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Cassazione civile sez. trib., 29/10/2024, n. 27948

Massima

In tema di notifica di atti impositivi o processuali tramite servizio postale, qualora l’atto non venga consegnato al destinatario per temporanea assenza e sia stata inviata la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), la prova del perfezionamento della notifica, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 890/1982, richiede la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD. In mancanza di tale prova, non potendosi presumere la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, la notifica non può ritenersi validamente perfezionata, con conseguente eventuale tardività del ricorso proposto avverso l’atto notificato.

Supporto alla lettura

NOTIFICA A MEZZO POSTA

La L. 890/1986 sulla notifica a mezzo posta contiene la disciplina di tale notificazione. Innanzitutto, tale notifica a mezzo del servizio postale, può essere utilizzata dagli avvocati che fanno la notifica in proprio e anche dagli ufficiali giudiziari.

La prova della notificazione è contenuta nell’avviso di ricevimento che viene completato da chi cura la notifica a mezzo posta al momento della consegna del plico. Chi riceve la notifica a mezzo posta del plico è tenuta a sottoscrivere la ricevuta a conferma dell’intervenuta consegna.

Quando l’atto per il quale sia in corso la notifica a mezzo posta venga ricevuto, la notifica si ha per eseguita in quella data.

Quando, invece, l’atto venga messo in deposito per l’assenza di persone abilitate a riceverlo, la notificazione postale si ha per eseguita il giorno in cui il plico viene ritirato e, per il notificante, comunque decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata con la quale si informa il destinatario del tentativo di notifica e dell’intervenuto deposito.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza n. 4608/24/20 del 09/10/2020, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 701/05/19 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da Ca.An. avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2012.

1.1. Come evincibile dalla sentenza impugnata, l’Amministrazione finanziaria ricostruiva induttivamente il reddito dell’impresa applicando una differente percentuale di ricarico rispetto a quella dichiarata.

1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando la tardività dell’originario ricorso notificato dal contribuente in data 01/03/2018 a fronte di un atto impugnato a lui notificato a mezzo posta e depositato presso l’ufficio postale in data 03/11/2017.

Avverso la sentenza di appello Ca.An. proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.

L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva in giudizio con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di Ca.An. è affidato a sette motivi, che vengono di seguito riassunti.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione ed errata interpretazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: la CTR non avrebbe valutato un punto decisivo della controversia, costituito dall’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per difetto di sottoscrizione.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione ed errata interpretazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: la CTR non avrebbe valutato un punto decisivo della controversia, costituito dal disconoscimento specifico della documentazione posta a sostegno dell’avvenuta notifica dell’atto impositivo.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e l’erronea interpretazione dell’art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 149 e 160 cod. proc. civ. e degli artt. 7,8 e 14 della L. 20 dicembre 1982, n. 890, per avere la CTR erroneamente ritenuto la tardività del ricorso in primo grado del contribuente, proposto invece entro sessanta giorni dalla effettiva notificazione dell’atto impositivo.

1.3.1. In buona sostanza, il ricorrente evidenzia che il notificante ha l’onere di produrre in giudizio anche l’avviso di ricevimento concernente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), perché solo da quell’avviso può dedursi la circostanza che il destinatario sia effettivamente venuto a conoscenza dell’atto. Nel caso di specie, invece, la documentazione prodotta dall’Ufficio non fornisce né la prova dell’invio della CAD, né quella di ricezione della comunicazione da parte del destinatario.

1.4. Con il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa valutazione della CTR in relazione ad una serie di circostanze evidenziate in grado di appello e segnatamente: a) la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento in ordine alla percentuale di ricarico applicata (quarto motivo); b) il difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento (quinto motivo); c) l’illegittimità dell’avviso di accertamento per mancata instaurazione del preventivo contraddittorio endoprocedimentale (sesto motivo); d) l’illegittimità dell’avviso di accertamento in ragione dell’incongruenza dei ricavi accertati e della mancata applicazione dello studio di settore evoluto.

2. L’esame del terzo motivo, con il quale si contesta la tardività della notificazione del ricorso in primo grado, è pregiudiziale rispetto agli altri motivi di ricorso, integrando, altresì, la ragione più liquida. Il motivo è fondato e comporta l’assorbimento degli altri motivi di ricorso.

2.1. Secondo una recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, che ha composto un precedente contrasto giurisprudenziale, “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della L. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. S.U. n. 10012 del 15/04/2021; conf. Cass. n. 36562 del 25/11/2021).

2.1.1. Ne consegue che “allorché dall’avviso di ricevimento prodotto risulti che l’ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l’avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l’atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l’invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l’ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l’ufficio postale, opera la presunzione di cui all’art. 1335 c.c.” (Cass. n. 8895 del 18/03/2022).

2.2. Nel caso di specie, la CTR ha accertato che “l’avviso di accertamento impugnato in data 3.11.2017 venne depositato presso l’Ufficio postale per temporanea assenza del destinatario, a cui venne data comunicazione con raccomandata c.d. CAD n. (Omissis) del 7.11.2017″.

2.3. Non risulta, peraltro, che la CTR abbia accertato l’effettiva ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario del plico, sicché la sentenza impugnata va cassata e rinviata affinché il giudice del rinvio compia il predetto accertamento.

3. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2024.

Allegati

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