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Cassazione penale sez. I, 25/09/2025, n. 32010

Massima

Ai fini della revoca di una misura alternativa, come la detenzione domiciliare, la valutazione del magistrato di sorveglianza è autonoma rispetto all’esito di eventuali procedimenti penali per le stesse condotte. La revoca è legittima quando si fonda su una valutazione complessiva di inaffidabilità del condannato, desunta non da un singolo episodio, ma da una pluralità di comportamenti che, considerati unitamente a precedenti violazioni, dimostrano una reiterata devianza dal percorso rieducativo e una generale incompatibilità con la prosecuzione della misura.

Supporto alla lettura

RECIDIVA

La recidiva è una circostanza aggravante prevista all’ art. 99 c.p., ai sensi del quale:

“Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena può essere aumentata fino alla metà:

1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;

2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva [è obbligatorio e], nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo“.

Si distingue:

-recidiva semplice: quando un soggetto, già condannato per un reato (un delitto non colposo) ne commette un altro.

-recidiva aggravata, che può configurarsi in tre ipotesi:

  1. recidiva specifica: quando il nuovo reato commesso è della stessa indole di quello precedente;
  2. recidiva infraquinquennale: quando il nuovo reato viene commesso entro cinque anni dalla condanna per il reato precedente;
  3. recidiva c.d. vera: quando il nuovo reato viene commesso durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.

-recidiva reiterata: il nuovo reato viene commesso da un soggetto già condannato con recidiva. Anche essa può essere sia semplice che aggravata.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia revocava a (Omissis) la detenzione domiciliare, dichiarata inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, disponendo l’espiazione della pena residua in carcere.

Il Tribunale, nella sua decisione, ha evidenziato come già in precedenza il (Omissis) fosse stato destinatario di provvedimenti di revoca di misure alternative alla detenzione (nella specie, affidamento in prova e semilibertà) per la violazione delle prescrizioni a loro connesse. Nel disporre la revoca della detenzione domiciliare, il Tribunale ha dato conto dello svolgimento non autorizzato da parte del (Omissis) di un’attività di rivendita di autovetture nel corso della quale aveva minacciato, in due occasioni (09-10/01/2024), la controparte commerciale per presunti inadempimenti, insieme a un ulteriore carico pendente per truffa e minaccia riferibile a fatti commessi nel 2021.

 

2. Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, (Omissis) affidandosi a due motivi.

Con il primo motivo, egli denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. In particolare si duole del fatto che il Tribunale non abbia considerato e, quindi, non motivato sulle produzioni documentali della difesa da cui sarebbe potuto essere desunta l’estraneità del (Omissis) alla compravendita di autovetture e dai messaggi minatori inviati via Whatsapp.

Con il secondo motivo, egli denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. In particolare si duole del fatto che il Tribunale non abbia considerato e, quindi, non motivato sulle produzioni documentali della difesa da cui sarebbe potuto essere desunta l’estraneità del (Omissis) rispetto alla querela presentata da B.B. (che sarebbe la moglie di C.C.), nonché il Tribunale avrebbe violato il ne bis in idem riportando quanto accaduto in un altro precedente procedimento di sorveglianza di cui si ritiene sia stato ingiusto l’esito, infine, ritiene che anche l’accusa relativa al carico pendente per fatti del 2021 sia altrettanto infondato.

Il giorno prima dell’udienza è stata depositata tardivamente un’ulteriore memoria della quale non può tenersi conto.

 

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato, quindi, meritevole di un rigetto.

 

2. Come correttamente ricordato dal Procuratore generale, “ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l’unico limite dell’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell’istante” (Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, Rv. 286262). A ciò va aggiunto che è stato anche affermato (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Rv. 282153) che “in tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l’esito anzidetto e la valutazione in questione. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la revoca della misura alternativa sulla base di una querela sporta nei confronti del detenuto per il reato di lesioni, ritenendo irrilevante la successiva remissione della stessa).

 

3. Venendo all’analisi dei motivi di ricorso – che possono essere oggetto di trattazione unitaria, essendo per lo più fondati sulle medesime ragioni – va rilevato che, per quanto riguarda le specifiche doglianze relative alla ritenuta estraneità del ricorrente alle condotte contestategli, i motivi di ricorso propongono, con una produzione documentale frammentaria e non completa una ricostruzione alternativa dei fatti, non consentita in questa sede. Diversamente, il Tribunale ha valutato le accuse mosse al (Omissis) sulla base dell’acquisizione integrale delle notizie di reato, ritenendolo responsabile o comunque coinvolto in una vicenda dai contorni ancora non ben definiti all’interno della legalità, ovvero, comunque, non ravvisando l’insussistenza dei fatti ivi rappresentati (che, al netto dell’errata indicazione della qualità di coniuge del ricorrente appaiono sussistere negli elementi principali sulla base delle dichiarazioni delle persone offese). Ciò rappresentato, legittimamente il Tribunale ha tratteggiato la personalità del (Omissis) con le condotte precedenti che gli erano valse le precedenti revoche dei benefici già riconosciutigli, giungendo in modo affatto illogico né contraddittorio, ad una valutazione complessiva d’inaffidabilità del detenuto presso il domicilio, ferma la possibilità di contrastare le conclusioni qui incidentalmente raggiunte nelle sedi competenti, anche al fine di una rivalutazione nel merito del procedimento di sorveglianza.

Conclusivamente, avendo il Tribunale di Sorveglianza valutato complessivamente la condotta del prevenuto come contraria alla legge e alle prescrizioni dettate, sulla base non di un singolo episodio bensì di più comportamenti dimostrativi di una devianza reiterata dal percorso rieducativo, l’ordinanza impugnata risulta immune dai vizi rappresentati.

 

4. Il ricorso, per tali ragioni, deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Conclusione

Così è deciso in Roma, il 15 maggio 2025.

 

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2025.

Allegati

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