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Cassazione civile sez. trib., 11/08/2025, n. 23057

Massima

La Suprema Corte di Cassazione dispone il rinvio della causa a pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375, ultimo comma, c.p.c., qualora la controversia, vertente sull’abusività del pignoramento dell’Agente della Riscossione in presenza di istanza o concessione di rateizzazione, presenti caratteri di particolare rilevanza e novità giuridica in merito alla configurabilità dell’improseguibilità dell’azione esecutiva secondo l’art. 19 D.P.R. n. 602/1973.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE

1. La società contribuente oggi ricorrente impugnava due atti di pignoramento presso terzi (in realtà ordini di pagamento diretto ai sensi dell’art. 72 bis D.P.R. n. 602/73) eccependo che per i relativi titoli, costituiti da cartelle esattoriali, era stata concessa il 30 maggio 2018 la rateizzazione in 72 rate. Tuttavia, il giorno 11 maggio 2018 in forza degli atti esecutivi sopra citati l’Agenzia incamerava l’importo di Euro 126.485,97, che detraeva dall’importo dovuto in virtù della rateizzazione.

Pertanto, quest’ultimo provvedimento si risolveva in una rateizzazione solo parziale.

Essa chiedeva, dunque, dichiararsi l’improcedibilità dei pignoramenti, anche in relazione alla loro omessa motivazione e alla mancata specificazione dei crediti, ed in subordine l’accertamento della inesistenza dei crediti sottesi alle cartelle in questione.

Il primo giudice si pronunciava esclusivamente sulla notifica delle cartelle, ritenendo inammissibile il ricorso.

La pronuncia di primo grado veniva confermata dalla CTR con la sentenza riportata in epigrafe.

La società contribuente ha, quindi, proposto ricorso in cassazione avverso quest’ultima, affidato a un solo motivo.

L’Agenzia della Riscossione si è limitata a depositare un “atto di costituzione”.

CONSIDERATO CHE

1. Con l’unico motivo si deduce “NULLITA’ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL’ART.360, CO.1, N.3 – INAMMISSIBILITA’ DEL PIGNORAMENTO EX ART. 48 BIS/72 BIS D.P.R. 602/73 IN PRESENZA DI UN’ISTANZA DI RATEAZIONE – ABUSO DI DIRITTO DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE.”

La ricorrente evidenzia che in data 07.05.2018 provvedeva alla presentazione di un’istanza di rateazione ex art.19 D.P.R. 602/73. Da ciò la stessa ritiene che sarebbe stata “immune “ex lege” da qualsivoglia atto di aggressione da parte dell’Agente della Riscossione”, mentre invece, in data 11.05.2018, Ader emetteva i due atti di pignoramento, notificati solo al terzo, prelevando forzosamente dal terzo (ASL di Caserta) la somma di Euro 126.458, 27. Con ciò Ader restringeva il beneficio del pagamento del rateizzo non più alla complessiva somma di Euro 203.295,51 ma solo alla somma di Euro 76.836,54. Detta circostanza sarebbe stata fraintesa dalla CTR che infatti asseriva: “Quanto all’invocata rateizzazione del debito delle cartelle impugnate, deve innanzitutto rilevarsi che esso, come da documentazione esibita in udienza dalla parte, è solo “parziale” e, comunque la società contribuente non ha dimostrato il pagamento delle rate successive alla prima”. La circostanza non può, dunque, incidere in alcun modo sulla regolarità delle cartelle e della conseguente procedura esecutiva. Nessuna rilevanza aveva, ai fini della decisione, la circostanza che la ricorrente non avesse dimostrato il pagamento delle rate successive alla prima, avendo comunque Ader abusato del proprio potere, avendo notificato gli atti solo al terzo (ASL di Caserta) e aveva definito con colpevole e/o omissivo ritardo l’istanza di rateizzazione solo in data 30.05.2018. Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe altresì viziata laddove “colpevolizza” il contribuente per la concessione parziale del rateizzo.

2. La questione – di particolare rilevanza – sottesa alla presente controversia presenta caratteri di novità in relazione alle condizioni necessarie per la configurabilità dell’improseguibilità dell’azione esecutiva prevista dall’art. 19, commi 1 quater e 3, lett. a) e b), D.P.R. n. 602/1973.

Conseguentemente il Collegio ravvisa l’opportunità di disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria l’11 agosto 2025.

Allegati

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