Massima

In materia di indennizzo INAIL per danno biologico permanente conseguente ad infortunio sul lavoro, qualora il lavoratore presenti un significativo stato invalidante preesistente, la valutazione e quantificazione del danno indennizzabile deve essere determinata attraverso una rigorosa valutazione medico-legale che impiega il calcolo differenziale.

Supporto alla lettura

MALATTIA PROFESSIONALE

Per malattia professionale si intende una patologia che insorge a causa dell’attività lavorativa, detta anche tecnopatia, presuppone che il rischio sia provocato dall’attività lavorativa in maniera progressiva e da una serie di atti ripetuti nel tempo, infatti è caratterizzata da un’azione lenta sull’organismo, non violenta e non concentrata nel tempo.

Per fare diagnosi di malattia professionale, possono essere considerate anche le cause extraprofessionali che possono avere contribuito all’insorgere della patologia, purché non siano le sole cause ad aver procurato l’infermità. Va distinta dalla comune malattia, che non è di solito correlata al lavoro (es. l’influenza), e va, inoltre, distinta dall’infortunio, che è invece un evento traumatico che interviene durante l’orario di lavoro, in maniera violenta e concentrata nel tempo.

Deve avere due caratteristiche:

  • essere causata dall’esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro, come il contatto con polveri e sostanze nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, o misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute;
  • il rischio deve agire in modo prolungato nel tempo e quindi la causa deve essere lenta.

Una volta fatta la diagnosi da parte del medico, è necessario effettuare la denuncia di malattia professionale all’INAIL, compilando l’apposito modulo predisposto dall’ente, che deve essere compilato dalla persona che fa diagnosi di malattia professionale, può quindi essere il medico di base o il medico competente del servizio di prevenzione e protezione aziendale. Denunciata la malattia, l’INAIL deve certificare o meno la presenza della malattia professionale, quindi il lavoratore viene convocato nella sede INAIL territoriale di competenza per essere sottoposto a visita medica e per iniziare l’iter per il riconoscimento della malattia.

Se viene riconosciuta la malattia professionale, e qualora questa impedisca al lavoratore di tornare a lavorare, l’INAIL corrisponde al lavoratore un’indennità dal quarto giorno successivo alla manifestazione della malattia, così retribuita (l’indennità viene calcolata sulla retribuzione corrisposta al dipendente nel 15 giorni prima dell’evento):

  • 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni;
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione

Se il dipendente ha riportato un danno biologico, l’indennità di malattia professionale cambia e si ha diritto ad un indennizzo Inail tarato sulla base della percentuale di danno biologico.

Ambito oggettivo di applicazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 10.8.2022 il ricorrente, deducendo che a seguito di apposita domanda l’(omissis) aveva riconosciuto che l’infortunio occorsogli nel novembre 2020 presso l’Istituto Scolastico in cui lavorava (grave insufficienza respiratoria derivata da contagio del virus Covid-19 avvenuto in ambito lavorativo) fosse causalmente connesso all’attività lavorativa, riconoscendogli una menomazione dell’integrità psico-fisica nella misura del 6%, chiedeva che fosse giudizialmente accertato un danno biologico del 73,6% o comunque in misura superiore a quella riconosciuta dall’(omissis).

In particolare il ricorrente contestava la quantificazione dei postumi permanenti riconosciuti dall’(omissis), in quanto dal contagio era derivata una “Sindrome Long-covid con postumi stabilizzati di polmonite interstiziale e Pericardite, Sindorme ansiosa-depressiva, Disturbi della funzione olfattiva, Disturbi della funzione gustativa, Vertigini”, valutabili appunto nella misura del 73,6%.

Costituendosi in giudizio l’(omissis) deduceva nel merito la correttezza della valutazione compiuta dall’(omissis).

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La domanda è fondata in minima parte e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.

In primo luogo si osserva come l’infortunio sul lavoro non sia oggetto di contestazione tra le parti e per tale ragione è stato ritenuto superfluo in fase istruttoria disporre l’ascolto dei testimoni indicati dal ricorrente, che avrebbero dovuto fornire dichiarazioni circa l’avvenuto contagio del ricorrente in ambito scolastico.

Per quantificare i postumi derivati dall’infortunio, è stata disposta nel corso del giudizio una CTU medico-legale a mezzo del dott. (omissis) le cui conclusioni sono poste a base della presente decisione, perché esenti da vizi logici e contraddizioni.

Il CTU, dopo aver esaminato la documentazione prodotta, ha compiuto la seguente valutazione medico-legale:

Presa cognizione tecnica dello storico-documentale, integrato con quanto emerso attualmente dal prelievo medico-legale, emerge in capo al periziando (omissis) uno stato pregresso caratterizzato da una patologia di tipo allergico “asma bronchiale” con associato deficit respiratorio e “Sindrome delle apnee morfeiche ostruttive OSAS” in attuale trattamento
farmacologico.

In merito al nesso causale tra la contratta malattia da virus “Polmonite interstiziale Covid correlata” e l’attività svolta “Collaboratore scolastico front office”, peraltro accertata dall’(omissis), non si ritiene aggiungere ulteriore commento.

Attualmente il periziando ha mostrato a considerare una risoluzione clinica dell’evento acuto o postumi correlabili di scarsa entità, caratterizzati da riferita iposmia, disgeusia, disequilibrio e stato ansioso.

In merito all’incidenza dell’evento acuto “Infezione da Covid” sullo stato pregresso, non sono emersi dati clinici e documentali tali da rendere una quantificazione superiore a quanto già visto e valutato in sede (omissis). In altri termini la Polmonite interstiziale Covid correlata non ha modificato sostanzialmente i parametri dello stato pregresso.

Altra nota di rilievo emerge dal dato documentale che dimostra quanto già descritto in merito alla patologia polmonare e il suo grado di Invalidità già riconosciuto dall’(omissis) in data precedente (27.04.2020) all’infezione.

In termini di quantificazione differenziale, è risultato ben poco di tipo qualificativo e quantificativo in termini percentualistici (omissis): La somma dei singoli disturbi minori (disgeusia, iposmia, disequilibrio e stato ansioso) 005%. Il disturbo maggiore (Insufficienza respiratoria) 005%. Applicando il coefficiente di proporzionalità si raggiunge 008%. CLASSE di esiti COVID-19 IA – IB – IC; Grado Lieve – Moderato; Danno Biologico Otto%; Codice CarCli (997) 997.1.

In conclusione, in ragione di quanto nelle direttive (omissis) in tale capitolo valutativo, è possibile quantificare globalmente nell’008% quale danno biologico complessivo da riconosciuta e subita “Polmonite in infezione da SARS-CoV2”.

Il CTU ha risposto in maniera esaustiva anche alle osservazioni di parte resistente, così argomentando: “Il periziando (omissis) come da documentale (vedi allegati), aveva una condizione preesistente significativa caratterizzata da un riconoscimento (omissis) quale Invalido civile al 75% dal 27.04.2020 per: “esiti di Frattura di L5 con Discopatie multiple del rachide in toto e Troco-scoliosi dorso-lombare. Gonartrosi bilaterale. Cardiopatia ipertensiva classe funzionale NYHA II con dispnea da sforzo. Asma bronchiale persistente con deficit ventilatorio ostruttivo grave. Corioretinosi miopica bioculare con visione scadente in condizioni di scarsa luminosità. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Sindrome depressiva endogena cronica”.

Tale complesso invalidante, cristallizzato a quella data (periodo pre-Covid), ha un significato valutativo di notevole rilievo ai fini della quali e quantificazione della patologia post-Covid. Infatti, come già sottolineato, il periziando era già affetto da Asma bronchiale persistente con Deficit ventilatorio ostruttivo grave e Cardiopatia ipertensiva in classe funzionale NYHA II con Dispnea da sforzo, nonché Sindrome depressiva endogena cronica.

