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Cassazione civile, sez.VI, 21/11/2018, n.30007

Massima

L’eccezione di incompetenza territoriale derogabile, pur tempestivamente sollevata nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 38 c.p.c., è inefficace se la parte eccipiente non la sviluppa e articola nella comparsa di risposta con riferimento a tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e in relazione a tutti i convenuti, determinando la definitiva radicazione della competenza presso il giudice adito in base al criterio non (o non efficacemente) contestato. L’erronea declinatoria di competenza da parte del giudice di primo grado non comporta la rimessione della causa, ma l’assegnazione al giudice competente per l’esame del merito.

Supporto alla lettura

Competenza territoriale

Il codice di procedura civile civile individua tre criteri di ripartizione della competenza civile: materia trattata, valore della causa e territorio. Quanto a quest’ultimo, l’ufficio giudiziario territorialmente competente è individuato in base alle disposizioni contenute dagli artt. da 18 a 30 del codice di procedura civile. In particolare, l’art. 18 c.p.c. individua come foro generale delle persone fisiche quello del luogo in cui il convenuto ha la sua residenza o domicilio, mentre il foro generale delle persone giuridiche è quello del luogo ove ha sede la società (art. 19 c.p.c.). I successivi articoli, invece, individuano alcuni fori speciali, in considerazione dei diritti oggetto di controversia. All’interno di questo quadro normativo, particolare importanza assume l’art. 28 c.p.c.

Capovolgendo l’assunto generale dell’art. 6 c.p.c., sopra esaminato, l’art. 28 specifica che la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo determinate eccezioni. Se il convenuto ritenga che la causa sia stata incardinata presso un giudice privo di competenza territoriale (sia essa derogabile o inderogabile), può sollevare la relativa eccezione nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, a pena di decadenza (art. 38 c.p.c.). Tale eccezione deve contenere anche l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente. L’incompetenza territoriale, con riferimento ai soli casi di inderogabilità, può essere rilevata anche d’ufficio. A tal fine, il rilievo dev’essere compiuto dal giudice non oltre l’udienza di prima comparizione e trattazione di cui all’art. 183 c.p.c.

Ambito oggettivo di applicazione

considerato che:

il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata:

con l’unico motivo proposto, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, cpc, come sostituito dall’art. 45 I.
18 giugno 2009 n. 69 e dell’art. 33 cpc. (art. 360, n. 3 e 4 cpc)», la ricorrente lamenta che il Tribunale di Tivoli abbia ritenuto corretta ed esaustiva l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile sollevata dinanzi al Giudice di pace dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. laddove, invece, tale eccezione sarebbe carente nell’indicazione dei giudici competenti in relazione al forum destinatae solutionis, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182, quarto comma, cod. civ. e sarebbe priva anche di qualsiasi riferimento al foro esclusivo del consumatore, unico, ad avviso del ricorrente, competente a decidere sulla domanda di pagamento del prezzo proposta in via alternativa dalla A.C. Soluzioni S.r.l., “professionista”, nei confronti della Sammarco, “consumatrice”; sostiene la ricorrente che il Tribunale avrebbe errato anche laddove,
con riferimento all’appello proposto dalla Sammarco, ha ritenuto che: «Ai fini della competenza, non può aversi riguardo alle domande svolte in via riconvenzionale dalla Sammarco, in quanto proposte tardivamente con costituzione effettuata all’udienza. Ed infatti, poiché l’art. 167 c.p.c, applicabile anche nei giudizi intrapresi dinanzi al Giudice di pace, prevede che nella comparsa di risposta il convenuto “a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali …”, la proposta azione doveva ritenersi inammissibile, così da risultare irrilevante ai fini della determinazione della competenza e rendere inammissibile l’appello qui proposto”; non applicandosi al processo dinanzi al Giudice di pace l’art. 167 cod. proc. civ., a parere del ricorrente, all’udienza di prima comparizione le parti potrebbero costituirsi direttamente e dovrebbero proporre, a pena di decadenza, le domande (principali e riconvenzionali), le eccezioni in senso stretto e la chiamata del terzo, sicché,
contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, sarebbero tempestive e ammissibili le domande proposte dalla Sammarco e
sarebbe, invece, inammissibile l’eccezione sollevata da UnipolSai Assicurazioni S.p.a., risultando tale eccezione non sollevata
tempestivamente e ritualmente in relazione a tutti i criteri di cui agli art. 19 e 20 cod. proc. civ.; sostiene, inoltre, la ricorrente che l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza sollevata risulterebbe evidente in quanto lo stesso Tribunale ha affermato «che la sentenza di incompetenza del Giudice di Pace deve quindi essere confermata pur dovendosi prevedere, ad integrazione della stessa, la competenza in favore non solo del Tribunale di Bologna bensì anche di Roma in ragione de/luogo del sinistro e di Grosseto, con riferimento all’azione contrattuale svolta nei confronti della Sammarco», così integrando sia l’indicazione dei fori competenti fatta dalla parte eccipiente sia la statuizione sulla competenza del primo giudice laddove, invece, dovrebbe escludersi che, una volta risultata, comunque, inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell’eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato; ritenuto che: ogni eventuale vizio della rinnovazione della notifica dell’istanza di regolamento di competenza denunciato dalla parte resistente risulta ormai sanato con la costituzione della stessa parte; l’eccezione di incompetenza territoriale risulta tempestivamente proposta dalla società assicuratrice, ai sensi dell’art. 38, cod. proc. civ., nella comparsa di risposta depositata in primo grado, evidenziandosi che nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, onde deve ritenersi che le parti, all’udienza di cui all’art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza (Cass.2/04/2014, n. 7734); tale eccezione deve, tuttavia, ritenersi inefficace, ai sensi della seconda parte del primo comma dell’art. 38 cod. proc. civ., non essendo stata la stessa sviluppata ed articolata dalla parte eccipiente, nella comparsa di risposta in primo grado (v. p. 1 e 2), con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. in relazione ad entrambi i convenuti, non avendo, tra l’altro, la UnipolSai Assicurazioni S.p.a. contestato, in relazione alla sua posizione, la sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda), con conseguente radicamento della competenza del giudice adito sotto tale profilo (Cass., ord., 11/12/2014, n. 26094; Cass., ord., 4/11/2016, n. 22510) e neppure sollevato specifiche contestazioni in relazione al forum destinatae solutionis, sicché anche sotto tale profilo si è radicata la competenza del giudice adito e tanto assorbe ogni ulteriore questione proposta
dalle parti; alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato; va, pertanto, dichiarata la competenza, in primo grado, sulla controversia all’esame, del Giudice di Pace di Tivoli; L’errore in ordine alla competenza del Giudice del primo grado
non dà luogo a rimessione della causa a tale Giudice, non rientrando nei casi di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. e, pertanto, la causa va riassunta nei termini di legge dinanzi al Tribunale di Tivoli, che dovrà procedere alla decisione sul merito della stessa.

le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del merito; stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Tivoli, con riferimento al primo grado del giudizio; rimette le parti dinanzi al Tribunale di Tivoli, presso il quale la causa va riassunta nei termini di legge; spese rimesse.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 giugno 2018.

 

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