Massima

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata contestazione specifica dei fatti da parte del debitore solleva il creditore dall’onere della prova e consolida la sua pretesa. Il credito, anche se ridotto nel corso del giudizio, viene confermato se il debitore non dimostra l’esatto adempimento. Le spese processuali sono liquidate secondo il principio della soccombenza.

Supporto alla lettura

Opposizione decreto ingiuntivo

L’opposizione a decreto ingiuntivo (articolo 653 codice di procedura civile) è quella fase che viene avviata dal debitore ingiunto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e che deve essere proposta nel termine di quaranta giorni che decorrono dalla notifica stessa. Il termine è perentorio, ossia il debitore deve avviare la fase di opposizione entro questo termine, diversamente non può più farlo e quanto stabilito nel decreto ingiuntivo stesso diventa “incontrovertibile”.

Sul tema della Riforma Cartabia e dell’opposizione al decreto ingiuntivo nella disciplina della mediazione trattato nel nuovo articolo 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010, si ricorda che questa novità entrerà in vigore a partire dal 30 giugno 2023.  Questa innovazione si è resa necessaria dopo una lunga querelle sorta sulla corretta individuazione della parte a cui spetta l’onere di avviare la mediazione dopo l’opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto la Riforma Cartabia all’interno dell’art. 5 bis chiarisce una questione di estrema importanza.  Il nuovo art. 5 bis dispone nello specifico che, quando una delle azioni per le quali il precedente art. 5 prevede la mediazione come condizione di procedibilità, viene avviata con il ricorso per decreto ingiuntivo, nel successivo procedimento di opposizione l’onere di avviare la mediazione è a carico del creditore, ossia del soggetto “che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo.”

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Rito: procedibilità dell’opposizione

Il ricorso monitorio è stato depositato in via telematica avanti al Tribunale di Milano.

Il decreto ingiuntivo opposto, n. 22603/2010, è stato emesso il 28.06.2010, protocollato dalla Cancelleria il 29.06.2010, portato alla notifica il 16.07.2010, con notifica perfezionatasi ex latere del destinatario il 28.07.2010.

L’Opponente ha portato alla notifica l’atto di citazione in opposizione in data 21.10.2010, notifica perfezionatasi il 26.10.2010, costituendosi in giudizio il 26.10.2010 e fissando la prima udienza al 10.05.2011, con ciò assegnando alla parte opposta 195 giorni liberi a comparire.

L’opposizione è -pertanto- procedibile ex art. 165 e 647 c.p.c., posto che è stata certamente promossa entro il 40^ giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo (considerata anche la sospensione del termine di 40 giorni per proporre opposizione nel periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre) e l’opponente si è costituito entro il 10^ giorno dalla notifica dell’atto di citazione in opposizione, osservandosi che l’art. 165 c.p.c., per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2, 1. 29.12.2011, n. 218, va interpretato nel senso che la dimidiazione dei termini di costituzione si applica solo ove l’opponente abbia assegnato termini a comparire dimezzati, come sancito espressamente dalla Corte di Legittimità: ” Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell’art. 165 co. 1 c.p.c., dettala dall’art. 2 L. 29 dicembre 2011, n. 218, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente si applica solo se questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163-bis co. 1 c.p.c.” (Cass. civ., sez. 2, 16.02.2012, n. 2242; conforme: Cass. Civ., sez. 1, 17.05.2012, n. 7792).

2. Merito: allegazioni delle parti

EON ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milano l’ingiunzione di pagamento a carico di PLASTOMECCANICA per Euro 12.848,56, oltre interessi moratori commerciali dalla scadenza delle fatture azionate al saldo e spese della procedura monitoria, deducendo di essere creditrice per il pagamento del saldo del corrispettivo della somministrazione di energia elettrica di cui a tre fatture emesse il 28.05.2008, il 26.06.2008 ed il 1.07.2009, specificate in ricorso, prodotte in copie in una all’estratto autentico notarile delle scritture contabili.

PLASTOMECCANICA ha proposto opposizione, allegando la nullità del decreto e chiedendo dichiararsi inesistente il credito azionato, spese vinte in favore del Difensore anticipatario, deducendo: l’azione monitoria è stata causata dalla caotica tenuta della contabilità di EON.; PLASTOMECCANICA, infatti, ha cessato i propri rapporti con EON, tanto che in data 11.09.2007 ha concluso un nuovo contratto di fornitura con SORGENIA SPA, la quale ha assicurato che non sarebbero più pervenute fatture dal precedente fornitore; manca prova del credito sotto il profilo dell’an e del quantum, in quanto il rapporto inter partes risulta oramai cessato dal 31.12.2007.

