Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Sommario:
1.1 l’iter processuale;
1.2 il compendio probatorio;
2. la ricostruzione giudiziale del fatto e le considerazioni in diritto; 3. la determinazione della pena.
1.1 Il processo è stato incardinato, nei confronti di (omissis) e (omissis), all’udienza filtro del 26/2/’21; rinviato all’udienza del 17/3/’21, data nella quale veniva disposto lo stralcio della posizione di (omissis) a seguito della richiesta dello stesso di patteggiamento (al fine di evitare situazioni di incompatibilità). Allo stesso tempo, si disponeva la notifica personale a (omissis) ex art. 420 quater c.p.p. (nel testo allora vigente). L’imputato veniva rintracciato ed era presente all’udienza del 22/10/’21 e il processo veniva rinviato, per udienza filtro, al 12/1/’22. In quest’ultima data veniva richiesto il giudizio abbreviato e si rinviava per la discussione al 5/7/’22 e, successivamente, al 26/1/’23. In questa data cambiava la persona del giudice e veniva acquisito il fascicolo del pubblico ministero, con rinvio per la discussione all’8/2/’23. In questa data si procedeva alle conclusioni, al termine delle quali veniva emessa sentenza mediante lettura del dispositivo.
1.2 Il processo si è, quindi, svolto nelle forme del giudizio abbreviato. L’istruttoria è stata caratterizzata dall’acquisizione di copia degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. In particolare, è agli atti la C.N.R. in data 24/9718; le dichiarazioni rese da (omissis) nella fase delle indagini nonché in sede dibattimentale nell’ambito del processo nel quale quest’ultimo era persona offesa del reato di rapina posta in essere, in suo danno, dall’odierno imputato; la sentenza del Tribunale di Genova in data 5/10/’17 avente ad oggetto il reato di rapina; la sentenza (di patteggiamento) di (omissis) per il reato di acquisto da (omissis) dello stupefacente di cui alla imputazione; le dichiarazioni rese dal fratello dell’imputato, (omissis), davanti al GUP presso il Tribunale dei Minorenni di Genova in relazione al reato di rapina sopraddetto, rispetto al quale era coimputato insieme al fratello; varia messaggistica intercorsa tra (omissis) e (omissis), inerente ai fatti in esame.
2. All’esito della istruzione probatoria, occorre svolgere alcune considerazioni.
2.1 Emerge dagli atti sopra enucleati che l’origine dell’odierno procedimento è costituito dalle dichiarazioni del fratello dell’imputato (omissis) e, di seguito, dalle dichiarazioni della persona offesa, (omissis), nell’ambito del processo che vedeva imputati i due fratelli di rapina. In particolare, gli stessi venivano accusati e, successivamente, (omissis) veniva condannato (con la sopraddetta sentenza) per avere picchiato (omissis) e per avergli sottratto la somma di 430 euro.
Nell’ambito del procedimento davanti al Tribunale dei Minorenni, nella fase GUP, (omissis) dichiarava che la rapina era finalizzata a recuperare un credito contratto dalla persona offesa nei confronti del fratello (omissis) che svolgeva attività di spaccio di sostanze stupefacenti.
A seguito di ciò, veniva aperto un procedimento a carico dell’odierno imputato e veniva ascoltato (omissis) (in data 13/9/’18) il quale riferiva circa il fatto di avere consigliato ad un suo amico di nome (omissis) di rivolgersi a (omissis) per eventuale acquisto di stupefacenti; circa il fatto che (omissis) si rivolgeva effettivamente a (omissis), probabilmente spendendo il nome di (omissis), e comprava 250 grammi di hascisc per il prezzo di 600,00 euro, senza provvedere al pagamento e facendo successivamente perdere le sue tracce; circa il fatto che (omissis) riteneva che (omissis) fosse responsabile per l’acquisto dell’amico e pretendeva da lui il pagamento del dovuto; circa il fatto che quest’ultimo, spaventato per la situazione, dava la disponibilità per cercare di ripagare il debito, senza, peraltro, riuscirvi; circa il fatto di avere ricevuto minacce esplicite, anche tramite messaggi telefonici, da parte dell’imputato; circa il fatto di avere, infine, subito la rapina nell’intento dell’imputato di recuperare i soldi.
