• Home
  • >
  • Cassazione civile sez. trib., 04/08/2025, n. 22427

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2025, n. 22427

Massima

L’obbligo del litisconsorzio necessario, quando la decisione di una causa influisce su più parti, impone la riunione dei procedimenti per garantire un giudizio uniforme e prevenire sentenze contraddittorie.

Supporto alla lettura

LITISCONSORZIO

Il litisconsorzio è un istituto in base al quale in un processo figurano più parti rispetto alle due essenziali, in particolare, più attori (litisconsorzio attivo), più convenuti (litisconsorzio passivo), più attori e più convenuti (litisconsorzio misto).

Si distinguono due tipologie di litisconsorzio:

-litisconsorzio facoltativo: consente la trattazione in un unico processo di cause tra parti diverse che condividano lo stesso oggetto o lo stesso titolo o la cui decisione dipenda dalla risoluzione di identiche questioni giuridiche. La trattazione unitaria delle cause risponde ad esigenze di mera opportunità, non è un obbligo, al fine di evitare la formazione di giudicati contrastanti.

Art. 103 cpc: ‘Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono , oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni. 
Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza’

-litisconsorzio necessario: caratterizzato dalla presenza obbligatoria di più parti in un processo quando la decisione finale del giudice può produrre effetti giuridici soltanto se tutte le parti interessate sono coinvolte nel procedimento. Tale istituto risponde all’ esigenza di garantire che il  giudizio sia equo e completo, evitando decisioni parziali o inefficaci che potrebbero pregiudicare i diritti di una delle parti coinvolte.

Art. 102 cpc: Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito’

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE:

Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n.4145/10/2023, veniva rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e accolto l’appello incidentale di Ca.Ma., Pa.Or., Pa.Mi., Pa.Ag., Pa.Ma. quali soci della estinta società AUTO ELITE PARNASSO di Ca.Ma. E C. Sas, proposti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.502/7/2012 di parziale accoglimento del ricorso introduttivo, con cui la contribuente impugnava l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003.

Con tale atto impositivo ai sensi degli artt. 41 bis e 40 D.P.R. n. 600/73 veniva rettificato il reddito di impresa della società, ai fini IRAP, IVA e sanzioni, in relazione ad operazioni contestate dall’Amministrazione finanziaria come soggettivamente inesistenti, di importazione infra-comunitaria di autoveicoli.

Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate per un unico motivo, mentre parte contribuente è rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE:

In via pregiudiziale, il Collegio osserva che pende avanti alla Corte di cassazione il ricorso iscritto all’RGN 24350/2023, pendente nei confronti di Pa.Or., necessariamente da trattarsi congiuntamente al presente ricorso per eventuale riunione ex art.274 cod. proc. civ. al fine di ricomporre il litisconsorzio necessario.

Per tale ragione la presente controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte:

rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto all’RGN 24350/2023.

Così deciso in Roma il 23 aprile 2025.

Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2025.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi