• Home
  • >
  • Tribunale di Taranto sez. lav., 19/09/2023, n. 1881

Tribunale di Taranto sez. lav., 19/09/2023, n. 1881

Massima

È configurabile il diritto del lavoratore all’indennizzo INAIL in rendita per il danno biologico conseguente a broncopatia enfisematosa (BPCO), qualora la patologia sia riconosciuta come malattia professionale a titolo di concausa efficiente.

Supporto alla lettura

MALATTIA PROFESSIONALE

Per malattia professionale si intende una patologia che insorge a causa dell’attività lavorativa, detta anche tecnopatia, presuppone che il rischio sia provocato dall’attività lavorativa in maniera progressiva e da una serie di atti ripetuti nel tempo, infatti è caratterizzata da un’azione lenta sull’organismo, non violenta e non concentrata nel tempo.

Per fare diagnosi di malattia professionale, possono essere considerate anche le cause extraprofessionali che possono avere contribuito all’insorgere della patologia, purché non siano le sole cause ad aver procurato l’infermità. Va distinta dalla comune malattia, che non è di solito correlata al lavoro (es. l’influenza), e va, inoltre, distinta dall’infortunio, che è invece un evento traumatico che interviene durante l’orario di lavoro, in maniera violenta e concentrata nel tempo.

Deve avere due caratteristiche:

  • essere causata dall’esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro, come il contatto con polveri e sostanze nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, o misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute;
  • il rischio deve agire in modo prolungato nel tempo e quindi la causa deve essere lenta.

Una volta fatta la diagnosi da parte del medico, è necessario effettuare la denuncia di malattia professionale all’INAIL, compilando l’apposito modulo predisposto dall’ente, che deve essere compilato dalla persona che fa diagnosi di malattia professionale, può quindi essere il medico di base o il medico competente del servizio di prevenzione e protezione aziendale. Denunciata la malattia, l’INAIL deve certificare o meno la presenza della malattia professionale, quindi il lavoratore viene convocato nella sede INAIL territoriale di competenza per essere sottoposto a visita medica e per iniziare l’iter per il riconoscimento della malattia.

Se viene riconosciuta la malattia professionale, e qualora questa impedisca al lavoratore di tornare a lavorare, l’INAIL corrisponde al lavoratore un’indennità dal quarto giorno successivo alla manifestazione della malattia, così retribuita (l’indennità viene calcolata sulla retribuzione corrisposta al dipendente nel 15 giorni prima dell’evento):

  • 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni;
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione

Se il dipendente ha riportato un danno biologico, l’indennità di malattia professionale cambia e si ha diritto ad un indennizzo Inail tarato sulla base della percentuale di danno biologico.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 21 ottobre 2021 il ricorrente in epigrafe indicato chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla corresponsione dell’indennizzo conseguente al riconoscimento dell’origine professionale della malattia “broncopatia enfitematosa”, inutilmente richiesto in sede amministrativa (in data 22.09.2020), nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l’(omissis) al pagamento dei relativi ratei nell’ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.

Si costituiva tardivamente l’(omissis) e deduceva l’infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto.

Escussi alcuni testi, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica e quindi la causa, all’udienza odierna, è stata infine discussa e decisa ai sensi dell’art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall’art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).

**************************

La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.

La prova testimoniale ha confermato le circostanze dedotte in ricorso e relative alle mansioni svolte dal ricorrente nel corso della propria attività lavorativa, nonché l’esposizione alle sostanze nocive indicate.

In ordine agli aspetti medico legali, poi, il c.t.u. nominato ha reso le seguenti conclusioni:

…è possibile affermare che, i fattori di rischio presenti nell’ambiente lavorativo del ricorrente, specialmente in concorso fra loro, siano corresponsabili, insieme all’abitudine tabagica, dell’insorgenza della “BPCO di tipo enfisematoso, tipo C” di cui è portatore, anche in considerazione della contemporanea e lunga durata di esposizione lavorativa (circa 20 anni) a
vari agenti altamente tossici e nocivi che hanno, tra gli organi bersaglio, l’apparato respiratorio. Per ciò che concerne la percentuale invalidante, di tale patologia a carico dell’apparato respiratorio, considerando l’esposizione lavorativa in concorso con la pregressa abitudine tabagica del ricorrente nella genesi della stessa, essa è pari allo stato attuale, al 31% (trentuno per cento), in applicazione a quanto previsto dai codici 335-336 (allegato 2 parte A) delle tabelle per la determinazione dell’indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell’art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza 19/12/2019”.

Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d’ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).

Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).

Quanto al nesso eziologico, in particolare, la tipologia stessa della malattia e dell’ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede testimoniale), costituiscono elementi – non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario – in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l’origine “professionale” della patologia, almeno a livello di concausa.

Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 (omissis) N° 21022), la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.

Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l’indennizzo in rendita – ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione superiore al sedici per cento – per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza suddette, di talché l’(omissis) deve essere condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all’art. 16, co. 6, L. n° 412/91.

Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell’(omissis).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l’indennizzo in rendita – ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 – per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 31% dalla data della domanda amministrativa, condanna l’(omissis) al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all’art. 16, co. 6, L. n° 412/91;

2. condanna altresì l’(omissis) al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.800,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell’eventuale contributo unificato, dell’I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario;

pone le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, in via definitiva a carico dell’(omissis).

Taranto, 19 settembre 2023.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi