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Cassazione civile sez. III, 04/04/2023, n. 9271

Massima

In tema di ricorso per cassazione, la procura alle liti conferita al difensore ai fini della certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte, secondo quanto previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, secondo periodo, deve rispettare i limiti intrinseci del potere di autenticazione eccezionalmente riconosciuto all’avvocato.

Supporto alla lettura

PROCURA ALLE LITI

Il difensore è colui che compare innanzi al giudice e compie gli atti del processo in nome della parte. Ciò in virtù di un atto che gli attribuisce tale potere: la procura, che è un semplice conferimento di poteri.

La procura alle liti può essere di due tipi:

– generale: quando la parte conferisce all’avvocato il potere di difenderla in tutti i processi che andrà a proporre e che saranno contro di essa proposti;

– speciale: quando la parte conferisce all’avvocato il potere di difenderla solo in un determinato giudizio.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo

CHE:

– (omissis) proponeva opposizione avverso l’atto di pignoramento presso terzi con il quale l’agente della riscossione per le province siciliane, Riscossione Sicilia Spa , in virtù di cartelle di pagamento relative a crediti tributari, aveva promosso l’espropriazione del quinto dei suoi crediti retributivi presso la locale Direzione Provinciale del Tesoro; l’opponente deduceva vizi della notificazione delle cartelle e dello stesso atto di pignoramento;

– l’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Trapani, ma, pronunciandosi sul ricorso di Riscossione Sicilia Spa , questa Corte (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 6055 del 09/03/2017) cassava la pronuncia impugnata, con rinvio al giudice di merito;

– con la sentenza n. 419 del 17/06/2020 Tribunale di Trapani, quale giudice del rinvio, accoglieva l’opposizione e condannava l’agente della riscossione alla rifusione delle spese di lite;

– avverso tale decisione Riscossione Sicilia proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; l’intimato Cuttone restava tale.

Motivi della decisione

CHE:

– l’impugnazione è inammissibile e ciò esime dall’illustrazione e dall’esame delle censure svolte dalla ricorrente, nonchè dalla verifica dell’integrità del contraddittorio in questa sede, applicati i principi di cui a Cass., Sez. U., ord. 22/03/2010, n. 6826, Rv. 612077 – 01;

– la procura rilasciata per il ricorso per cassazione – redatta su foglio separato e unito all’atto – risulta sottoscritta e autenticata in data 6/7/2020 in Catania, mentre l’atto introduttivo reca la data del 14/8/2020 e, secondo l’indicazione ivi contenuta, è stato predisposto in Marsala-Roma;

– da tanto si evince, dunque, che il difensore non ha autenticato una procura apposta in calce al ricorso (per la quale, secondo Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, Rv. 666374-01, è irrilevante la collocazione “topografica”), bensì una procura a sè stante, redatta e sottoscritta in un momento e in un luogo diverso da quello in cui è stato redatto il ricorso;

– in forza dell’art. 83 c.p.c., comma 3, secondo periodo, l’autografia della sottoscrizione della parte può essere certificata dal difensore solo se la procura è apposta in calce o a margine di uno degli atti menzionati nel primo periodo (tra i quali è annoverato il ricorso), perchè l’avvocato, a differenza di altri pubblici ufficiali (ad esempio, il notaio), non è munito di un potere certificativo generale, bensì limitato dalle speciali disposizioni (tra cui l’art. 83 c.p.c.) che regolano il suo potere di autentica;

– nel caso in esame la procura è affetta da invalidità, perchè il difensore che ha certificato la sottoscrizione non aveva il potere di autentica in un atto separato – non solo “topograficamente”, ma redatto in un luogo distinto e in un tempo diverso – dal ricorso;

– è opinione del Collegio che a tale conclusione non ostino le statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, nè quindi le argomentazioni ad essa riferite di altre pronunce di segno contrario, rese oltretutto in fattispecie non del tutto sovrapponibili alla presente, poichè in questa l’inammissibilità non discende dal contenuto della delega, in cui l’intrinseca carenza di specialità può essere superata dalla sua collocazione “topografica”, bensì dalla dirimente e preliminare circostanza della violazione dei limiti intrinseci dei poteri di autenticazione che l’ordinamento eccezionalmente riconosce all’avvocato;

– per la indefensio del Cuttone non occorre provvedere sulle spese;

– tuttavia, deve farsi luogo alla dichiarazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115art. 13, comma 1-quater, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2023

Allegati

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