Massima

In tema di impugnazioni avverso decisioni del Tribunale in sede di appello contro sentenze del Giudice di pace, la pronuncia che decide esclusivamente sulla competenza per territorio del Giudice di pace adito è impugnabile unicamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c.. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso tale decisione è inammissibile, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora sia osservato il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato, come stabilito dall’art. 47, comma 2, c.p.c.. Nel caso di specie, essendo il ricorso stato proposto oltre il predetto termine, ne è stata dichiarata l’inammissibilità.

Supporto alla lettura

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Per risolvere una controversia in giudizio è necessario individuare il giudice competente, e nella giurisidizione civile va individuato in base ai criteri di materia, valore e territorio. Quando la scelta operata dall’attore in ordine alla competenza è oggetto di contestazione da parte delle altre parti in causa, si pone il problema di come risolvere tale questione.

Innanzitutto l’incompetenza (art. 38 c.p.c) va eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ciò vale qualunque sia il criterio contestato. In particolare se la contestazione riguarda la competenza per territorio, è necessario indicare il giudice che si ritiene competente, in caso contrario l’eccezione di considera non proposta. L’incompetenza è rilevabile anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione e trattazione.

Il provvedimento che decide sulla competenza può essere impugnato con regolamento di competenza:

  • art. 42 c.p.c (regolamento di competenza necessario): mezzo di impugnazione dell’ordinanza che risolve solo la questione di competenza sollevata ai sensi dell’art. 38 c.p.c. senza pronunciarsi sul merito della causa;
  • art. 43 c.p.c. (regolamento di competenza facoltativo): la questione viene risolta dal giudice insieme al merito, la parte può scegliere se impugnare il relativo provvedimento con istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari, se si intende contestare anche la pronuncia di merito (in caso di impugnazione ordinaria le altre parti restano in facoltà di avanzare l’istanza di regolamento di competenza).

Al pari del regolamento di giurisdizione (art. 41 c.p.c), anche il regolamento di competenza consente di risparmiare tempo e attività processuali, poichè offre la possibilità di ricorrere direttamente alla Corte di Cassazione, per risolvere in via preventiva e definitiva, la questione relativa alla competenza. Ma a differenza del regolamento di giurisdizione, rappresenta un vero e proprio mezzo di impugnazione.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA
1. (omissis) propose innanzi il Giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella di pagamento, causalmente ascritta a sanzioni amministrative irrogate dal Comune di (omissis), deducendo l’estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine di prescrizione.

Nella contumacia dell’ente creditore, l’adito giudice, sulla deduzione dell’intervenuto sgravio delle sanzioni formulata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, dichiarò cessata la materia del contendere e dispose la compensazione delle spese di lite.

2. Interposto appello da (omissis), con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma, a seguito di rilievo di ufficio, ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di (omissis), assegnando termine per la riassunzione della controversia.

Per quanto ancora d’interesse, il Tribunale capitolino ha ravvisato “l’incompetenza inderogabile per territorio del giudice adito in prime e seconde cure”, sull’assunto che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 25 giugno 2019, n. 158, l’opposizione andasse proposta dinanzi al giudice del luogo in cui sede dell’ente locale titolare del credito affidato al concessionario per la riscossione.

3. Ricorre per cassazione (omissis), affidandosi ad un motivo di ricorso, cui resiste, con controricorso, il Comune di (Omissis), mentre non svolge difese in questo grado Agenzia delle Entrate Riscossione.

4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso.

5. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

6. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al comma 2 dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c..Si assume, in estrema sintesi, che in prime cure nessuna eccezione di parte e nessun rilievo di ufficio circa la competenza territoriale erano stati formulati, sicché si era definitivamente radicata la competenza del Tribunale di Roma come giudice di appello: da ciò si inferisce la illegittimità della gravata pronuncia declinatoria, oltremodo perché emessa su rilievo officioso operato soltanto in fase decisoria.

2. Preliminarmente, rileva la Corte che la ordinanza oggetto del ricorso per cassazione in esame ha statuito esclusivamente sulla competenza per territorio a decidere la controversia, individuando l’ufficio giudiziario competente nel Giudice di pace di (omissis).

Secondo radicato convincimento del giudice della nomofilachia, la sentenza del Tribunale che, in sede di appello, decida esclusivamente in ordine alla competenza del Giudice di pace è impugnabile soltanto mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., essendo irrilevante che avverso le decisioni del Giudice di pace, a norma dell’art. 46 c.p.c., non sia proponibile tale mezzo d’impugnazione: da ciò consegue che il ricorso per cassazione, eventualmente proposto, è inammissibile (cfr. Cass. 08/02/2019, n. 3880; Cass. 09/10/2015, n. 20304; Cass. 22/09/2015, n. 18734).

E’ tuttavia fatta salva la possibilità di conversione del ricorso per cassazione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio – prescritto dall’art. 47, comma 2, c.p.c. – di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione ad opera della cancelleria del provvedimento impugnato (oltre agli arresti citati, si vedano Cass. 07/05/2015, n. 9268; Cass. 12/11/2010, n. 22959; Cass. 23/05/2011, n. 11300; Cass. 24/04/2009, n. 9806).

2.1. Tanto precisato in linea generale, coglie nel senso la eccezione di inammissibilità sollevata da parte controricorrente.

Come da informazioni acquisite di ufficio (attività consentita a questa Corte nell’àmbito del regolamento di competenza: vedi Cass. 19/10/2017, n. 24666; Cass. 04/06/2013, n. 14135), la ordinanza qui impugnata è stata comunicata all’odierno ricorrente in data 15 febbraio 2021 (cfr. attestazione resa dalla Cancelleria dell’A.G. emittente): pertanto, il ricorso in esame, consegnato per la notifica il 5 maggio 2021, risulta proposto quando era irrimediabilmente elasso il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 47, comma 2, c.p.c., per dispiegare l’impugnazione.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

4. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.

5. Attesa la inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 3 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2023

Allegati

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