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Cassazione civile sez. trib., 08/08/2025, n. 22898

Massima

L’erronea indicazione nel dispositivo di un’ordinanza di cassazione del giudice “ad quem” cui effettuare il rinvio, qualora la sua corretta identificazione risulti inequivocabilmente dal frontespizio dell’atto impugnato, integra un errore materiale passibile di correzione anche su segnalazione della Cancelleria.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE:

Con comunicazione in data 21.2.25, la Cancelleria segnala che, erroneamente, nel dispositivo dell’ordinanza n. 32277/2024, emessa dalla Sez. 5 Civ. di questa S.C. ad esito dell’udienza del 24.10.24 e pubblicata il 13.12.24, è disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, anziché del Lazio.

La contribuente deposita memoria telematica mediante la quale condivide la segnalazione della Cancelleria.

CONSIDERATO CHE:

Si configura un’ipotesi di errore materiale.

Nel frontespizio dell’ordinanza di cui innanzi, la sentenza impugnata è indicata come sentenza della CTR del Lazio n. 1020/2019.

Ne consegue che, in dispositivo, il rinvio avrebbe dovuto indicare quale giudice “ad quem” la Corte di giustizia tributaria del Lazio e non della Lombardia.

Il dispositivo va dunque corretto in tal senso.

P.Q.M.

Dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 32277/2024, emessa dalla Sez. 5 Civ. di questa S.C. ad esito dell’udienza del 24.10.24 e pubblicata il 13.12.24, sia corretto come segue: laddove è scritto “… con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia…”, leggasi “… con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio…”.

Manda la  a Roma, lì 13 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria l’8 agosto 2025.Cancelleria per l’annotazione sull’originale.

Così deciso a Roma, lì 13 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria l’8 agosto 2025.

Allegati

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