Massima

La persona trasportata, vittima di un sinistro stradale, può esercitare l’azione diretta di risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni Private), nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, anche qualora il sinistro sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all’estero, assicurato con una compagnia non aderente alle convenzioni risarcitorie.

Supporto alla lettura

DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL TRASPORTATO

Una persona che si trova come passeggero su un veicolo guidato da un altro conducente e riporta danni in seguito a un sinistro, ha tutto il diritto di richiedere un risarcimento danni così come offerto dalla copertura dell’assicurazione.

Va specificato che colui che definiamo trasportato può essere anche il proprietario del veicolo, guidato però al momento del sinistro da un altro soggetto.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza pubblicata il 30.6.2021 il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto da Fr.Vi. avverso la sentenza n. 18777/2016, pubblicata il 27.5.2016, con cui il Giudice di Pace di Roma aveva disatteso la domanda svolta nei confronti di Groupama Assicurazioni Spa

L’attrice aveva dedotto in primo grado che il 23.10.2004 si trovava a bordo dell’autovettura Fiat Grande Punto, tg DK090LE, di proprietà e condotta da Fr.Gi. (assicurato presso GROUPAMA ASSICURAZIONI Spa), allorquando intorno alle 17.00, all’altezza del civico 890 della via (Omissis) in R, rimaneva coinvolta in un sinistro a causa di uno scontro con l’autovettura Volkswagen Passat, tg (OMISSIS), di proprietà e condotta da Mu.As. assicurato presso la SC Safety Broker Asigur (compagnia straniera).

A causa del sinistro aveva patito lesioni refertate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pietro di Roma e si era sottoposta a ulteriori controlli specialistici e strumentali, compresa la visita presso il fiduciario di GROUPAMA ASSICURAZIONI Spa; ricevuta una lettera di contestazione da parte di quest’ultima, aveva agito nei suoi confronti ai sensi dell’art. 141 cod. ass.

Il Giudice di Pace, sull’eccezione della compagnia convenuta di difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che l’art. 141 cod. ass. possa trovare applicazione solo rispetto a veicoli con targa italiana, rigettava la domanda.

Il Tribunale di Roma, investito dall’appello avanzato dalla Fr.Vi., confermava la sentenza impugnata, gravandola delle spese del grado. Osservava il Tribunale che l’azione si sarebbe dovuta esperire nei confronti dell’UCI, ai sensi dell’art. 126 cod. ass., in ragione dell’esclusiva responsabilità nel sinistro del conducente dell’autovettura assicurata all’estero.

2. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre Fr.Vi., sulla base di un solo motivo. Groupama Assicurazioni Spa è rimasta intimata.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 141 cod. ass., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

Lamenta la ricorrente che il Tribunale, dopo aver discorso a proposito della necessità di integrazione del contraddittorio in tutte le ipotesi di azione diretta, ha affermato che, stante la pacifica responsabilità del conducente dell’autovettura con targa estera, non potesse trovare applicazione l’art. 141 cod. ass. ed ha richiamato Cass. 1161/2020, ma ne ha distorto il contenuto per essersi affermato in essa la possibilità di esercizio dell’azione anche quando il veicolo antagonista sia straniero.

Osserva la ricorrente che l’art. 141 cod. ass. non pone alcuna distinzione in funzione della nazionalità delle targhe e/o dell’assicurazione dei veicoli, né fa alcun riferimento a qualsiasi presunta responsabilità o corresponsabilità nel sinistro dei veicoli: tale norma attribuisce al trasportato il diritto di ottenere il risarcimento dall’impresa che assicura il vettore senza alcuna limitazione e a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti, fermo il limite del caso fortuito.

2. In via preliminare, deve essere osservato che il Tribunale non ha affermato che l’azione ex art. 141 cod. ass. può essere esercitata solo rispetto a veicoli con targa italiana, come invece sostenuto dal Giudice di Pace, ma che: “… occorre verificare l’integrità del contraddittorio e, ancor prima, la legittimazione passiva di GROUPAMA ASSICURAZIONI Spa, che ne ha eccepito la carenza, sostenendo che l’azione avrebbe dovuto essere esperita nei confronti dell’UCI, in ragione della dedotta esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, affermata dall’attrice, che ha escluso qualunque contributo causale del vettore, presupposto indefettibile dell’azione ex art. 141 c.p.c.”, per poi concludere sinteticamente “L’azione, infatti, avrebbe dovuto essere esperita nei confronti dell’Ufficio Centrale Italiano e del responsabile civile proprietario della vettura con targa estera ex art. 126 CdA”.