Successivamente, la Polizia riusciva ad individuare il sopraddetto (omissis) sulla base della descrizione fornita da (omissis) e, soprattutto, grazie ad un controllo operato dalla Polizia il 13/4/’16, nell’ambito del quale (omissis) veniva trovato insieme a (omissis).
Il 19/9/’18 (omissis) procedeva a formale riconoscimento, con esito positivo.
Sulla base della sopraddetta ricostruzione, appare evidente che l’elemento di prova fondamentale è costituito dalle dichiarazioni accusatorie di (omissis).
Va detto che tali dichiarazioni trovano molteplici elementi di riscontro.
In primo luogo, il fatto che (omissis) sia stato vittima della rapina da parte dell’imputato (come accertato con sentenza passata in giudicato) è un elemento che completa il quadro di riferimento.
In secondo luogo, sono agli atti i messaggi intercorsi tra (omissis) e (omissis) nei quali è chiaro che il primo pretende il pagamento dal secondo (anche con toni minacciosi) e il secondo replica che non è lui il debitore (“sto cercando quel coglione aiutami a prenderli da lui”).
Questo elemento costituisce un riscontro molto forte alle dichiarazioni di (omissis).
In terzo luogo, va detto che, nell’ambito della vicenda in esame, (omissis) si è assunto le sue responsabilità patteggiando la pena relativamente all’acquisto dello stupefacente da (omissis).
Alla luce di questi elementi, non può esservi alcun dubbio circa la sussistenza dei fatti così come enucleati nella imputazione. Sussistono, pertanto, tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, del reato in esame.
3 La pena per i reati ascritti viene determinata con riguardo agli elementi di cui all’art. 133 c.p. e, in particolare, tenuto conto del quantitativo non indifferente di stupefacente; della gravità della condotta, soprattutto con riguardo al comportamento successivo, nell’ambito della attività di recupero del credito (pretesa di restituzione da parte di (omissis), minacce nei confronti dello stesso e, infine, pestaggio e rapina in suo danno); dei precedenti penali a carico dell’imputato; del fatto che lo stesso svolgesse una attività non occasionale di spaccio (a tal punto che (omissis) lo indicava a (omissis) come spacciatore di riferimento).
Tutti questi elementi e, in particolare, il quantitativo e lo svolgimento della attività in maniera non occasionale non consentono di ritenere il fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990.
I sopraddetti elementi non consentono di concedere le attenuanti generiche e nemmeno di applicare sanzioni sostitutive alla pena detentiva.
Per quanto attiene alla contestazione della recidiva, non essendo indicata la ipotesi di recidiva a cui la contestazione si riferisce, deve intendersi quale contestazione di recidiva semplice. In proposito, la Suprema Corte ha affermato che “la contestazione della recidiva “ex art. 99 cod. pen.”, senza ulteriori specificazioni, esclude che il giudice possa ritenere la sussistenza di una tipologia di recidiva diversa e più grave di quella semplice”: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5663 del 20/11/2012 Ud. (dep. 05/02/2013 ) Rv. 254692; in senso conforme, Sez. 3, Sentenza n. 43795 del 01/12/2016 Ud. (dep. 22/09/2017 ) Rv. 270843.
La pena viene, pertanto, determinata in anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 6.750,00 di multa; aumentata (di un terzo) ad anni tre ed Euro 9.000,00 per la recidiva; ridotta ad anni due ed Euro 6.000,00 per la scelta del rito.
P.Q.M.
Visti gli arti. 533 e 535, 438 e ss. c.p.p.,
dichiara
(omissis) colpevole del reato ascritto e, applicata la diminuente per la scelta del rito, lo condanna alla pena di anni due di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Genova, il 8 febbraio 2023.
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2023.
				