SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(omissis) con ricorso notificato a mezzo pec in data 7 aprile 2022 al Comune di Dinami impugnava l’avviso di accertamento in rettifica liquidazione n. 15 del 31 gennaio 202 e relativo a IMU annualità 2021 emesso dal predetto Comune e notificato ad essa contribuente in data 8 febbraio 2022. Eccepiva l’insussistenza del presupposto impositivo in quanto l’immobile sito al piano 1 dell’abitazione posta al (omissis) costituiva la sua prima casa di abitazione e che gli atti sui quali l’Ufficio fondava la ripresa a tassazione per la perdita del beneficio si fondavano sulla circostanza che ella non avesse abitato nel corso dell’anno 2021 al detto primo piano bensì al piano secondo del medesimo edificio. Sosteneva che la dichiarazione di cambiamento nell’ambito dello stesso comune dal piano 1 al piano 2 del 10 luglio 2020 – e trasmessa all’Ente il 13 luglio 2020 – non era mai stata da lei effettuata tant’è che non recava il calce alcuna sua sottoscrizione ed ugualmente per la successiva dichiarazione del 17 febbraio 2022 di trasferimento di abitazione dal piano 2 al piano 1. Chiedeva pertanto l’annullamento dell’atto.
Il Comune di Dinami si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso per infondatezza. Sottolineava che dal certificato di residenza in atti emergeva che la (omissis) aveva abitato nella casa di abitazione dal 14 settembre 2018 al 10 luglio 2020 allorché si era trasferita al secondo piano – avendo locato l’immobile del primo piano con due distinti contratti – per ritrasferire la residenza al primo piano solo dal 17 febbraio 2022. Chiariva che tanto aveva comportato che per l’intero anno 2021 non potesse essere riconosciuto in suo favore il beneficio dell’agevolazione prima casa e che tanto fondava la ripresa a tassazione oggetto del ricorso impugnato.
All’udienza del 10 novembre 2022 la causa in esito a discussione veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La Suprema Corte con indirizzo costante con riferimento all’Imposta Municipale Unica (IMU) ha chiarito che: << 3.2. con riguardo all’agevolazione prevista per l’IMU dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella 1. 24 dicembre 2011, n. 214, si osserva che, secondo quanto anche di recente affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 20368/2018), il tenore letterale della norma in esame è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione sull’ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale, oggetto di diversi interventi normativi; 3.3. l’art. 13, comma 2, del citato d.l. n. 201/2011, per quanto qui rileva, statuisce che «l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 [… ]. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»; 3.4. ciò comporta, per un verso, la non applicabilità della citata giurisprudenza della Corte formatasi in tema di ICI, riferita ad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, fossero destinate ad essere in concreto utilizzate come abitazione principale del compendio nel suo complesso (cfr. Cass. sez. 5, 29 ottobre 2008, n. 25902; Cass. sez. 5, 9 dicembre 2009, n. 25279; Cass. sez. 5, 12 febbraio 2010, n. 3393; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, 3011), per altro la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare dimorino ivi stabilmente e vi risiedano anagraficamente;( ..) ( Cass. 170115/19).
Per la Suprema Corte rilevano i soli requisiti della destinazione dell’immobile a casa di abitazione principale e, appunto, la residenza anagrafica in esso e non il requisito dell’accatastamento unitario ma unicamente che l’immobile, per classificazione, non rientri tra le categorie di lusso escluse (ville, castelli ecc).
Nel caso in esame l’immobile di cui al (omissis) è composto (almeno) da due appartamenti di proprietà della (omissis) la quale dal 2018 e sino al 10 luglio 2020 ha avuto la residenza anagrafica e l’abitazione principale al piano primo usufruendo del beneficio della detassazione per la prima casa di abitazione; successivamente ella si è trasferita anagraficamente al piano secondo e ciò siano al 17 febbraio 2022 perdendo con il trasferimento di residenza il diritto all’agevolazione prima casa. In fatto è accaduto che ella avesse locato con contratto dell’11 luglio 2020 l’abitazione di cui al primo piano (data stipula 7/7/20 durata fino al 6/7/21 ma risolto anticipatamente il 16/12/2020) e successivamente con contratto del 28 settembre 2021 con durata da 1/10/21 e scadenza al 1/10/2029 ma risolto anticipatamente il 28/12/2021 scansioni temporali che evidenziano che ella aveva stabilmente dismesso l’utilizzo del primo piano quale casa di abitazione principale concedendolo al conduttore tant’è che aveva trasferito la residenza al piano superiore.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
P.Q.M.
La Corte
· Rigetta il ricorso;
· condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Dinami che liquida in € 240,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Vibo Valentia, Sezione Prima del 10 novembre 2022.
