Svolgimento del processo
l’avvocato (omissis) ricorreva, ai sensi dell’art. 702-bis, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile,
convenendo in giudizio la Spa (omissis), per chiederne la condanna al pagamento di somme a titolo di onorari professionali;
per quanto qui ancora di utilità, il Tribunale accoglieva la domanda per quanto di ragione;
avverso questa decisione ricorre l’avvocato (omissis) articolando un motivo;
è rimasta intimata la Spa (omissis).
Rilevato che
con il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1224, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di accordare gli interessi, al tasso legale di cui al quarto comma dell’invocato art. 1284, cod. civ., dalla domanda e non dalla pubblicazione del provvedimento.
Motivi della decisione
il ricorso è fondato per quanto di ragione;
la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass., 16/03/2022, n. 8611, Cass., 19/08/2022, n. 24973);
naturalmente dovrà aversi riguardo alla notifica della domanda giudiziale, ovvero del ricorso proposto in prime cure, e non a quella del deposito di quest’ultimo, trattandosi della costituzione in mora, atto recettizio;
nella fattispecie, inoltre, risulta applicabile ratione temporis (trattandosi di giudizio introdotto nel 2020) la previsione di cui al comma 4 dell’art. 1284 cod. civ., in cui è previsto che, in caso di condanna giudiziale, il tasso d’interesse sia pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (Cass., n. 8611 del 2022, cit., pag. 23);
l’ordinanza in questa sede impugnata ha quindi errato sia nello statuire la decorrenza degli interessi dalla pubblicazione del provvedimento sia nel mancare di specificare il tasso legale applicabile;
spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il motivo di ricorso, cassa in relazione la decisione impugnata, e rinvia al Tribunale di Roma perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 17 febbraio 2025.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2025.