quanto, pur afferendo all’identica misura alternativa, è basata su presupposti di fatto differenti.

Essa avrebbe pertanto richiesto la valutazione nel merito da parte del giudice, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità – applicabile, per effetto del richiamo dell’art. 678 cod. proc. pen. all’art. 666 cod. proc. pen., al procedimento di sorveglianza -, per cui “In tema di incidente di esecuzione, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l’istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. (Fattispecie relativa a nuova richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato che, rispetto alla precedente, solo parzialmente accolta dal giudice dell’esecuzione, riguardava una ulteriore condanna sopravvenuta per reato che, nella prospettazione difensiva, costituiva il collante tra tutti quelli oggetto dell’istanza).” (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553-01).

Tanto premesso, il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino deve essere annullato senza rinvio e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per la decisione in ordine all’istanza di misura alternativa.

 

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per la decisione sull’istanza.

 

Conclusione

Così deciso in Roma il 12 settembre 2025.

 

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2025.

Allegati

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