RILEVATO CHE:
Con comunicazione in data 21.2.25, la Cancelleria segnala che, erroneamente, a p. 2 dell’ordinanza n. 33838/2024, emessa dalla Sez. 5 Civ. di questa S.C. ad esito dell’udienza del 03.12.24 e pubblicata il 21.12.24, la sentenza impugnata è indicata come “SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-SEZ.DIST. LATINA n. 865/2021…”, giacché avrebbe dovuto invece farsi riferimento alla CTR del Lazio-Sez. Dist. Latina.
CONSIDERATO CHE:
Si configura un’evidente ipotesi di errore materiale nei termini segnalati dalla Cancelleria.
Ne consegue che l’indicazione della sentenza impugnata di cui a p. 2 dell’ordinanza in oggetto deve essere corretta in conformità.
P.Q.M.
Dispone che a p. 2 dell’ordinanza n. 33838/2024, emessa dalla Sez. 5 Civ. di questa S.C. ad esito dell’udienza del 03.12.24 e pubblicata il 21.12.24, l’indicazione della sentenza impugnata sia corretta come segue: laddove è scritto “SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-SEZ.DIST. LATINA n. 865/2021…”, leggasi “SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-SEZ.DIST. LATINA n. 865/2021…”.
Manda la Cancelleria per l’annotazione sull’originale.
Così deciso a Roma, lì 13 giugno 2025.
Depositato in Cancelleria l’8 agosto 2025.