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Cassazione civile sez. trib., 10/07/2024, n. 18920

Massima

L’adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, con l’integrale pagamento dei tributi (dazi, IVA ed interessi) e la rinuncia all’impugnazione dell’avviso di accertamento, determina l’estinzione del giudizio in relazione ai tributi e, in virtù della specifica disciplina sulle sanzioni collegate e dell’estensione degli effetti al coobbligato, comporta l’estinzione integrale della controversia, con compensazione delle spese processuali.

Supporto alla lettura

DEFINIZIONE AGEVOLATA

La definizione agevolata (introdotta con le Legge di Bilancio 2023) è una misura fiscale che consente di estinguere i debiti senza pagare sanzioni e interessi di mora. Si applica ai debiti affidati agli agenti della riscossione, come l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, perciò si tratta di uno strumento che può aiutare i contribuenti in difficoltà economiche a risanare la propria posizione fiscale.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

 

RILEVATO CHE

1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento suppletivo e rettifica e del contestuale atto di irrogazione delle sanzioni che l’Agenzia delle dogane emise per il recupero di maggiori tributi (dazi ed IVA) oltre interessi e sanzioni, per gli anni di imposta 2011 e 2012, nei confronti della Demenego Srl, quale società importatrice di occhiali di marchi di proprietà di altre società, e della Panalpina Trasporti Mondiali Spa, quale spedizioniere doganale e rappresentante indiretta della predetta società importatrice, come tale obbligata in solido con quest’ultima, sulla base delle risultante di un processo verbale di constatazione, più precisamente di un “verbale di revisione accertamento su base documentale” ai sensi degli artt. 78 del Reg. CEE n. 2913/1992 e 11 del D.Lgs. n. 374 del 1990, notificato al predetto rappresentante, da cui era emersa l’omessa inclusione nel valore delle merci dichiarato in dogana dei corrispettivi dovuti per diritti di licenza (c.d. royalties) ai titolari di quei marchi.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia rigettò l’appello principale dell’Ufficio ed accolse quello incidentale proposto dalle società contribuenti avverso la statuizione di primo grado di compensazione delle spese processuali.

2.1. A motivo del rigetto dell’appello dell’Agenzia delle dogane la CTR rilevò l’irritualità della notifica degli atti impositivi effettuata solo nei confronti dello spedizioniere doganale e rappresentante “diretto” della società importatrice, quindi in contrasto sia con la normativa civilistica, e precisamente con gli artt. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 che richiama l’art. 145, primo comma, cod. proc. civ. nonché 140 e 143 cod. proc. civ., sia con l’art. 40TULD (D.P.R. n. 43 del 1973), sostenendo, a tale ultimo riguardo, che lo spedizioniere era privo del potere di rappresentanza della società importatrice, da ritenersi “cessato a seguito del compimento dell’affare per il quale era stato conferito”, sicché “l’inesistenza della notifica e la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo” ex art. 11 del D.Lgs. n. 374 del 1990 nei confronti della società importatrice comportava “la nullità dell’atto impositivo e del conseguente atto di irrogazione della sanzione”.

3. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane propose ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui le intimate replicarono con separati controricorsi.

4. A seguito di istanza del 3 aprile 2022 con cui le controricorrenti manifestarono l’intenzione di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 23656 del 2023, dispose la sospensione del processo.

5. In data 18 settembre 2023 la Demenego Srl ha depositato la documentazione attestante l’avvenuto integrale pagamento delle risorse proprie (dazi, IVA ed interessi) di cui all’avviso di accertamento impugnato, l’atto con sottoscrizione autenticata notarile del legale rappresentante di rinuncia al ricorso (originario) avverso l’atto impositivo e di definitiva acquiescenza all’avviso di accertamento, nonché la copia della domanda di definizione agevolata delle sanzioni connesse al tributo di cui all’atto di irrogazione delle sanzioni pure impugnato. Ha, quindi, chiesto adottarsi i conseguenziali provvedimenti.

6. La società coobbligata ha depositato nota con cui ha dichiarato di voler profittare della definizione agevolata cui ha aderito la Demenego Srl, e conseguentemente di rinunciare al ricorso avverso gli atti impositivi.

7. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, ha depositato memoria con le relative conclusioni.

 

CONSIDERATO CHE

1. Va preliminarmente esaminata l’istanza di estinzione del giudizio avanzata da entrambe le parti controricorrenti a seguito dell’adesione della Demenego Srl alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022.

2. Ai sensi del comma 193 della citata legge “Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscoss all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015”.

3. Peraltro secondo il precedente comma 191, “Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e’ dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità’ diverse dalla presente definizione agevolata”.

4. Al riguardo, con Circolare direttoriale n. 9/D del 14.3.2023 l’Agenzia delle dogane ha stabilito che “nelle controversie aventi ad oggetto allo stesso tempo tributi e sanzioni collegate a tali tributi, anche qualora il rapporto relativo ai tributi verta sulle “risorse proprie tradizionali” e/o “iva riscossa all’importazione”: anche in tal caso, l’integrale pagamento di tutte le poste indicate nell’atto impugnato relativo ai tributi, compresi eventuali accessori (e, quindi, anche gli interessi), e la rinuncia all’impugnazione di tale atto regolarmente effettuata ai fini processuali, determinerà il passaggio della controversia da “controversia relativa sia ai tributi che alla sanzione”, a “controversia relativa esclusivamente alla sanzione collegata al tributo” (pag. 11), consentendo, quindi, la definizione delle sanzioni in materia di dazi (“tributi propri tradizionali”).

5. In tal senso si è anche espressa questa Corte (ex multis, Cass. n. 17604 del 2023) “la posizione espressa dall’Agenzia delle dogane rende “definibili” anche le sanzioni collegate ai dazi, alle condizioni sopra indicate – cioè laddove si provveda al pagamento per intero del tributo con gli accessori (escluse, ovviamente, le sanzioni) e alla rinuncia all’impugnazione degli atti relativi ai tributi”.

6. Da quanto detto consegue che, alla stregua della documentazione prodotta dalla Demenego Srl, nei confronti di quest’ultima va dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione ai tributi (dazi, iva ed interessi) di cui all’avviso di rettifica oggetto di impugnazione, e, con riferimento alle sanzioni, ai sensi dell’art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022, che prevede che “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo”, ovvero della “copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”.

7. Il comma 202 della legge 197 del 2022 prevede poi che “La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196”, in tema di giudicato.

8. Pertanto, non solo l’integrale pagamento dei tributi di cui all’avviso di rettifica impugnato, ma anche la definizione agevolata delle sanzioni cui ha acceduto la Demenego Srl giova alla coobbligata Panalpina Trasporti Mondiali Spa che ha dichiarato di

volersene avvalere rinunciando, peraltro, al ricorso avverso l’originario atto impositivo.

9. La dichiarazione di estinzione integrale del giudizio esime questa Corte dal riferire dei motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle dogane.

10. Le spese processuali, in ragione delle sopra illustrate vicende processuali, vanno integralmente compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma in data 29 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2024.

Allegati

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