ORDINANZA
Osservato:
che con ricorso n. 5572/24 depositato in data 8/11/24 ai sensi degli artt. 18 e segg. del d. lgs. 14/2019 (omissis) chiedeva di confermare per un periodo di tempo pari a 120 (centoventi) giorni, ovvero per il diverso periodo di tempo ritenuto di giustizia, le seguenti misure protettive:
1) il divieto di cui all’art. 18 comma 1 del Codice della Crisi per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con (omissis);
2) il divieto di cui all’art. 18 comma 1 del Codice della Crisi di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l’attività di impresa;
3) quanto previsto all’art 20 comma 1 del Codice della Crisi, secondo il quale, sino alla conclusione delle trattative e/o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei confronti della Società gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 ter cod. civ. e la causa di scioglimento della Società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545 duodecies cod. civ.;
4) il divieto di cui all’art. 18 comma 4, del Codice della Crisi, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, di pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salvo revoca delle misure protettiva disposta dal tribunale.
5) il divieto di cui all’art. 18 comma 5 verso i creditori nei cui confronti operano le misure protettive di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o provocarne la modifica in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1, con particolare riguardo ai contratti bancari di mutuo e affidamenti di cassa, promiscui o altra tipologia intrattenuti con Banca Intesa San Paolo spa, Banca Monte dei Paschi di Siena spa e Credito Padano Banca di Credito Cooperativo;
che la scrivente con decreto in data 10/11/24 fissava udienza, con termine all’esperto per il deposito di una motivata e approfondita relazione;
che sussiste la propria competenza poiché la sede della società è situata nel circondario del Tribunale di Mantova;
che il professionista designato ex art. 12 d. lgs. 14/2019 dott.ssa (omissis) ha risposto ai quesiti posti con il decreto di convocazione, con relazione depositata in data 28-11-24;
che il predetto professionista, esaminata la documentazione contabile ed effettuati gli accertamenti, sentito il debitore, ha precisato, tra l’altro:
1) che il progetto di risanamento prevede una continuità aziendale limitata a due anni con ristrutturazione/riduzione dell’attività. La ricorrente ha già ridotto il ricorso a personale dipendente ed attualmente occupa un solo dipendente in part time ed un solo collaboratore. L’attività futura sarà esercitata al fine di concludere le commesse in essere e di acquisire nuovi incarichi da parte di clientela selezionata ed affidabile riducendola alla sola prestazione di servizi di editing e legatoria. Gli assets non più necessari all’attività saranno posti in vendita a valori di realizzo come stimati dal geom. (omissis) con riguardo all’automezzo, e con una riduzione consistente della stima con riguardo alle giacenze ed alle attrezzature. Il progetto prevede inoltre il realizzo di una quota di proprietà in Credito Padano Banca di (omissis) valorizzandola per l’importo di € 1.341,00 che, come segnalato dal referente della banca nel corso del primo incontro con i creditori, appare difficilmente realizzabile in ragione delle limitazioni statutarie della cooperativa. Oltre agli assets sopra indicati la società mette a disposizione la liquidità indicata in € 4.229,04. Si tratta in realtà di disponibilità di cassa per € 1.067,43 e di disponibilità in c/c ed effetti sbf che saranno presumibilmente compensati dalla banca; I crediti tributari, pure inclusi nelle risorse messe a disposizione del ceto creditorio, saranno presumibilmente oggetto di compensazione da parte della (omissis). Complessivamente le risorse provenienti da (omissis) ammontano ad € 66.071,60. Le risorse necessarie all’esecuzione dell’accordo prospettato sono messe a disposizione dai signori (omissis) e dalla moglie (omissis). Nello specifico sono messi a disposizione gli incassi ritraibili dalla vendita dei seguenti immobili, da effettuare nell’arco di tempo di due anni, come previsto nel Progetto: – la casa di abitazione della famiglia (omissis) in Mantova, (omissis), di proprietà per il 50% ciascuno, di (omissis) e (omissis) valutata dal geom. (omissis) in € 600.000,00; – il laboratorio in Mantova, Via (omissis), di proprietà del sig. (omissis) valutato dal geom. (omissis) in € 290.000,00. Il sig. (omissis) ha affidato l’incarico di reperire potenziali acquirenti ad una agenzia immobiliare.
2) che il piano, con l’apporto esterno fornito dalla Famiglia (omissis) si propone di onorare tutti i debiti esistenti alla data del 30.9.2024 entro la fine del 2026 chiedendo ai creditori un sacrificio consistente nella rinuncia agli interessi che dovrebbero maturare nei prossimi due anni. Al ceto bancario è chiesto inoltre di rinegoziare i costi connessi alle linee di credito già concesse, questo anche in ragione della riduzione del fabbisogno futuro. Il piano si presenta ragionevolmente attuabile nei tempi prospettati; il sacrificio del ceto creditorio risulta proporzionalmente distribuito fra tutti i creditori.
