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Tribunale di Siracusa sez. II, 24/01/2024, n. 185

Massima

In materia condominiale, l’imputazione di sanzioni amministrative per l’errato conferimento di rifiuti non può fondarsi su una presunzione di responsabilità oggettiva a carico del condominio o del suo amministratore, né su una responsabilità solidale. Il principio di responsabilità personale per l’illecito amministrativo (art. 3 L. 689/1981) impone all’Amministrazione accertatrice l’onere di fornire la prova della materiale riferibilità della condotta illecita a un singolo condomino o a un soggetto esterno, soprattutto quando i carrellati sono allocati in un’area aperta al pubblico e non recintata, consentendo anche a passanti o estranei di conferire erroneamente i rifiuti.

Supporto alla lettura

Condominio

1.La natura giuridica del Condominio.

Quella della natura giuridica del condominio è una questione che ha fatto sorgere numerosi contrasti in dottrina e in giurisprudenza. La giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa sostenendo che il condominio non può considerarsi un soggetto giuridico distinto dai singoli condomini che lo compongono. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti.

In questo contesto dottrina e giurisprudenza hanno elaborato diverse teorie alle volte in contraddittorio tra loro. S’è detto che il condominio è:

a) un ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica e autonomia patrimoniale distinta da quella dei suoi partecipanti (Cass n. 7891/2000);

b) un centro d’imputazione d’interessi distinto dai singoli partecipanti (Cass. 19 marzo 2009, n. 6665);

c) una organizzazione pluralistica (Cass. SS.UU. n. 9148/08).

La legge di riforma n. 220/2012 non ha preso posizione sul problema ma, come evidenziato dalle Sezioni unite della Suprema corte nella sentenza n. 19663/2014, ha introdotto una serie di disposizioni che sembrerebbero confermare la tendenza alla progressiva configurabilità “di una sia pur attenuata personalità giuridica”. In merito si rimanda all’ammissione della pignorabilità da parte dei fornitori del conto corrente condominiale, nonostante il nuovo disposto dell’art. 63 disp. att. c.c. sulla responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni comuni. Ma con la sentenza n. 10934/2019, le medesime Sezioni unite hanno escluso che il condominio possa configurarsi come un autonomo soggetto di diritto.

2. Condominio consumatore

È utile ricordare che ai sensi dell’art. 3 del codice del consumo (d.lgs n. 206/2005), consumatore o utente è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 3 lett. a) Codice del consumo), mentre il professionista è “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” (art. 3 lett. c) Codice del consumo).

L’orientamento che si è finora delineato, sia di merito che di legittimità, ha valorizzato in via pressoché esclusiva l’assunto secondo il quale, essendo il condominio ente di gestione privo di personalità giuridica, «l’amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale» (Cassazione, sentenze 10679/2015 e 452/2005). Di recente il tribunale di Milano, con ordinanza sospensiva del giudizio, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: “Se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva 93/13/CEE osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nell’ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di “persona fisica” e di “persona giuridica”, allorquando tale soggetto concluda un contratto per scopi estranei all’attività professionale e versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione …” (Trib. Milano, ord. 1 aprile 2019).

La corte di Giustizia si è pronunciata affermato che il Condominio è consumatore “L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell’ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva” (Corte giustizia UE , 02 aprile 2020, n.329, sez. I).

Ambito oggettivo di applicazione

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con originario ricorso depositato in data 9.12.2019, (omissis) n.q. di r.l.p.t. della (omissis) nonché il (omissis) in persona del suo amministratore p.t., hanno proposto opposizione ex artt. 22 e ss. della L. 689/1981 avverso l’ordinanza n. 142/2019 (verbale n. 04772/A del 15.3.2019, prot. n. 218731), emessa dal Dirigente della Polizia Municipale di Siracusa in data 8.11.19, di ingiunzione del pagamento dell’importo di Euro 600,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 8 dell’ordinanza sindacale n. 1 dell’8.1.19 così contestata: “i condomini del (omissis) di Via (omissis) conferivano frazioni di rifiuti non differenziati nel carrellato del vetro, (…)”.

Parte opponente ha lamentato, in primo grado, la nullità dell’ordinanza opposta per irregolarità della notifica, incompetenza dei soggetti sottoscrittori, difetto di motivazione, mancata individuazione dell’effettivo trasgressore, deducendo in ogni caso l’inconfigurabilità di alcuna responsabilità solidale in capo al (omissis) ex art. 3 della legge n. 689/1981.

Con sentenza n. 853/2020 depositata in data 20.10.2020, nel procedimento iscritto al numero r.g. 3490/2019, il Giudice di Pace di Siracusa ha rigettato l’opposizione, rilevando l’infondatezza delle censure articolate, con conferma del provvedimento impugnato.

Avverso l’indicata pronuncia, hanno proposto appello (omissis) n.q. di r.l.p.t. della (omissis) nonché il in persona del suo amministratore p.t., deducendo i seguenti motivi:

– Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 339 c.p.c. come modificato dall’art. 1, L. 40/2006: violazione dell’art. 6 e ss. della legge 23 novembre 1981, n. 689 in ordine all’individuazione dell’effettivo trasgressore;

– Contraddittorietà ed insufficienza di motivazione ex art. 339 c.p.c.: difetto di motivazione in ordine all’identificazione del trasgressore ed alla responsabilità solidale del (omissis);

– Violazione delle norme in materia di onere della prova.

L’appellato (omissis) regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

La causa è stata rinviata all’odierna udienza per la discussione e la decisione ex art. 429 cpc.

