1. Con ordinanza dell’8 luglio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo proposto da An.Ro. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Napoli in data 06/03/2023 che ha dichiarato inammissibili plurime impugnazioni proposte ai sensi dell’art. 69, comma 6 lett. a), ord. pen.
2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione An.Ro. e articola due motivi.
2.1 Con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza dell’art. 166 cod. proc. pen. e consequenziale violazione del principio del contraddittorio per essersi il giudizio svolto senza alcun avviso al tutore. Rappresenta infatti di trovarsi in stato di interdizione legale e di essere assistita da amministratore di sostegno nella persona dell’avv. Ga.Pe.. Sulla necessità di integrare il contraddittorio con il soggetto che assiste l’interdetto legale parte ricorrente richiama la sentenza n. 1259/2024 di questa Corte, che si è pronunciata in caso analogo dichiarando la nullità del provvedimento emesso senza la sua partecipazione.
Nello stesso contesto parte ricorrente lamenta l’ulteriore difetto di contraddittorio per la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza alla Direzione dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, parte necessaria del procedimento.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per la mancata notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione di udienza in camera di consiglio in data 08/07/2024.
3. Il Procuratore generale, Pa.Se., ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che l’omesso avviso al tutore determina una nullità a regime intermedio (Sez. 1, n. 43523 del 07/05/2019, Rv. 276950 – 01) che ex art. 182 risulta sanata ove la parte vi assista in udienza senza alcuna deduzione a riguardo (allo stesso modo, ad esempio, dell’omesso avviso al codifensore).
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità la doglianza circa l’omessa notifica della fissazione di udienza alla Direzione dell’amministrazione penitenziaria.
A prescindere dal fatto che l’amministrazione penitenziaria sia o meno parte necessaria di questo procedimento, l’eccepita nullità non rispetta le condizioni fissate dall’art. 182, comma 1, cod. proc. pen., che richiede uno specifico interesse processuale della parte che propone la doglianza. Il ricorrente non ha dedotto alcun elemento che dimostri il pregiudizio arrecato alla sua posizione processuale dalla mancata partecipazione del suo contraddittore, peraltro controinteressato rispetto a lui.
3. Va pure ritenuto infondata l’eccezione relativa all’omesso avviso di fissazione dell’udienza all’avv. Morabito, che non l’ha fatta valere all’udienza alla quale ha partecipato e che pertanto può considerarsi sanata.
4. E’ invece fondato il motivo con il quale si lamenta l’omesso avviso all’amministratore di sostegno in quanto, come si legge nella sentenza prodotta dalla difesa e che riguarda lo stesso ricorrente, occorre verificare se la nomina dello stesso, da parte del giudice tutelare, trovasse ragioni in problemi di salute e patologie che rendessero necessaria l’assistenza dell’amministratore per partecipare al giudizio.
Come condivisibilmente affermato in Sez. 1, n. 28929 del 12/04/2024, n.m., decisione relativa allo stesso ricorrente, in ossequio ai principi esposti dall’ordinanza della Corte Costituzionale n. 116 del 20/04/2009, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 166 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 111, commi 1 e 3, Cost., la disposizione suddetta che prevede la notifica al tutore dell’interdetto e al curatore dell’incapace deve ritenersi estesa anche ai soggetti inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno a condizione che il loro stato mentale sia tale da compromettere effettivamente la loro piena e consapevole partecipazione al processo.
Il provvedimento impugnato risulta emesso senza avere prima accertato se la nomina del tutore nel 2019 da parte del Tribunale di Milano, la nomina dell’amministratore di sostegno nel 2023 da parte del tribunale di Imperia e ancora successivamente la nomina del tutore da parte del Tribunale di Parma trovassero ragione nell’accertamento di condizioni di salute di An.Ro., che potessero comprometterne la piena e consapevole partecipazione al giudizio.
5. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, affinché venga svolto l’accertamento di merito sulle condizioni che hanno determinato la nomina dell’amministratore di sostegno in favore del ricorrente e, ove risultino connesse a patologie impeditive della partecipazione consapevole al procedimento che lo riguarda, sia integrato il contraddittorio con la notifica all’amministratore di sostegno e sia nuovamente trattato il giudizio sulle sue istanze.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso il 12 novembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2024.