3. Una prima questione posta dalla ricorrente è quella relativa all’ammissibilità della procedura di risarcimento diretto nei casi in cui la responsabilità dell’incidente sia prospettata a esclusivo carico del veicolo antagonista, come peraltro sostenuto dal Tribunale.

L’art. 141, comma primo, cod. ass. prevede che “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge”. Si è posta la questione se nel caso fortuito rientri, o no, la condotta colpevole del terzo, vale a dire del conducente il veicolo antagonista.

Il contrasto insorto tra Cass., sez. III, 13 febbraio 2019, n. 4147, n. 4147, che aveva ricondotto nella nozione di caso fortuito anche la condotta colposa del terzo con conseguente inammissibilità dell’azione diretta del terzo trasportato, e Cass., sez. III, 23 giugno 2021, n. 17963, che aveva sostenuto la tesi contraria, è stato composto da Cass., Sez. Un., 30 novembre 2022, n. 35318. In tale sentenza è stato puntualizzato che la nozione di “caso fortuito”, prevista come limite all’applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141, “riguarda l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.

Un tanto premesso, il motivo merita l’accoglimento.

È stato affermato da questa Corte che il “il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell’art. 141 d.leg. 7 settembre 2005 n. 209, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’art. 141 cit.” (v. Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2015, n. 16181).

È stato ribadito successivamente che “il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato quindi – se lo vuole e nel rispetto del procedimento previsto dal successivo art. 148 Cod. ass. – ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus, e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti. È una possibilità che si aggiunge, e che non fa venir meno la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti dell’autore del fatto dannoso e del responsabile civile di esso, sottoposta alle ordinarie regole della r.c.a.” (v., Cass., sez. III, 5 luglio 2017, n. 16477). Si è poi aggiunto che “secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l’azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore… la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito” (v. Cass. 16477/2017, cit.).

Quanto sopra enunciato è stato, ulteriormente, affinato da Cass., sez. III, 18 gennaio 2019, n. 1279, la quale, dando seguito a Cass. 16477/2017, ha riconosciuto che “L’orientamento interpretativo accolto da questa Corte e dalla Corte di Giustizia, sotto il profilo del rispetto del diritto della vittima a ricevere un’adeguata e paritaria tutela in ogni situazione, ha una indubbia matrice costituzionale, in quanto evita l’effetto discriminatorio che, diversamente ragionando, si determinerebbe per il terzo trasportato a seconda della situazione in cui versi la compagnia assicuratrice del responsabile, ove si ammetta che il terzo non possa accedere all’azione diretta e debba, invece, convenire il responsabile civile e l’UCI ex art. 126 C.d.A. in ogni ipotesi di inoperatività della convenzione CARD tra assicuratori: ipotesi che, certamente, non è equiparabile al caso fortuito di cui all’art. 141, co. 1 C.d.A., il quale prevede per il terzo il solo accollo del rischio non assicurabile perché imputabile al c.d. “act of God””.

Da ultimo, Cass., sez. III, 20 gennaio 2020, n. 1161 (cui adde Cass., sez. III, 8 maggio 2023, n. 12172) ha ribadito che: “la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all’estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (cd. CARD), atteso che l’art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante”.

Il Tribunale si è discostato dagli indicati principi di diritto.

Infatti, erroneamente, il giudice dell’appello ha affermato che l’azione la si sarebbe dovuta promuovere ai sensi dell’art. 126 cod. ass. nei confronti dell’UCI e del responsabile civile proprietario dell’autovettura con targa straniera, sul presupposto dell’affermazione da parte dell’attrice della responsabilità esclusiva del conducente di quest’ultima autovettura.

Per converso, come già detto, l’azione ex art. 141 cod. ass., salvo il limite del caso fortuito, nei sensi sopra riportati, prescinde dall’accertamento della responsabilità dei conducenti degli autoveicoli coinvolti, poiché “la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro” (Cass., Sez. Un., 35318/2022, cit.). All’applicazione della norma, inoltre, non osta la circostanza che nel sinistro sia rimasto coinvolto un autoveicolo immatricolato all’estero, “atteso che l’art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante” (Cass. 1161/2020; 12172/2023, citate).

4. Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, rinviando al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 2 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2025.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi