Massima

In materia di responsabilità solidale del legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta per omessa dichiarazione fiscale, la Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata quando il giudice di merito abbia ritenuto la persistente responsabilità basandosi esclusivamente sulla mancata comunicazione formale della cessazione della carica all’Anagrafe Tributaria, considerandola un requisito inderogabile e precludendo l’ammissibilità di “equipollenti”.

Supporto alla lettura

DICHIARAZIONE TRIBUTARIA

La dichiarazione tributaria è l’ atto mediante il quale il contribuente comunica all’Amministrazione finanziaria
la propria situazione reddituale e patrimoniale, calcolandosi contestualmente il tributo dovuto (cd. autoliquidazione dell’imposta). Dunque, rappresenta il principale momento di collaborazione tra fisco e contribuente.

Le caratteristiche principali della dichiarazione tributaria sono:

  • unicità: in quanto contiene l’indicazione di tutti i redditi del soggetto;
  • obbligatorietà: esiste un autonomo obbligo di redazione e presentazione della dichiarazione in capo a tutti i contribuenti tranne quelli espressamente esclusi dalla legge;
  •  perentorietà: deve essere presentata nei termini temporali stabiliti dalla legge;
  •  periodicità: alcune tipologie di dichiarazione hanno carattere periodico (es. dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF che deve essere presentata ogni anno)

N.B. Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto della dichiarazione precompilata. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di red diti di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) T.U.I.R., la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata (art. 1, comma 1). La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.
La caratteristica sperimentale e non obbligatoria del nuovo istituto è confermata dall’ultimo comma dell’art. 1, a norma del quale resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE

1. L’Agenzia delle entrate rideterminava il reddito 2011 dell’ASD Bojano, ivi corrente, per omessa presentazione di UNICO 2012. Era ritenuta obbligata in solido la ricorrente quale soggetto che agiva per l’associazione a mente dell’art. 38 cod. civ.

La CTP accoglieva il ricorso sul rilievo dell’assenza di delega in capo al funzionario che aveva sottoscritto l’avviso, mentre la CTR, disattesa tale difesa riteneva fondata nel merito la pretesa.

La contribuente propone allora ricorso in cassazione fondato su quattro motivi, mentre l’Agenzia è rimasta intimata.

 

CONSIDERATO CHE

1. Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 38 cod. civ.

2. Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1, 2 e 7, D.P.R. n. 605/1973 e 38, cod. civ.

3. I motivi vanno esaminati congiuntamente attesa la loro connessione, e con essi in sostanza lamenta la ricorrente che la CTR avrebbe deciso ritenendo determinante ai fini della persistente responsabilità in capo al legale rappresentante – nonostante la sua sostituzione anteriormente alla scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi – il fatto che non fosse stata inoltrata la relativa comunicazione all’anagrafe tributaria.

3.1. Va premesso che non risulta che la CTR abbia concretamente accertato i presupposti in ordine all’effettiva dimostrazione della avvenuta anteriore (rispetto alla scadenza per la dichiarazione dei redditi 2012, relativa all’anno d’imposta 2011) sostituzione della Ci.Gi. nella carica di legale rappresentante.

In effetti la C.T. dà atto che dalle difese della ricorrente emerge come la stessa pretendesse di dare rilevanza alla circostanza che sarebbero stati prodotti all’amministrazione documenti da cui si sarebbe tratta la prova delle dimissioni della Ciulla nell’agosto 2011 (la dichiarazione doveva esser invece consegnata entro il settembre 2012).

Ciò in quanto secondo la CTR “il risultato probatorio invocato…non avrebbe potuto essere raggiunto…non essendo ammessi equipollenti” per cui “era inderogabilmente richiesta una formale comunicazione all’Anagrafe tributaria”.

Va in proposito osservato che la responsabilità solidale (di natura fideiussoria) incombente su colui che agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta deve essere ricondotta non alla mera titolarità della carica, ma all’effettuazione della relativa attività, sebbene in materia tributaria la responsabilità per omessa presentazione della prescritta dichiarazione non può essere evitata adducendo il solo fatto di non aver avuto alcuna ingerenza nella gestione, attesi gli obblighi ricollegati in proposito proprio dalla veste formale assunta (in tal senso Cass. 22861/2018).

Nella specie, però, la contribuente ha allegato più di quanto inteso dalla CTR, e cioè il fatto di essersi non solo dimessa, ma di essere stata sostituita da un altro soggetto (il commissario straordinario nominato dal comune) cui peraltro si sarebbe rivolta la stessa Agenzia per ottenere la documentazione relativa all’associazione.

Orbene deve ritenersi che la comunicazione – tramite apposito modello – all’anagrafe fiscale da un lato non è certamente sufficiente allo scopo di esimersi dalla responsabilità (ove cioè a fronte di una rinuncia formale all’incarico l’attività sia in concreto proseguita), dall’altro non appare un presupposto imprescindibile, laddove l’amministrazione abbia appreso in maniera inequivoca che al momento della scadenza dei termini per la dichiarazione, poi in concreto omessa e quindi fonte di corresponsabilità, un determinato soggetto più non rivestiva l’incarico suddetto.

Va in proposito affermato il seguente principio di diritto:

“In tema di cessazione dalla carica di legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta, la comunicazione dell’evento – tramite apposito modello – all’anagrafe fiscale ai sensi degli artt. 1, 2 e 7, D.P.R. n. 605/1973 da un lato non è certamente sufficiente allo scopo di esimersi dalla responsabilità configurata, nella specie nei confronti dell’amministrazione finanziaria per l’omessa dichiarazione fiscale dell’associazione, ai sensi dell’art. 38 cod. civ.; dall’altro la stessa non appare un presupposto imprescindibile per l’esenzione da tale responsabilità, laddove l’amministrazione abbia appreso in maniera inequivoca che al momento della scadenza dei termini per la dichiarazione dei redditi, poi in concreto omessa e quindi fonte di corresponsabilità, un determinato soggetto più non rivestiva l’incarico suddetto”.

Proprio la non automaticità della responsabilità del legale rappresentante, e gli obblighi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10, L. n. 212/2000, pur citati dalla CTR, impongono all’amministrazione quantomeno di utilizzare i dati in proprio possesso per verificare chi concretamente fosse il soggetto corresponsabile ai sensi dell’art. 38 cod. civ., senza limitarsi a constatare la mancata comunicazione di variazione presso l’anagrafe tributaria, le cui risultanze peraltro, come predetto, non costituiscono un elemento dal valore inoppugnabile.

Tanto determina l’accoglimento dei motivi, l’assorbimento degli ulteriori e, per l’effetto, la cassazione della sentenza, con rinvio al giudice d’appello il quale provvederà dunque ad accertare in fatto la sussistenza di elementi rilevanti alla luce dei principi sopra esposti, ed altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

La Corte in accoglimento dei primi due motivi, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2025.

Allegati

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