**********

Tanto premesso, l’esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).

L’appello è fondato.

Va premesso che l’art. 8 dell’ordinanza sindacale deldi Siracusa n. 1/2019 – emessa in data 8.01.2019, anche in attuazione dell’ordinanza dell’11.12.2018, n. 8, del Presidente della Regione Sicilia e tutela dell’igiene urbana e del decoro urbano – , prevede espressamente che “Nelle zone dove è stata avviato il nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta” è vietato il conferimento e lo smaltimento frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata. Le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata, con il sistema domiciliare porta a porta, devono essere conferite esclusivamente negli appositi contenitori e/o sacchi, con le modalità e la tempistica indicati nell’ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente n. 1/2018 e s.m.i..” e che “I contenitori e/o sacchi non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. E’ fatto divieto, (…) di conferire i rifiuti nei contenitori e/o sacchi diversi da quelli per i quali sono destinati o con modalità diverse di conferimento (…)” .

La violazione della citata diposizione è stata contestata, da parte degli agenti accertatori, a (omissis) nella qualità di rappresentante legale della società (omissis), amministratrice del condominio “(omissis)”.

Ebbene, nel caso di specie manca la prova circa la materiale riferibilità dell’infrazione ad alcuno dei condomini del (omissis), stante il difetto di contestazione immediata.

L’odierno appellante già in primo grado ha evidenziato come i carrellati in dotazione al (omissis) per la raccolta dei rifiuti fossero allocati in un’area aperta al pubblico, non recintata per consentire il transito dei pedoni, con la conseguente possibilità, per ciascun passante, di abbandono indiscriminato di rifiuti, anche indifferenziati, o di conferimento in contenitori errati.

In mancanza della prova della riferibilità della condotta ad un appartenente alla compagine condominiale, deve ritenersi come la sanzione sia stata emessa a carico del (omissis) esclusivamente sulla presunzione di una responsabilità oggettiva, per il solo fatto di essere il fruitore dei carrellati.

Tale arbitraria attribuzione di responsabilità confligge con l’art. 3 della Legge n. 689 del 1981 che delinea l’elemento soggettivo necessario affinché la sanzione sia legittima, affermando che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”: tale norma stabilisce il principio generale della responsabilità personale dell’illecito amministrativo ed impone di fondare l’imputabilità della sanzione amministrativa sul principio della responsabilità personale dell’illecito commesso, non essendo sufficiente, ai fini della legittimità della sanzione irrogata, che siano accertati i soli estremi oggettivi.

In ogni caso, in punto di onere della prova, basti richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria va mantenuto il principio secondo il quale l’Amministrazione pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la parte di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell’art. 2697 c.c. fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all’intimato, mentre compete all’opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi. Con l’ulteriore precisazione che l’Amministrazione può avvalersi di presunzioni (essendo anche queste mezzi di prova dei fatti giuridici) che trasferiscono a carico dell’opponente l’onere della prova contraria.” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 23.02.2018, n. 4424).

Nel caso di specie, non essendo stata identificata la persona responsabile dell’errato conferimento (che ben potrebbe essere soggetto estraneo al (omissis)) deve dunque ritenersi come l’amministrazione non abbia assolto all’onere probatorio, sulla stessa gravante, in ordine ai fatti costitutivi della violazione contestata.

Né può dirsi che l’Amministrazione si sia avvalsa di presunzioni al fine di provare i fatti di causa, stante la mancata costituzione in giudizio, in primo ed in secondo grado.

Va infine segnalato, per ragioni di completezza espositiva ed a supporto delle superiori motivazioni, l’orientamento di legittimità di recente affermatosi, alla cui stregua

L’amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l’irregolare conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all’interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all’articolo 6, della legge 689/1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale” (Cass., Sez. Civ. II, 24.10.2023, n. 29511).

L’appello va dunque accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza-ingiunzione n. 142/2019, emessa dal Dirigente della Polizia Municipale di Siracusa in data 8.11.19 (nonché del prodromico verbale di accertamento e contestazione n. 04772/A del 15.3.2019, prot. n. 218731)

I superiori rilievi esonerano dall’esame degli ulteriori profili di censura, da ritenersi assorbiti.

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, individuati secondo lo scaglione valoriale di riferimento (determinato in base all’importo della sanzione), nei medi.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott.ssa Maria Cristina Di Stazio, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. R.G. 93/2021:

– accoglie l’appello proposto da (omissis) n.q. di l.r.p.t. della (omissis) amministratrice del condominio (omissis)” e dal (omissis)” avverso la sentenza n. 853/2020, pronunciata in data 20.10.2020 dal Giudice di Pace di Siracusa nel proc. n. 3490/2019, per le ragioni di cui in motivazione;

– per l’effetto, in riforma dell’indicata sentenza, annulla l’ordinanza-ingiunzione n. 142/2019, emessa dal Dirigente della Polizia Municipale di Siracusa in data 8.11.19 (nonché il prodromico verbale di accertamento e contestazione n. 04772/A del 15.3.2019, prot. n. 218731);

– condanna il (omissis) in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese processuali in favore degli appellanti (costituiti con unico difensore), che liquida in € 43,00 per spese vive di primo grado, € 350,00 per compensi per il primo grado ed € 64,50 per spese vive, € 670,00 per compensi per il secondo grado, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.

Sentenza resa ai sensi dell’art. 429 C.p.c.

Così deciso in Siracusa 24.1.2024

Allegati

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