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Corte di Giustizia Tributaria I grado di Roma sez. XVIII, n. 2746

Massima

In tema di IMU, la previsione normativa (art. 10, comma 6, D. Lgs. 504/1992, ribadita dall’art. 1, comma 768, L. 160/2019) che dispone che il curatore del fallimento o il commissario della liquidazione coatta amministrativa siano tenuti al versamento della tassa dovuta per gli immobili compresi nella procedura entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli stessi, costituisce una norma di stretta interpretazione.

Supporto alla lettura

IMU

L’Imposta Municipale Propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

L’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI) (art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019).

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il C. A. I. DI ROMA E FROSINONE ha presentato ricorso contro il Comune di Palombara Sabina, avverso l’avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe relativo ad IMU per l’anno di imposta 2018, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica.

Il ricorrente eccepisce, in forza dell’art. 10, comma 6, D. Lgs. 504/1992, di essere soggetto a procedura di liquidazione coatta amministrativa fin dal 1992 e di essere pertanto destinataria della previsione normativa secondo la quale le imprese sottoposte a procedure concorsuali non devono provvedere al pagamento dell’IMU nel corso dell’anno oggetto di imposizione, ma devono provvedervi, per il periodo di durata dell’intera procedura, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili ceduti.

Il Comune di Palombara Sabina, evocato in giudizio non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

In base all’art. 10, comma 6, D. Lgs. 504/1992, il curatore del fallimento, così come il commissario della liquidazione coatta amministrativa, è tenuto al versamento dell’IMU “dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”, norma ribadita dall’art. 1, comma 768, L. 160/2019 (“per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”).

Va detto, innanzitutto, che la norma enunciata è di stretta interpretazione e, pertanto, va applicata solo con riferimento alle procedure concorsuali enunciate. In proposito, si veda Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/07/2023, n. 19681 la quale ha affermato che, in tema di IMU, la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, non beneficia del regime agevolativo di cui all’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1999, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di deroga al regime impositivo generale da ritenersi insuscettibile d’ interpretazione analogica.

Ciò premesso, dalla visura camerale prodotta dallo stesso ricorrente, emerge che dal 15.3.2023 (decreto di omologazione del concordato della Corte di Appello di Roma del 13.3.2023 registrato il 15.3.2023) la parte ricorrente risulta in concordato, ossia, per quanto sopra detto, sottoposto ad una procedura che non ricade nel presupposto normativo. Oltretutto, la sospensione del termine di pagamento presuppone la presentazione di una dichiarazione al Comune di ubicazione dell’immobile, circa lo stato di fallimento o liquidazione coatta amministrativa che non è presente in atti e della cui produzione il ricorrente era onerato.

Su queste premesse, vengono meno i presupposti della non esigibilità della pretesa tributaria anche con riferimento alle somme antecedentemente dovute ragion per cui l’atto impugnato è legittimo perché la sospensione del termine di pagamento non impedisce all’ente impositore di emettere l’avviso di accertamento e chiedere il pagamento, anche a fini interruttivi del termine di decadenza/prescrizione della potestà impositiva.

Va poi considerato il periodo di sospensione di cui al “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020 e succ. mod.), in vigore dal 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 che, all’art. 68, ha disposto, inizialmente fino al 31 maggio 2020, la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, con il che la richiesta di pagamento è tempestiva, oltre che legittima.

Nulla per spese attesa la contumacia della parte resistente.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2025

Allegati

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