Svolgimento del processo
(omissis) convenne in giudizio l’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito di un incidente stradale avvenuto all’interno dell’area di pertinenza dell’Azienda; la convenuta resistette alla domanda e chiamò in causa la propria compagnia assicuratrice (omissis) Assicurazioni s.p.a., per l’eventuale manleva, nonchè la soc. (omissis) s.r.l., quale società appaltatrice del servizio di portineria in relazione al luogo in cui era avvenuto il sinistro.
Il Tribunale di Milano rigettò la domanda del (omissis) e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno in favore dell’Azienda Ospedaliera, disponendo invece la compensazione delle spese fra la quest’ultima e le terze chiamate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la (omissis) per chiedere la liquidazione delle proprie spese processuali a carico del (omissis); hanno proposto impugnazioni incidentali il medesimo (omissis) e la (omissis); la Corte di Appello di Milano ha ritenuto corretta la compensazione disposta dal giudice di prime cure e ha condannato l’appellante principale al pagamento delle spese in favore dell’Azienda Ospedaliera.
Ricorre per cassazione la (omissis) s.r.l. affidandosi a tre motivi; gli intimati non svolgono attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile per tardività. La ricorrente ha dato atto che la sentenza è stata notificata in data 13.12.2012 ed ha depositato copia di tale sentenza completa di relata, da cui risulta che la notifica al difensore della (omissis) è effettivamente avvenuta nella data indicata.
Risulta, per altro verso, che il ricorso è stato notificato, ad opera del difensore, a mezzo del servizio postale e ai sensi della L. n. 53 del 1994, con spedizione avvenuta il 12.2.2013.
A tale data, la notificazione era però tardiva in quanto il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso era ormai scaduto l’11.2.2013 (lunedì).
2. In difetto di resistenza da parte degli intimati, non deve provvedersi sulle spese di lite.
3. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2016
