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Corte di Giustizia Tributaria I grado di Vibo Valentia sez. I, 12/12/2022, n. 1035

Massima

In tema di Imposta Municipale Propria (IMU), la richiesta di agevolazione per l’abitazione principale deve essere rigettata qualora il contribuente non abbia effettivamente trasferito la propria residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile, come richiesto dall’Art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011. Tale mancato trasferimento rende inefficace e “mendace” la dichiarazione d’impegno a risiedere nell’immobile contenuta in un atto notarile precedente. È altresì infondata la contestazione sulla determinazione del valore dell’immobile, qualora la rendita catastale applicata dall’ente impositore risulti correttamente estrapolata dai dati iscritti in catasto e maggiorata del 5%.

Supporto alla lettura

AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA

Si tratta di una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale. Per esempio, con i benefici “prima casa” sono ridotte sia l’imposta di registro, se si acquista da un privato, sia l’IVA, se si acquista da un’impresa. Inoltre non sono dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di registro e quelli necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.

Queste agevolazioni interessano chi acquista un’abitazione principale e, in generale, si applicano quando:

 il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastali;

 il fabbricato si trova nel comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora;

 l’acquirente rispetta determinati requisiti (non essere titolare di un altro immobile nello stesso comune e non essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa).

Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono riconosciuti anche all’acquirente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. L’estensione dell’agevolazione spetta anche nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito (donazione e successione).

Le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse e, di conseguenza, si dovranno versare le imposte risparmiate, gli interessi e una sanzione del 30% delle imposte stesse. Questo può accadere se:

 le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false;

 l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire in tempi ragionevoli a propria abitazione principale.

Sulla causa di decadenza dell’agevolazione “prima casa”per mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che se non è ancora trascorso tale termine per il trasferimento della residenza, l’acquirente che non può rispettare l’impegno assunto ha la possibilità di revocare la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile e di chiedere la riliquidazione dell’imposta. Per fare questo, deve presentare un’istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato. Se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di 18 mesi senza trasferire la residenza e senza presentare un’istanza di revoca all’ufficio dell’Agenzia, si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa”. Il contribuente ha comunque la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, se non gli è stato ancora notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento. Deve però presentare un’istanza all’ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto, con cui dichiarare l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e richiedere la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(omissis) con atto notificato a mezzo pec il 24 febbraio 2022 al Comune di Vibo Valentia e ad Area srl proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento esecutivo n. (omissis) provv. n. ICL 948 del 24 dicembre 2021 emesso da Area srl per l’ente creditore Comune di Vibo Valentia e notificato il 3 gennaio 2022, relativo a IMU annualità 2016. La ricorrente eccepiva l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto per l’immobile ella aveva diritto all’aliquota ridotto del 6% trattandosi di abitazione principale come risultava dall’atto di donazione in (omissis) del 5 novembre 2012 che allegava in copia; con ulteriore motivo
lamentava l’erronea determinazione del valore in quanto la rendita catastale dell’immobile era pari ad € 627,75 già rivalutata del 5% e non già pari all’importo accertato di € 659,14 con la conseguenza che il valore dell’immobile non era € 105.462,57 ma inferiore e l’imposta andava calcolata sull’importo corretto. Chiedeva l’annullamento dell’atto; in subordine che l’importo venisse corretto nella rendita e con la decurtazione per l’agevolazione prima casa.

Si costituiva Area riscossioni srl per chiedere il rigetto del ricorso.

Non si costituiva il Comune di Vibo Valentia.

All’odierna udienza del 1° dicembre 2022 la causa in esito a discussione era decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato.

La contribuente ha chiesto l’applicazione dell’agevolazione prima casa ed ha prodotto a sostegno l’atto notarile di donazione con il quale l’immobile le era pervenuto per donazione dai propri genitori. Orbene, il contribuente può beneficiare dell’agevolazione prima casa purché vi sia residente anagraficamente essendo questo una dei requisiti necessari prescritti dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011 che statuisce: «l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 […]. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore
ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».

Tanto premesso di osserva che nell’atto di donazione versato in atti, rogato in (omissis) il 5 novembre 2012, la donataria (omissis) veniva individuata come nata a (omissis) il 2 luglio 1963 e residente in (omissis) all’art. 11 del citato atto pubblico di
donazione la donataria dichiarava: a) di obbligarsi a trasferire la propria residenza nel (omissis) ove è situato l’immobile entro diciotto mesi da oggi.

Ebbene, nel ricorso in esame la contribuente risulta ancora residente in (omissis) con la conseguenza che la dichiarazione d’impegno contenuta nel rogito, mendace non essendo stata attuata, non può fondare la richiesta dell’agevolazione prima casa
difettando nella specie il requisito della residenza anagrafica nell’immobile de quo che non risulta adibito a dimora abituale della (omissis) che risiede e vive in (omissis).

Anche il secondo motivo è infondato risultando la rendita applicata estrapolata dai dati iscritti in catasto e maggiorata dal 5%.

Il ricorso va, quindi, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in favore della sola parte costituita, con distrazione.

P.Q.M.

La Corte

· rigetta il ricorso;

· condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Area srl che liquida in € 600,00 che distrae ex art. 93 c.p. in favore dell’avv.to (omissis) che ne ha fatto richiesta; nulla in favore del Comune di Vibo Valentia che non ha svolto attività defensionale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, Sezione Prima del 1° dicembre 2022.

Allegati

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