(omissis)
RILEVATO CHE:
1. l’avv. (omissis)quale difensore della menzionata società, ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 32605/2021 con cui questa Corte, nell’accogliere il ricorso ha cassato la sentenza impugnata rinviando alla Commissione Tributaria del Lazio anziché alla Commissione tributaria della Campania, la cui sentenza era stata oggetto di ricorso per cassazione.
CONSIDERATO CHE:
– va premesso che dall’esame degli atti di causa risulta che, effettivamente la sentenza impugnata è stata emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno – sezione 9 – n. 11949/15 pronunciata il 02/12/2015, depositata in segreteria il 29/12/2015, non notificata, mentre, per mero errore, la Corte, con l’ordinanza oggetto di correzione, ha accolto il primo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione. L’istanza di correzione è fondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. 30/8/2004, n.17392, Cass. S.U. 5/3/2009, n.5287, Cass. 15/5/2009 n.11333, Cass. 31/5/2011 n.12035) il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale delle decisione.
Alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell’errore o dell’omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione. L’errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l’errore stesso (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15321 del 12/09/2012, Rv. 623969 -01, tra e tante).
Nel caso di specie, il tenore della motivazione non consente alcun dubbio circa l’intenzione della sentenza rescindente di rinviare alla CTR – ora, Corte di Giustizia tributaria di secondo grado – della Campania e non del Lazio.
Non è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all’esito di esso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 – 01).
P.Q.M.
La Corte, dispone che l’ordinanza di questa Corte del 9 novembre 2021, n. 32605 sia corretta nel senso che laddove è scritto nel dispositivo ” rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione”, si legga e si intenda che la Corte “rinvia alla CTR della Campania, sez. distaccata di Salerno, in diversa composizione”, ora Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania;
– manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione sull’originale della citata ordinanza n. 32605/2021.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte di cassazione, addì 19 gennaio 2024.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2024.
