Massima

In tema di contenzioso tributario, qualora il ricorso per cassazione proposto dall’Amministrazione Finanziaria sia diretto contro una sentenza emessa nei confronti di più soggetti (nella fattispecie, una società e delle persone fisiche, anche in qualità di eredi) e i motivi di impugnazione riguardino tutti gli atti oggetto della controversia, la notifica del ricorso a una sola delle parti, come la società cancellata dal registro delle imprese, non è sufficiente a instaurare correttamente il giudizio. In tale situazione, la Corte deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti a cui l’atto non è stato notificato, fissando un termine perentorio per adempiere, al fine di assicurare la regolare costituzione del rapporto processuale in una causa inscindibile.

Supporto alla lettura

PROCESSO TRIBUTARIO

Il Processo Tributario è un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, è disciplinato nel d.lgs. 546/1992 e non è incluso in nessuna delle giurisdizioni indicate dalla Costituzione, rappresenta quindi un’eccezione giustificata dal grande tecnicismo della materia.

Il 03 gennaio 2024 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 220/2023 recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, le quali vanno a modificare il d.lgs. 546/1992, e sono da collocare in attuazione della L. 111/2023, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale.

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE:

– il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 372/2021 del 10 maggio 2021 è stato notificato soltanto alla De. Snc di Ra.De.in liquidazione;

– al predetto ricorso ha resistito la prefata società, cancellata dal registro delle imprese, in persona del suo ex liquidatore e legale rappresentante pro tempore Ra.De., costituitosi nel presente giudizio di legittimità in tale esclusiva veste, come chiaramente si ricava dal tenore della procura speciale “ad litem” rilasciata in calce al controricorso agli avv.ti Alberto Marcheselli e Marina Milli;

– l’impugnata sentenza è stata pronunciata anche nei confronti di Ra.De., in proprio e quale erede della defunta madre De.Li.;

– i motivi di ricorso articolati dall’Amministrazione Finanziaria riguardano tutti e tre gli atti di intimazione ex art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78 del 2010 oggetto della presente controversia, sia quello rivolto alla società sia quelli personalmente notificati ai predetti Ra.De. e De.Li., l’uno e gli altri annullati dalla gravata sentenza;

RITENUTO

pertanto, necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ra.De., nella duplice qualità innanzi precisata;

P.Q.M.

La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ra.De., in proprio e nella qualità di erede della defunta De.Li., entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 luglio 2025.

Depositata in Cancelleria il 18 agosto 2025.

Allegati

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