3) che la situazione contabile al 30.9.2024 evidenzia una perdita di periodo di € 56.077,94 e che la situazione patrimoniale si presenta negativa per effetto della perdita rilevata nel 2023 e della perdita di periodo derivante, in prevalenza, dallo stralcio dei crediti iscritti in attivo e riferibili alla Publi Paolini di Paolini Renzo e C. S.n.c., società cancellata dal Registro imprese con attribuzione delle partite ancora aperte al socio (omissis) e che il deficit patrimoniale è stimato in € 431.538,17;
4) che la documentazione messa a disposizione risulta completa ed attendibile;
5) che la conferma delle misure protettive consentirebbe all’imprenditore di condurre serie trattative con i creditori in particolar modo con il ceto bancario che notoriamente richiede tempi lunghi per l’adesione all’accordo;
6) che l’interesse manifestato dai creditori è sollecitato dalla messa a disposizione del patrimonio immobiliare della famiglia (omissis) il quale, in ipotesi alternative, rimarrebbe nella sola disponibilità delle persone fisiche;
che la ricorrente ha documentato di avere tempestivamente richiesto al Registro delle Imprese la pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento, nei termini che seguono:
(omissis)
che all’udienza fissata per la discussione del ricorso parte ricorrente, anche a mezzo del proprio advisor contabile, illustrava le caratteristiche del piano, evidenziando la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, mentre l’esperto riportava l’interesse manifestato dai creditori interpellati (titolari di circa l’80% del credito) e prospettava l’intenzione di sentirli nuovamente, al fine di formalizzare un accordo, anche in relazione alla cessione dei beni immobili il cui corrispettivo costituisce la finanza esterna della proposta;
Considerato:
che per l’accoglimento della istanza di concessione/conferma delle misure protettive devono ricorrere i presupposti costituiti, quanto al fumus boni iuris, dalla ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale tramite l’avvio di trattative con il ceto creditorio (artt. 12 co. 1 e 2, 17 co. 5 e 19 co. 4 del CCII), con particolare riguardo ai presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione della disciplina, e quanto al periculum in mora, dal pregiudizio che l’instaurazione o la prosecuzione di un’azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere siffatta finalità, con il limite (desunto dall’art. 19 co. 6 d. lgs 19/2014; v. anche art. 6 co. 4 della direttiva UE n. 1023/2019) costituito dal fatto che le misure in questione debbono essere concretamente finalizzate ad assicurare le trattative e proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (ex multis Trib. Milano 17-1-2022 est. (omissis), Trib Napoli 10/7/24 est. (omissis) tutte reperibili, come le altre di seguito citate, su www.ilcaso.it);
che in particolare competa al giudice in questa fase un bilanciamento, ex ante e in concreto, tra l’interesse del debitore alla soluzione negoziale e quello dei creditori a non subire pregiudizio dall’applicazione delle misure, sicchè le misure possono confermarsi solo laddove risultino idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso nei casi in cui il risanamento non appaia prima facie manifestamente improbabile (Trib Napoli 10/7/24 est. (omissis));
che, come già affermato da questo Tribunale (ex multis in data 20-12-2022, est. (omissis)), quanto alla condizione oggettiva che consente all’imprenditore di avvalersi della composizione negoziata, essa possa ritenersi coincidente non solo con uno stato di crisi ma anche di insolvenza, sia essa prospettica o già concretizzatasi, purché sempre reversibile, tale cioè da rendere tuttora perseguibile, secondo un criterio di ragionevolezza, il risanamento, “atteso che la finalità perseguita dal legislatore (in attuazione della direttiva UE n. 1023/2019) è stata quella di approntare uno strumento normativo volto a favorire il recupero dell’efficienza aziendale e imprenditoriale ed evitare, in conseguenza dell’esercizio di azioni esecutive e/o cautelari da parte dei singoli creditori, il depauperamento del patrimonio e la dispersione dei valori (in particolare, ma non esclusivamente, dei c.d. assets intangibles) con danno per l’intero tessuto economico e ciò allo scopo di meglio tutelare le stesse pretese creditorie in alternativa alle procedure di liquidazione concorsuali o singolari, come si evince sia dalla direttiva insolvency (si vedano i “considerando” n. 2-4-24 nonché gli artt. 4 e 6 dell’articolato normativo) sia dagli artt. 12 co. 1 e 2, 17 co. 5 e 19 co. 4 del d. lgs. 14/2019”;
Ritenuto:
che, quanto alla natura della proposta di cui è ricorso, evidenziata dall’esperto nella misura in cui ha sottolineato che “essa non si basa tanto sulla continuità aziendale quanto piuttosto sulla messa a disposizione dei beni personali della famiglia i quali, da soli, forniscono risorse per oltre il 90% dei pagamenti proposti”, va sottolineato che nel presente caso si assiste alla previsione di un esercizio provvisorio liquidativo (che non comporta una automatica cessazione di attività) con una vendita atomistica anche dei beni personali della famiglia, in modo da perseguire una soddisfazione migliore della alternativa liquidatoria e in sostanza a perseguire un risanamento “oggettivo”;
che a tale proposito vada richiamato il condivisibile orientamento già espresso da una parte della giurisprudenza di merito per il quale la CNC di per sé risulta astrattamente compatibile anche con un piano di natura sostanzialmente liquidatoria ovvero con lo status di liquidazione (cfr. Tribunale di Perugia, 12/7/2024, est. (omissis)), proprio facendo leva sul tenore dell’art. 12/2 CCI (ove la continuità indiretta è solo uno dei modi per conseguire il risanamento della impresa), nonché sulle modalità di calcolo del test pratico di cui al DM 28/9/21 (che tiene conto dei proventi della cessione dei cespiti di impresa) e sulla previsione di una CNC in caso di impresa insolvente (come peraltro desumibile anche dal tenore dell’art. 25 quinquies CCI), pure riconfermata nei chiarimenti della lista di controllo del DM 28/9/2021 e dovendosi ritenere possibile che non tutti gli sbocchi della CNC previsti dall’art. 23 CCI siano contemporaneamente praticabili in ogni situazione (con particolare riferimento all’ipotesi di cui all’art. 23/1 lett. a CCI);
che, se la idoneità della composizione può desumersi in primis dalla disponibilità di una parte dei creditori che sia quantomeno rappresentativa del complessivo ceto creditorio, come ricostruito sulla base della documentazione agli atti, nonché dal parere pienamente positivo dell’esperto nonché dall’assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in corso nonché dalla chiarezza della strategia di risanamento, oltre che dalla ragionevolezza e solidità di quanto previsto nel progetto di piano di di risanamento, in modo da rassicurare sulla circostanza che la continuità non stia distruggendo risorse e pregiudicando i creditori (ex multis Trib. Palermo 2/3/2023, est. (omissis)), nel presente caso alla assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in corso, si accompagnano tanto la positiva valutazione dell’esperto, quanto la chiarezza della proposta, funzionale peraltro ad evitare la “distruzione di risorse” e il pregiudizio del ceto creditorio, il quale peraltro, secondo quanto riferito dall’esperto all’esito di vaglio preliminare, si è dichiarato disponibile ad esaminare e approfondire le trattative;
che il complesso degli elementi evidenziati sopra renda, con valutazione prima facie propria della presente fase cautelare, assai verosimile e quantomeno “più probabile che non” allo stato la possibilità di perseguire trattative con il ceto creditorio per il “risanamento aziendale”, (inteso nel senso chiarito sopra), e comunque sussistente il fumus boni iuris richiesto ex lege per la concessione delle misure protettive, anche in relazione ai richiamati indici sui quali fondare una prognosi positiva del risanamento;
che, sotto il profilo del periculum in mora, la conferma delle richieste misure protettive “generali”, ovvero corrispondenti alla previsione normativa, consentirebbe di intrattenere e auspicabilmente concludere positivamente le trattative con i creditori, con particolare riferimento al ceto bancario che richiede tempi più lunghi, come del resto evidenziato dall’esperto;
che per tali complessive ragioni vada accolta la domanda svolta dalla ricorrente di conferma delle misure protettive sopra richiamate, per la durata richiesta di 120 giorni al fine di consentire una effettiva, seria ed efficace trattativa con i creditori;
che nulla vada disposto in punto spese, non avendo alcun creditore o parte manifestato opposizione all’accoglimento del presente ricorso;
P.Q.M.
Visti gli artt. 18 e 19 CCII,
Conferma le misure protettive richieste, con la conseguenza che dal giorno di pubblicazione dell’istanza al Registro delle Imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, operano i divieti di cui agli artt. 18, comma 3, 4 e 5 CCI nonché art. 20 comma 2 del CCI, come richiesto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 19/7 CCI.
Mantova, 4 dicembre 2024
Depositato in cancelleria il 4 dicembre 2024