Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Foggia, con decreto ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c., ha omologato l’accertamento del requisito sanitario come richiesto da (omissis) ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e ha condannato l’INPS a pagare le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 1.000,00, oltre accessori.
2. Per la cassazione del capo del decreto relativo alle spese ha proposto ricorso la parte in epigrafe, con un motivo; ha resistito con controricorso l’INPS.
Motivi della decisione
3. Con il motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. nr. 55 del 2014, art. 4, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, art. 1, comma 1 bis. La ricorrente assume che nella liquidazione delle spese il Giudice non avrebbe tenuto conto del necessario aumento del 30% previsto dalla disposizione richiamata in caso di “atti depositati con modalità telematiche”. Le spese complessivamente dovute dall’INPS dovevano, pertanto, essere pari a Euro 1.184,30 e non pari a Euro 1.000,00 come liquidate.
4. Il motivo è infondato.
5. Il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1-bis -inserito dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b), a decorrere dal 27 aprile 2018 e applicabile, ai sensi del medesimo D.M. n. 37 del 2018, art. 6, comma 1, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (27 aprile 2018)- dispone che “Il compenso determinato (…) è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto”.
6. Nell’interpretare la disposizione in oggetto, la Corte ha chiarito che la mera utilizzazione di modalità telematiche non giustifica, di per sé, l’incremento del compenso. Non si tratta, in altre parole, di una maggiorazione obbligatoria la norma rimette al giudice di valutare l’effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale (Cass. nr. 37692 del 2022; Cass. nr. 1994 del 2023; Cass. nr. 24532 del 2023) insindacabile in sede di legittimità, fatto salvo il controllo sulla motivazione.
7. Il motivo di ricorso si fonda, invece, sull’assunto erroneo che l’incremento del compenso competa a prescindere dalle caratteristiche intrinseche dell’atto redatto e, quindi, neppure illustra e dimostra, come invece sarebbe stato necessario, quali atti erano stati redatti con tecniche tali da realizzare le finalità espresse dall’art. 1, comma 1 bis, cit. (ex multis, Cass. nr. 32771 del 2021; Cass. nr. 35898 del 2022).
8. Segue, per quanto innanzi, il rigetto del ricorso mentre, in virtù della dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in calce al ricorso per cassazione, le spese del presente giudizio devono essere dichiarate non ripetibili.
9. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della r icorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria l’11 aprile 2025.