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Cassazione civile sez. trib., 04/08/2025, n. 22425

Massima

In un giudizio di Cassazione su controversie tributarie relative ad avvisi di accertamento per operazioni infra-comunitarie di autoveicoli contestate come soggettivamente inesistenti, la Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con un ricorso connesso, qualora si renda necessaria la ricomposizione del litisconsorzio necessario.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE:

Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia n.4147/10/2023, veniva rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e accolto l’appello incidentale della società AUTO ELITE PARNASSO di Ca.Ma. E C. Sas, proposti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 499/7/2012 di parziale accoglimento del ricorso introduttivo, con cui la contribuente impugnava l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003. Con tale atto impositivo ai sensi degli artt. 41 bis e 40 D.P.R. n. 600/73 veniva rettificato il reddito di impresa della società, ai fini IRAP, IVA e sanzioni, in relazione ad operazioni contestate dall’Amministrazione finanziaria come soggettivamente inesistenti, di importazione infra-comunitaria di autoveicoli.

Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate per un unico motivo, mentre parte contribuente è rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE:

In via pregiudiziale, il Collegio osserva che pende avanti alla Corte di cassazione il ricorso iscritto all’RGN 24350/2023 nei confronti di Pa.Or., necessariamente da trattarsi congiuntamente al presente ricorso per eventuale riunione ex art.274 cod. proc. civ. al fine di ricomporre il litisconsorzio necessario.

Per tale ragione la presente controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo;

P.Q.M.

La Corte:

rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto all’RGN 24350/2023.

Così deciso in Roma il 23 aprile 2025.

Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2025.

Allegati

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