Massima

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a proporre impugnazione (incluso il ricorso per cassazione) avverso il provvedimento di liquidazione o di rigetto parziale dell’istanza di compensi professionali è riservata in via esclusiva al difensore.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo

1. (omissis) impugna per la cassazione l’ordinanza adottata dal Tribunale di Chieti ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ. in accoglimento dell’opposizione da lui proposta ex art. 84 e 170 t.u.s.g. (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e art. 15 D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 avverso la decisione di revoca dell’ammissione a gratuito patrocinio (già disposta in suo favore nel giudizio presupposto, avente ad oggetto opposizione ad esecuzione immobiliare) e di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal suo difensore (omissis).

Il giudice dell’opposizione con ordinanza dell’11.10.2020 aveva accolto l’opposizione e liquidato il compenso per l’attività defensionale in Euro. 2.007,50, mentre nulla aveva disposto sulle spese di lite in ragione della contumacia del Ministero.

2. La cassazione dell’ordinanza impugnata è chiesta da (omissis) con ricorso notificato il 09.12.2020 ed affidato a tre motivi illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Ministero della giustizia.

Il PM si è pronunciato per l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere il Tribunale compensato le spese sul presupposto che la domanda non era stata avversata dal Ministero della Giustizia, nonostante non vi fosse stata alcuna parziale soccombenza, né la contumacia del Ministero integrava l’ipotesi di “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. 55/2014 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente che il giudice del merito ha negato il compenso per la fase istruttoria consistita, nella specie, nell’esame della seconda memoria avversaria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., e nella partecipazione all’udienza del 05.12.2018.

Tale esclusione viola il disposto dell’art. 4, comma 5, lett c) D.M. n. 55/2014, che include nella fase istruttoria una pluralità di attività tra cui, appunto, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti e la partecipazione alle udienze istruttorie.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 130 D.P.R. 115/2002 per erronea applicazione della riduzione ex art. 130 D.P.R. 115/2002.

In tesi: il Tribunale avrebbe applicato per due volte la riduzione del 50% dei compensi tabellari, dapprima sul compenso previsto per ciascuna fase e poi di nuovo sul compenso finale, con conseguente violazione dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002.

4. Deve preliminarmente essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Ministero controricorrente che, con riferimento agli ultimi due motivi, evidenzia la carenza di legittimazione attiva del patrocinato, atteso che l’unico soggetto legittimato a dolersi della misura degli onorari è il difensore.

4.1. L’eccezione è fondata.

Come rilevato dal P.M. nella requisitoria, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di patrocinio a spese dello Stato “Legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell’istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l’ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1539 del 27/01/2015, Rv. 634148 – 01; conformi: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5318 del 2023, Rv. 667007 – 01; Cass. 18 giugno 2020, n. 11769, Rv. 658211 – 01; Cass. 23 luglio 2020 n. 15699, Rv. 658741 – 01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12320 del 23/06/2020, Rv. 658459 -01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21997 del 11/09/2018, Rv. 650354 – 01).

Si precisava che, con riferimento a norme analoghe (L. n. 533 del 1973artt. 11 e 13, ora abrogati) e a fattispecie similari, l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato esclude ogni rapporto d’incarico professionale tra la parte in favore della quale è stato emesso il relativo provvedimento ed il difensore nominato, sia in caso di vittoria, sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato. Pertanto, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento che liquida le spese o ne rigetta l’istanza, non è la parte bensì il difensore, il quale è l’esclusivo titolare del diritto al compenso dovuto dallo Stato, mentre nessun interesse e quindi nessuna legittimazione in proposito può riconoscersi alla parte assistita, la quale non ha obbligo di pagare alcun compenso al difensore (cfr. Cass. nn. 3068/85, 502/84, 6155/81, 3919/81, 498/81 e 1464/80).

Si sottolineava come il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo, avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso (v. in motivazione: Cass. Sez. U, Sentenza n. 26907 del 23/12/2016, Rv. 641807 – 01; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20501 del 17/07/2023, Rv. 668222 – 01).

4.2. La legittimazione dell’interessato, ovvero propriamente della parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, è riconoscibile solo con riferimento all’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio.

4.2.1. È opportuno precisare, a tale ultimo proposito, che questa Corte è pervenuta a conclusioni diverse nell’ipotesi in cui il magistrato competente per il giudizio in materia di ammissione al gratuito patrocinio, riconoscendo l’effetto ex nunc anziché dal momento della presentazione dell’istanza innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e da questo rigettata (sul tema degli effetti dell’ammissione al patrocinio con effetti ex tunc, cfr ex multisCass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15699 del 23/07/2020, Rv. 658741 – 01; conforme: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2404 del 25/01/2024, Rv. 669989 – 01), accolga l’istanza dell’ammissione al patrocinio.

In tale distinta situazione viene meno il carattere autonomo del giudizio contenzioso avente ad oggetto la controversia di natura civile, incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26907 del 23/12/2016, Rv. 641807 – 01; Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818 – 01).

È stato a tal proposito rilevato che “per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la parte ammessa è infatti sollevata dalle spese processuali, che sì consistono negli onorari e nelle spese dovuti ai difensori, ma anche nelle indennità e spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai consulenti tecnici ovvero nel contributo unificato, nelle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, nei diritti di copia e nelle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio”. La situazione in esame è, del resto, assimilabile a quella del rigetto ovvero della revoca del patrocinio statale, casi in relazione ai quali è riconosciuta la legittimazione della parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o il cui beneficio sia stato revocato (cfr. in proposito Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31793 del 27/10/2022, Rv. 666007 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21997 dell’11.09.2018, Rv 650354-01).

4.3. In definitiva, nel caso che ci occupa (omissis) non era legittimato a proporre opposizione avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti che lo aveva ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non essendo in alcun modo in causa il parziale mancato riconoscimento del beneficio (come nell’ipotesi di cui supra, punto 4.2.1.), bensì trattandosi di mera contestazione della liquidazione dei compensi, ed essendo pertanto unico legittimato attivo il difensore, quale titolare del relativo diritto soggettivo autonomo.

5. Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

Le spese sono liquidate in dispositivo secondo la regola della soccombenza.

Non ricorrono – ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 – i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso proposto in materia di patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro. 1.500,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 12 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2025.

Allegati

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