EON si è costituita e, preso atto dell’unico motivo di opposizione svolto, ha ridotto la domanda ad Euro 8.930,63, per solo due fatture azionate, la n. 155752/2008, relativa a conguaglio consumi dicembre 2007 e la n. 37513 1/2009, relativa a consumi dei mesi di settembre e novembre 2007, spese vinte.

3. Merito: decisione.

La ricorrente monitoria ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte a pagare le somme portate dalle fatture azionate, pretese, come allegato e come si ricava anche dai documenti de quibus, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.

Ora, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l’inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: ‘In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per… l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento ….Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento…” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361Cass. civ. 7.03.2006 n. 4867Cass. civ. 1.12.2003 n. 18315; Cass. civ. 5.10.1999 n. 11629).

Sempre ai fini dell’onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 c.p.c., applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte sancendo espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594);

Ora, nel caso di specie, l’esistenza del rapporto di somministrazione di energia elettrica inter partes sino alla data del 31.12.2007 è pacifica, essendo stata espressamente ammessa dalla parte opponente.

Altresì, la fornitura di energia elettrica nei termini di cui alle due fatture azionate non è stata specificamente contestata dalla parte opponente, la quale neanche ha contestato l’entità dei consumi esposti nelle dette due fatture, né la conformità dei prezzi al pattuito ovvero ai listini di EON, a mente dell’art. 1561 cc.

Ne deriva che EON ha provato il titolo ed ha altresì allegato un inadempimento qualificato della debitrice, senza che la stessa abbia provato (e neanche allegato, per la verità) di avere adempiuto.

Il credito di EON è dunque provato per la minore somma di Euro 8.930,63 oltre interessi moratori commerciali ex D.Lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenza delle due fatture sino all’effettivo saldo.

Di conseguenza, dato atto dell’emissione in data 18.10.2012 di ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. in corso di causa per tale importo capitale oltre interessi moratori commerciali e spese ed in conformità alla richiesta della parte opposta, il decreto ingiuntivo opposto, a suo tempo emesso per la maggior somma va revocato, dovendo di contro essere confermata integralmente la detta ordinanza ingiunzione, concessa già con clausola di provvisoria esecutorietà.

4. Spese.

Le spese seguono la soccombenza non essendo emersi dagli atti gravi ed eccezionali motivi idonei a discostarsi dalle regole generali della soccombenza e della causalità della lite, di cui agli artt. 91 e ss c.p.c..

Le spese si liquidano come da dispositivo in via equitativa alla stregua dei parametri medi di cui al D.M. n. 140 del 2012, posto che l’attività difensiva si è esaurita nella vigenza dei nuovi criteri, avuto riguardo allo scaglione di valore corrispondente alla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa (da Euro 5.001,00 ad Euro 25.000,00), al netto delle spese già liquidate a favore dell’opposta in sede di ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c. (pari ad Euro 1.500,00), onde evitare ingiustificate duplicazioni delle spese. Pertanto, considerato che il compenso medio per lo scaglione di cui sopra è di Euro 2.100,00 e che sono state già liquidate Euro 1.500,00 a favore dell’opposta, spettano alla stessa ulteriori Euro 600,00 per saldo del compenso; nulla per rifusione di esborsi in quanto non allegati né dimostrati.

P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:

vista la riduzione della domanda da parte della convenuta opposta,

revoca

il decreto ingiuntivo telematico opposto, n. 22603/2010, emesso a favore di EON ENERGIA S.P.A. il 28.06.2010 dal Tribunale di Milano, depositato il 29.06.2010, non dichiarato in corso di causa provvisoriamente esecutivo;

conferma

l’ordinanza-ingiunzione emessa dal G.U. all’udienza del 18.10.2012 a carico di PLASTOMECCANICA S.R.L. ed a favore di E.ON ENERGIA S.P.A. per Euro 8.930,63 oltre interessi moratori commerciali ex D.Lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, oltre Euro 1.500,00 per spese, oltre IVA e CPA, già concessa con clausola di provvisoria esecutorietà;

infine, letto l’art. 91 c.p.c.,

condanna

PLASTOMECCANICA S.R.L. a pagare a favore di E.ON ENERGIA S.P.A., a titolo di saldo delle spese di lite della presente causa l’ulteriore somma Euro 600,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Così deciso in Milano, il 19 settembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 19 settembre 2013.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi