Massima

In sede di ricorso per cassazione, è censurabile per grave illogicità della motivazione (artt. 132 c.p.c., 36 D.Lgs. n. 546/1992) e violazione dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado che, riformando la pronuncia di primo grado, abbia accolto l’appello del contribuente in materia di recupero di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

L’Amministrazione finanziaria emise un atto di recupero per il 2019 per riprendere a tassazione il credito d’imposta di cui all’art. 3, D.L. n. 145 del 2013, per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo.

Tale credito, relativo agli anni 2017 e 2018, venne utilizzato in compensazione nel 2019 e fu ritenuto inesistente, con l’irrogazione delle conseguenti sanzioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

La C.T.P. di Latina respinse il ricorso della contribuente.

La CGT-2 del Lazio riformò la sentenza di primo grado, accogliendo l’appello della contribuente.

Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la contribuente, che deposita anche una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Innanzitutto, deve rigettarsi l’eccezione di tardività del ricorso proposto dall’Agenzia, spiegata dalla società controricorrente: la proroga di undici mesi del termine di impugnazione, prevista dall’art. 1, comma 199, della legge n. 197/2022 (che si applica anche alla presente fattispecie, relativa ad un atto di recupero di un credito d’imposta) faceva sì che il termine scadesse all’interno del periodo feriale del 2024 (il 23 agosto), con la conseguenza dell’ulteriore proroga della scadenza del detto termine e che il ricorso, proposto il 26 agosto 2024, è tempestivo (ex coeteris, seppur con riferimento alla definizione agevolata regolata da altra fonte normativa, ma foriera di princìpi generali applicabili anche alla presente fattispecie, Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020, Rv. 657875 – 01).

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione. Deduce la ricorrente che le affermazioni della CGT-2 sarebbero apodittiche e non spiegherebbero le ragioni della decisione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver accolto l’appello della contribuente senza che questa abbia assolto l’onere della prova gravante a suo carico, ed in particolare all’onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto alla fruizione del credito d’imposta.

2.1. I motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.

La sentenza impugnata è gravemente illogica, innanzitutto perché afferma che, prima della notificazione dell’atto di recupero, l’Ufficio avrebbe dovuto chiedere “uno specifico parere tecnico”.

Orbene, non si vede per quale motivo l’Ufficio avrebbe dovuto chiedere questo parere, in assenza di qualsivoglia norma di legge che lo preveda.

In secondo luogo, non si comprende effettivamente come abbia fatto la Corte di secondo grado a ritenere non provato l’atto di recupero del credito d’imposta dal momento che essa ha ammesso di non avere le conoscenze tecniche specializzate per poter valutare l’esistenza dei presupposti per la fruizione del credito d’imposta.

In terzo luogo, con riferimento all’onere della prova, la CGT-2 non ha tenuto conto dell’insegnamento di questa Corte secondo il quale gli elementi costitutivi del diritto a godere di un’agevolazione tributaria, in caso di contestazione (e la notificazione di un atto di recupero che ne assuma la non spettanza implica certamente una contestazione), devono essere provati dal contribuente che ritiene di avere quel diritto, in quanto le norme di agevolazione sono leges speciales, derogatorie rispetto alle norme ordinarie, con la conseguenza che devono essere i contribuenti a dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione di esse (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017, Rv. 646307 – 01).

3. La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 del Lazio, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2025.

Allegati

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