RILEVATO CHE:
1. Jo.Ro., stante l’esito infruttuoso dell’istanza di reclamo/mediazione, proponeva due distinti ricorsi, avverso gli avvisi di accertamento n. (Omissis)e n.(Omissis), invocandone l’annullamento, previa sospensione, sulla base di tre motivi: 1) nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione – Violazione art. 3 L. 241/1990, art. 7 L. 212/2000 e art. 42 DPR 600/1973 stante la mancata allegazione dei documenti fondanti la pretesa tributaria; 2) nullità dell’avviso di accertamento per difetto di prova -violazione art. 2697 c.c.; 3) illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 2 DPR 917/1986.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, con le sentenze n. n. 84/02/2018 e n. 85/02/2018, pronunciate il 19.02.2018 e depositate il 10.04.2018, annullava gli atti impugnati per difetto di motivazione, in quanto agli stessi non erano allegati e neppure successivamente prodotti i documenti posti a fondamento della pretesa tributaria.
3. Con sentenza n. 590/01/2024, pronunciata il 12.04.2024 e depositata il 24.06.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, Sez. n. 01, riunite le impugnazioni, rigettava l’appello dell’AGENZIA DELLE ENTRATE.
4. L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5. Con istanza depositata in data 2.3.2025 l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate, avendo il controricorrente aderito ed integralmente adempiuto alla procedura di definizione della lite ex d.l. 119/2018.
6. Jo.Ro. ha resistito con controricorso, con il quale ha aderito all’istanza e proposto in via cautelativa e subordinata ricorso incidentale.
7. Per la decisione della causa è stata fissata l’udienza camerale del 2.7.2025.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo l’AGENZIA DELLE ENTRATE denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 42 DPR 600/73 e dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc”, censurando la statuizione di annullamento dell’atto per difetto di motivazione. Evidenzia, al riguardo, che già prima dell’emissione degli atti impugnati, era ben chiara al contribuente la contestazione specifica che gli veniva mossa, ovvero la mancata dichiarazione di somme nel quadro RW (e la loro origine) di cui la medesima risultava detentrice all’estero presso la Banca Credit Suisse AG mediante rapporto finanziario (chiaramente indicato in atto) n. (Omissis), aperto in data 21 luglio 2011. Pertanto, il contribuente, pur conoscendo sia gli estremi del conto corrente che l’Istituto di Credito, non aveva mai mosso contestazione alcuna sul punto. ln sede di contraddittorio infatti il contribuente, seguendo ben altra linea difensiva, insisteva solamente sulla circostanza di non risultare cittadino residente in Italia, ma francese residente in Nigeria.
2. Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cc e 115 cpc in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” per avere il giudice di merito erroneamente attribuito all’Ufficio l’onere di provare fatti la cui dimostrazione, secondo la normativa fiscale e giurisprudenziale consolidata, spetta al contribuente, il quale è chiamato a giustificare la legittimità della provenienza dei fondi su conti esteri non dichiarati e, nel caso di specie, ex art. 115 c.p.c., peraltro mai contestati.
3. Tanto premesso, deve darsi atto che, con istanza depositata in data 2.3.2025, l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo il controricorrente aderito ed integralmente adempiuto alla procedura di definizione della lite ex d.l. n. 119/2018, allegando nota del 19.02.2025 della Direzione Provinciale di Oristano, che ha comunicato la regolarità della definizione della lite.
4. Il controricorrente ha aderito alla richiesta, che, essendo accoglibile, esime questa Corte dall’esame del ricorso incidentale proposto in via “cautelativa”.
5. Può, in definitiva, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo il controcorrente adempiuto integralmente agli oneri scaturenti dalla procedura agevolativa.
6. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate, in applicazione dell’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/92.
7. Pur evidenziandosi che la parte ricorrente è pubblica amministrazione in regime di spese prenotate a debito, va, in ogni caso, osservato che in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatolo del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (v., per tutte, Cass. SU n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata exD.L. n. 119/2018.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2025
