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Cassazione civile sez. trib., 23/08/2025, n. 23742

Massima

Ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 917 del 1986, una società di capitali acquisisce la soggettività passiva tributaria solo con l’iscrizione nel registro delle imprese, momento in cui ottiene la personalità giuridica. Di conseguenza, è da ritenersi illegittimo l’avviso di accertamento notificato a una società per un periodo d’imposta  precedente alla sua iscrizione, poiché prima di tale data il soggetto d’imposta non esisteva in quanto tale.

Supporto alla lettura

Società di capitali

Le società di capitali sono:

  • la S.p.a. (società per azioni);
  • la S.a.p.a. (società in accomandita per azioni);
  • la S.r.l. (società a responsabilità limitata);
  • la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata).

Si tratta di organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di un’attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale: quindi, soltanto la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali. Il socio, pertanto, ha una responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali (tranne i casi previsti dalla legge).

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE:

L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli, notificò in data 1/10/2021 un avviso di ricevimento alla Sannapo Srl (d’ora in poi, “la contribuente”), con il quale, per l’anno d’imposta 2015, accertò, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973, ricavi imponibili per quasi sei milioni di euro, contestando anche l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

La C.T.P. di Napoli dichiarò inammissibile il ricorso della contribuente.

Su appello di quest’ultima, la CGT-2 della Campania, pur dichiarando ammissibile il ricorso di primo grado, rigettò nel merito il gravame.

La contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO CHE:

Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente censura la sentenza impugnata per aver confermato la legittimità dell’avviso di accertamento ai suoi danni per la ripresa di Ires, Iva e Irap in relazione all’anno d’imposta 2015, nonostante che essa, quale società di capitali, era stata iscritta nel registro delle imprese in data 22 settembre 2017, acquisendo, dunque, solo in detta data personalità giuridica.

Il motivo in questione denuncia la violazione dell’art. 73 Tuir, deducendo che la soggettività passiva tributaria, in capo alle società di capitali, si acquisisce con l’acquisizione della personalità giuridica, dunque con l’iscrizione della società medesima nel registro delle imprese.

Sarebbe, allora, illegittimo l’avviso di accertamento emesso per un’annualità d’imposta precedente rispetto all’anno di iscrizione della società di capitali nel registro delle imprese.

La questione sollevata nel ricorso dalla contribuente non ha precedenti, ed è del tutto nuova nel panorama giurisprudenziale di legittimità.

Peraltro, seppure il ricorso sembra prima facie carente con riferimento ai requisiti di specificità, visto che ad esso non è indicato come allegato alcun documento che attesti l’anno di iscrizione della società nel registro delle imprese, la circostanza che l’anno di iscrizione sia successivo rispetto al periodo d’imposta al quale si riferisce l’avviso di accertamento sembra comunque essere implicitamente ammessa dall’Agenzia delle Entrate controricorrente, che attribuisce all’iscrizione nel registro delle imprese da parte della società di capitali contribuente una efficacia dichiarativa (art. 2193 c.c.) e non costitutiva (come, invece, più propriamente sembra doversi ricavare dall’art. 2331 c.c.).

La rilevanza nomofilattica della questione, non adatta ad una trattazione camerale, induce il Collegio a rimetterne la decisione alla pubblica udienza. 

P.Q.M.

Rimette la decisione della causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2025.

Allegati

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