Non vi è dubbio che il periziando, (omissis) abbia contratto la “Polmonite da SARS Coronavirus” e che quest’ultima abbia interessato l’apparato Cardio-Respiratorio con suscettibilità di tipo Psichiatrico, ma è altrettanto vero che il CTU, nel corso delle operazioni peritali, ha valutato la quantità dei deficit organici tenendo in debito conto lo stato preesistente, per cui la valutazione finale, così come normativa vigente vuole, viene effettuata con il calcolo differenziale tra lo stato attuale e quello preesistente.

In merito alle osservazioni prodotte, il CTU fa notare tecnicamente e motivatamente che il periziando si è sottoposto a vari controlli strumentali e clinici e che come si evince chiaramente dalla certificazione redatta dalla dott.ssa , in data 14.03.2023 in sede di valutazione Pneumologica di controllo, ha presentato “OSA di grado moderato alla polisonnografia dell’11.08.2022 con AHI 27,9 OI 36,4”.

In merito al monitoraggio cardio-respiratorio, eseguito in data 14.04.2023, perfettamente sovrapponibile a quello eseguito nel 2022, eseguita nel 2022, è degno di nota evidenziare che la Sindrome delle apnee morfeiche (OSA) prescinde dal disturbo respiratorio avendo una etiologia multifattoriale (ostruzione nasale, obesità, ostruzione del rino-faringe) e, come tale, non ha alcuna relazione con la Polmonite Covid correlata, peraltro, come confermato dalla dott.ssa (omissis), in data 27.04.2023, laddove giustamente ritiene necessario il completamento diagnostico con Visita ORL e Visita Odontoiatrica.

Sempre come rilevato dalla dott.ssa (omissis), nella valutazione effettuata il 14.03.2023, emerge che la saturazione in ossigeno dell’emoglobina (SpO2) a riposo era pari al 97% e stranamente, a distanza di un mese sia stata valutata al 90,7% (14.04.2023?).

Tutti questi dati, abbastanza incongruenti, portano con sé la considerazione che il deficit respiratorio presente nel periziando (già esistente prima dell’infezione Covid), non ha avuto un grave peggioramento a causa dell’Infezione virale denunciata.

Altro elemento utile, alla conoscenza dello stato attuale della sofferta OSA, viene dal dato oggettivo certificato dalla specialista Pneumologa, la quale non richiede l’uso di alcun dispositivo medico “C-PAP” per limitare le ostruzioni respiratorie, a prova della lievità della malattia.

La valutazione del danno biologico nella misura del 008%, nella prima bozza, è globale e non considera per nulla i postumi permanenti residuati di una Pericardite, perché sono postumi inesistenti: dal documento 8 – TAC Torace del 03.03.2021 “Falda di versamento pericardico dello spessore massimo di circa 12 mm; dal documento 11 – Ecocardiografia 2d – Doppler del 14.04.2021 “Non segni di versamento pericardico”.

In definitiva il CTU ha confermato che i postumi permanenti derivanti dall’infortunio devono essere quantificati nella misura dell’8%.

Alla luce di tanto la domanda deve essere parzialmente accolta e per l’effetto l’(omissis) deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente di un indennizzo corrispondente ad un grado di invalidità dell’8% (detratto quanto già corrisposto sulla base del 6% accertato in via amministrativa), oltre accessori di legge.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico dell’, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenendo conto del valore della controversia in ragione della somma effettivamente attribuita al ricorrente.

Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell’(omissis).

P.Q.M.

il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa (omissis), definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato 10.8.2022 da (omissis) nei confronti dell’(omissis), rigettata ogni diversa istanza, così provvede:

1) accoglie parzialmente la domanda e, per l’effetto, condanna l’(omissis) al pagamento in favore del ricorrente di un indennizzo corrispondente ad un grado di invalidità dell’8% (detratto quanto già corrisposto sulla base del 6% accertato in via amministrativa), oltre accessori di legge;

2) condanna l’(omissis) al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1.320,00 per esborsi, oltre RSG CAP e IVA come per legge;

3) pone le spese relative alle espletate CTU definitivamente a carico dell’(omissis).

Così deciso in Trani in data 4 marzo 2024

Allegati

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