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Tribunale di Milano sez. II, 17/10/2024

Massima

In tema di misure cautelari nel procedimento unitario per l’apertura della liquidazione giudiziale, il Giudice delegato al procedimento, su istanza di parte debitrice, può disporre, ai sensi dell’art. 54 comma 1 CCII e facendo ricorso all’ampio potere conferito dall’art. 2 lett. l CCII, l’inibitoria delle azioni esecutive e cautelari individuali di un creditore – inclusi i procedimenti cautelari data l’equivalenza dell’effetto pregiudizievole.

Supporto alla lettura

CRISI D’IMPRESA

Lo stato di crisi di un’impresa viene definito in relazione allo stato di insolvenza come una situazione connotata da minore gravità e riguarda tutte quelle situazioni degenerative economico-finanziarie dell’impresa potenzialmente idonee a sfociare nell’insolvenza medesima. In ottica aziendalistica, la crisi si identifica come il venir meno delle condizioni di equilibrio economico e finanziario dell’impresa capaci di compromettere la prospettiva di continuità aziendale.

La nozione di crisi d’impresa sotto il profilo giuridico costituisce il presupposto per l’attivazione degli strumenti di composizione negoziale volti a scongiurare il fallimento.

L’evoluzione normativa intervenuta negli ultimi anni ha cambiato gradualmente l’approccio verso il concetto di crisi d’impresa. Con le ultime riforme, infatti, sono stati introdotti nel nostro ordinamento strumenti prevalentemente negoziali per consentire all’imprenditore di disporre di un buon numero di alternative per affrontare una situazione economica sfavorevole e tutelare maggiormente i creditori sociali.

Ambito oggettivo di applicazione

Il Giudice

Visto il ricorso ex art. 54 comma I CCII e 55 comma 2 CCII depositato da (omissis) in data 15.10.2024, volto ad ottenere:

  • inibitoria nei confronti di (omissis) sino alla conclusione del P.U. (omissis)/2024 l’inizio e/o la prosecuzione di qualsiasi azione esecutiva e/o cautelare a carico del patrimonio di (omissis);
  • ordine ad (omissis) di rinunciare a qualsiasi azione esecutiva e/o cautelare a carico del patrimonio di (omissis) che dovesse essere intrapresa nelle more dell’emissione e della notifica del provvedimento di inibitoria, ordinando il pagamento di un importo a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nell’adempimento;
  • emissione di ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno anche in ordine all’esecuzione e/o attuazione del provvedimento di inibitoria richiesto,

osserva quanto segue.

Questo giudice è delegato alla trattazione del P.U. (omissis)/2024.

Pende nei confronti di (omissis) richiesta ex art. 38 c.1 CCII della Procura Europea – sede di Milano, di apertura della liquidazione giudiziale; a tale richiesta si è aggiunto il ricorso di un creditore ( P.U. (omissis)\2024).

La resistente (omissis) si è costituita, depositando ampia memoria difensiva, nella quale ha richiamato l’attività in corso di svolgimento da parte dei propri professionisti con riferimento alle contestazioni che la Procura Europea pone a base della propria richiesta, e che sono recentemente divenute oggetto di PVC notificato a (omissis) in data 4.10.2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate.

(omissis) ha formulato motivata istanza di rinvio della trattazione delle due istanze di ape1iura della liquidazione giudiziale, illustrando sia necessità difensive attesa la complessità delle operazioni su cui si fondano gli addebiti, sia la specifica volontà di avviare una interlocuzione con Agenzia delle Entrate al fine di raggiungere un accordo con la stessa; accordo che, per la rilevanza degli importi in contestazione, si palesa quale condizione preliminare al possibile deposito di una proposta di concordato preventivo.

In data 16.10.2024 si è tenuta l’udienza ex art. 41 CCII.

Il Pubblico Ministero ha confermato la propria non opposizione a un rinvio di 120 giorni dell’istruttoria, posizione già precedentemente espressa mediante deposito di nota scritta. Il creditore si è opposto al rinvio e il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.

Con decreto in data 17.10.2024 il Tribunale ha disposto il rinvio della trattazione del P.U. (omissis)/2024 al 12.2.2025 avanti al giudice relatore, in accoglimento dell’istanza di (omissis) s.p.a.

Il ricorso qui in esame, iscritto come subprocedimento 2.1. del P.U. (omissis)/2024, come anticipato segnala l’iniziativa del creditore (omissis) che ha notificato a (omissis) precetto in data 7.10.2024 intimando il pagamento di complessivi € 69.235,50.

L’esponente chiede dunque ex art. 54 comma I CCII che sia inibito a tale creditore l’avvio o la prosecuzione dell’esecuzione forzata, come anche l’avvio o la prosecuzione di procedimenti cautelari sul patrimonio di (omissis).

Va premesso che non può disporre della protezione generale del patrimonio di cui all’art. 54 comma 2 CCII avendo già utilizzato lo strumento di cui all’art. 44 CCII (oggetto di ricorso depositato il 15.5.24, con richiesta di conferma delle misure protettive accordata da questo tribunale per 120 giorni); successivamente, in data 24.7.2024, la società ha avuto contezza della richiesta ex art. 38 CCII della Procura Europea e dei fatti posti a fondamento della stessa; l’imponenza degli imporli oggetto di accertamento fiscale e la complessità delle verifiche da compiere sono risultati incompatibili con il deposito, nel termine prorogato di cui all’art. 44 comma l lett.a), di una proposta concordataria definitiva.

Come detto, pende attualmente la fase istruttoria delle due richieste di apertura della liquidazione giudiziale.

La richiesta cautelare in esame vede indubbiamente sussistere la legittimazione della parte debitrice/resistente nel procedimento ex art. 41 CCII: l’art. 54 comma 1 CCII abilita qualsiasi parte, nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, a formulare richiesta di emissione di misure cautelari.

La definizione di misme cautelari che si rinviene nell’art. 2 lett. 1 CCIII, per la parte che è qui di interesse, attesta l’affidamento al giudice competente di un ampio potere di emissione di misure atipiche, commisurate alle caratteristiche concrete della fattispecie, che siano idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e l’attuazione delle relative decisioni.

La medesima nozione trova corrispondenza nel disposto dell’art. 54 comma 1 CCII.

Nel caso di specie (omissis), prospetta come imminente l’aggressione del proprio patrimonio da patte del creditore (omissis), attesa avvenuta notifica del precetto; soggiunge che detta aggressione lungo l’arco temporale necessario alla definizione del Procedimento Unitario, determinerebbe un pregiudizio alla integrità del patrimonio di (omissis) rilevante in entrambi gli scenari prospettabili quali esiti del P.U. pendente e ciò in quanto:

ove risulti percorribile la perseguita soluzione concordataria – rispetto alla quale quanto sopra richiamato attesta la sussistenza di un effettivo e concreto impegno in atto – ma anche ove si approdi all’esito della liquidazione giudiziale, l’esecuzione individuale intaccherebbe l’integrità del patrimonio da mettere a disposizione dei creditori e violerebbe la par condicio creditorum (il creditore precettante è chirografario);

più specificamente, ove l’iniziativa del creditore si estrinsecasse nelle forme del pignoramento dei crediti che (omissis) vanta verso multinazionali, o operatori della Grande Distribuzione Organizzata, ovvero verso l’affittuario del ramo di azienda (omissis), sussiste il rischio che, in considerazione delle politiche di fotte rigore attuate da tali operatori quando coinvolti in procedure esecutive presso terzi, detta iniziativa individuale si rifletta a danno della prosecuzione dei rapporti commerciali, ripercuotendosi negativamente sulla conservazione dei valori aziendali e – di nuovo – sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori, che sia l’ uno o l’altro scenario concorsuale quello che verrà a concretizzarsi all’esito dell’istruttoria in essere.

La misura richiesta si presenta dunque come funzionale alla conservazione dell’integrità patrimoniale in correlazione con gli effetti propri dell’uno o dell’altro sbocco che potrà avere il procedimento in corso, e all’attuazione delle decisioni rispettivamente proprie dell’uno o dell’altro.

La funzione conservativa della misura soddisfa il requisito del periculum in mora, nelle circostanze date; l’avvenuta notifica del precetto, che rende ragionevole l’assoluta imminenza del pignoramento, soddisfa poi il presupposto di cui all’art.55 comma 2 CCII per provvedere inaudita altera parte, posto che il tempo necessario alla convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento.

In accoglimento della domanda il tribunale inibisce dunque a (omissis) di iniziare o proseguire qualsiasi azione di natura esecutiva o cautelare a carico del patrimonio di (omissis) sino alla conclusione del Procedimento Unitario (omissis)/2024 pendente avanti al Tribunale di Milano. L’inibitoria ricomprende anche i procedimenti cautelari attesa l’evidente equivalenza di effetto pregiudizievole che dette iniziative determinerebbero.

Si ritiene che le esigenze cautelari rappresentate dalla parte ricorrente siano in tal modo adeguatamente soddisfatte; le ulteriori richieste sono assorbite.

P.Q.M.

v. gli art. 54 comma 1, 55 comma 2 CCII,

inibisce a (omissis) di iniziare o proseguire qualsiasi azione di natura esecutiva o cautelare a carico del patrimonio di (omissis) sino alla conclusione del Porcedimento Unitario (omissis)/2024 pendente avanti al Tribunale di Milano;

fissa termine di otto giorni dalla data di comunicazione del presente decreto per la notifica alla controparte

fissa udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto per il giorno 6 novembre 2024 ore 12,10, con termine a parte resistente per il deposito di eventuale memoria sino al 30 ottobre 2024.

Si comunichi con urgenza alla ricorrente.

Milano, 17 ottobre 2024.

Allegati

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