Massima

L’Assegno Unico e Universale (AUU), sebbene esente ai fini fiscali, deve essere incluso nel calcolo del reddito complessivo per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.). Questo perché le disposizioni regionali che prevedono esclusioni dal computo del reddito hanno carattere derogatorio e speciale, e non sono quindi suscettibili di estensione per analogia a voci non espressamente contemplate, come l’AUU. L’esenzione fiscale dell’AUU opera ai soli fini tributari e non per la determinazione del reddito utile all’assegnazione di benefici sociali, per la quale prevalgono ragioni di equità sostanziale nell’individuazione dei soggetti con redditi complessivi inferiori.

Supporto alla lettura

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Si tratta di un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio:

  • fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni);
  • senza limiti di età per i figli disabili.

L’importo spettante varia in base:

  • alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda;
  • all’età e al numero dei figli;
  • alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L’Assegno è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità.

È universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.939,56 euro.

L’AUU riguarda tutte le categorie di lavoratori:

  • dipendenti (sia pubblici che privati);
  • autonomi;
  • pensionati;
  • disoccupati;
  • inoccupati.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, è necessario che ilrichiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, nel dettaglio:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  •  sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

La domanda può essere presentata:

  • da uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
  • dal tutore del figlio o del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato;
  • dai figli, al compimento della maggiore età. Questi possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori, richiedendo il pagamento diretto della quota di Assegno loro spettante.

Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno di ciascun anno, l’Assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno:

  • decorre dal mese successivo a quello di presentazione;
  • è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

Dal 1° marzo 2023 il pagamento delle domande di Assegno unico già accolte prosegue d’ufficio, senza necessità di presentare una nuova domanda.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

 

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 787 del 2025, proposto da:

(omissis), rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

 

Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

 

della Determina dirigenziale n. (omissis) notificata l’11 marzo 2025, emessa dall’ Area III – Servizi Scolastici e altri Servizi alla persona del Comune di Barletta, con la quale è stata disposta l’esclusione della sig.ra (omissis) dalla graduatoria definitiva vigente per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) pubblicata all’albo pretorio in data 1° dicembre 2022;

nonché ogni altro atto presupposto e conseguenziale ed in particolare per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere, come originariamente comunicato, la conseguente assegnazione dell’alloggio popolare.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Barletta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori l’avv. (omissis), per il ricorrente, e l’avv. (omissis), per il Comune resistente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, (omissis) ha impugnato per l’annullamento, previa richiesta di sospensione cautelare, la determina dirigenziale n. 336 dell’11 marzo 2025, con la quale l’Area III, Servizi Scolastici e altri Servizi del comune di Barletta, aveva disposto la sua esclusione dalla graduatoria definitiva per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.).

L’esclusione è stata motivata con la considerazione che dalle: “verifiche è stato accertato un reddito complessivo, determinato ai sensi dell’art. 21 della L. n. 457 del 1978, superiore al limite vigente di € 15.250,00, stabilito dalla Regione Puglia per l’assegnazione degli alloggi e.r.p., giusta Delib.G.R. n. 735 del 2016“.

Ad avviso della ricorrente, l’amministrazione comunale avrebbe erroneamente applicato la normativa regionale vigente in materia, costituita dall’art. 3, comma 4, della L.R. Puglia n. 10 del 2014, come modificata dalla L.R. n. 3 del 2025, in vigore dal 28 marzo 2025, con specifico riferimento ai criteri di determinazione del reddito massimo consentito per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare.

In particolare, l’amministrazione non ha considerato che anche per l’Assegno Unico e Universale (AUU), introdotto in ambito nazionale dal D.Lgs. n. 231 del 2021, che sostituisce integralmente il previgente assegno per nucleo familiare, dovrebbe operare per analogia l’esenzione ai fini della determinazione del reddito di cui sopra. Solo in questo modo, sarebbe garantito il mantenimento, in favore della ricorrente, dei requisiti soggettivi per vedersi assegnare l’alloggio.

2.- Il comune di Barletta si è costituito in giudizio con memoria depositata il 23 maggio 2025, ed ha replicato agli assunti di parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata discussa all’udienza camerale del 10 giugno 205, ai fini dell’esame della domanda di misure cautelari.

A conclusione della camera di consiglio, la causa è stata introitata per essere decisa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo rituale avviso alle parti, avendone il Collegio ravvisato la sussistenza dei presupposti di legge.

3.- Il ricorso è infondato.

L’Assegno Unico e Universale (AUU) è un beneficio economico destinato alle famiglie con figli a carico. L’AUU è stato istituito dall’art. 2 della L. n. 46 del 2021 col quale il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreto legislativi volti “a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.”

La legge delega ha trovato attuazione col D.Lgs. n. 230 del 2021.

L’Assegno è definito unico proprio perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità. È universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di € 45.574,96.

Il carattere omnicomprensivo e sostitutivo dell’AUU lo rende del tutto diverso dall’assegno per nucleo familiare e, pertanto, non fungibile anche nei termini degli effetti sulle discipline di settore.

Se è vero, infatti, che l’AUU, limitatamente alle famiglie con figli, sostituisce quello per nucleo familiare, è altrettanto vero che il nuovo strumento assistenziale incorpora anche altre fonti di sostegno, in modo che la sua reale portata sia oggettivamente più ampia e completa del pregresso assegno per nucleo familiare.

Non vi è spazio, pertanto, per un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione regionale nei termini auspicati dalla ricorrente; l’art. 3, comma 1, lett. e), della L.R. Puglia n. 10 del 2014 – come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 3 del 2024 – esclude dal computo del reddito annuo complessivo una serie di voci specifiche espressamente contemplate, rilevanti ai fini dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia popolare. Tra queste voci non si individua l’AUU. Posto che la previsione della legge regionale ha carattere derogatorio della disciplina generale e speciale rispetto a questa, la stessa non è suscettibile di estensione per analogia, ai sensi dell’art. 14 preleggi.

Ne deriva che, l’AUU va considerato nel reddito complessivo ai fini dell’assegnazione di un alloggio pubblico.

Non rilevante è la previsione in seno all’art. 8 D.Lgs. n. 230 del 2021, secondo cui l’AUU non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

L’esenzione rileva ai soli fini fiscali. Ciò in ossequio al principio di neutralità che intende evitare la contraddizione nella quale cadrebbe l’ordinamento tributario laddove assoggettasse ad imposizione fiscale una voce funzionale al sostegno del reddito di persone, in evidente violazione del principio di capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., e del generale dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.

L’esenzione fiscale non opera ai fini della composizione del reddito utile per l’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare per la semplice ragione che, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, ragioni di equità sostanziale impongono che l’alloggio sia assegnato al soggetto che fruisca di redditi nel complesso inferiori.

4.- In considerazione della novità della questione e della natura degli interessi pubblici e privati coinvolti, si ravvisano le giuste ragioni per compensare integralmente le spese tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche nel presente provvedimento contemplate.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:

 

(omissis)

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi