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Tribunale di Torino sez. VII, 14/03/2022

Massima

In caso di disaccordo tra genitori affidatari in merito a un trattamento medico per figli minori, il giudice tutelare può autorizzare un genitore a prestare il consenso, superando il diniego dell’altro, qualora il trattamento sia raccomandato dagli enti sanitari competenti per la tutela della salute pubblica e individuale e non sussistano controindicazioni mediche, tenendo altresì in considerazione la volontà espressa dal minore capace di discernimento. Tale decisione è volta a tutelare la salute del minore e a garantirne la partecipazione alle attività consentite a chi si sottopone al trattamento.

Supporto alla lettura

AFFIDAMENTO

Il termine affidamento è un sintagma giuridico, attinente alle persone ovvero ai rapporti giuridici.

Nel diritto di famiglia, può assumere due significati diversi ed autonomi, attinenti in ogni caso alla persona del figlio.

L’affidamento familiare è un provvedimento temporaneo che assegna la custodia di bambini e ragazzi fino ai diciotto anni, di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazione di instabilità familiare, a persone diverse dalla famiglia di origine.

L’affidamento dei figli nei casi di separazione personale, divorzio, originaria assenza di matrimonio o di non coabitazione dei coniugi, consiste in un provvedimento rivolto a regolare l’esercizio della responsabilità genitoriale. Sono previste diverse tipologie:

  • affidamento condiviso: istituto giuridico presente in diversi ordinamenti nazionali che regola l’affidamento dei figli e l’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di cessazione della convivenza dei genitori (ad esempio in caso di separazione o divorzio),
  • affidamento congiunto: istituto che previsto nell’ordinamento italiano prima della Riforma dell’Affidamento Condiviso del 2006.
    Il figlio, in caso di separazione o divorzio dei coniugi, viene affidato ad entrambi i genitori, ai quali viene richiesto di cooperare nella gestione dei minorenni, condividendo la responsabilità genitoriale.
    Si contrapponeva all’affidamento esclusivo.
    L’introduzione dell’affidamento condiviso ha superato la normativa precedentedell’affidamento congiunto.
    Prima della Riforma, l’istituto dell’affidamento congiunto anche se non era previsto dalla normativa vigente in materia di separazione personale, era ammesso espressamente dall’articolo 6 della Legge sul Divorzio (L.01/12/1970 n.898) e la giurisprudenza di legittimità in passato si era espressa ammettendo l’applicazione analogica dello stesso articolo anche alle ipotesi di separazione personale (Cass. Civ. 28/02.2000/n.2210 e Cass. Civ.13/12/ n. 127775),
  • affidamento esclusivo: meccanismo con il quale i figli sono affidati a uno dei due genitori, che resta titolare della patria potestà, definita dal legislatore all’articolo 316 del codice civile responsabilità genitoriale. L’affidamento esclusivoviene di solito ritenuto non conveniente per i bambini, a meno che non sussistano ragioni valide per preferirlo all’affidamento condiviso. La legge in vigore in Italia considera come soluzione normalel’affidamento condiviso. Nonostante la vigente normativa , il Tribunale può adottare l’affidamento esclusivo a uno dei genitori se dovesse corrispondere agli interessi del minorenne.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

DECRETO

Con ricorso depositato in data 29.01.2022, (omissis) ha domandato di essere autorizzata a prestare il consenso informato, anche in assenza del consenso paterno, per la somministrazione del vaccino anti covid alle figlie minori (omissis), nata il 16.02.2009, e (omissis), nata il 25.02.2011.

In fatto, ha allegato che questo Tribunale, con decreto del 3.03.2021, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (omissis) che prevedeva l’affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori. Il sig. (omissis), nonostante le richieste della madre, avrebbe rifiutato il consenso a sottoporre le minori a vaccinazione anti covid. La ricorrente, invece, alla luce del peggioramento della pandemia e dell’aumentare di casi di positività nelle scuole, al fine di tutelare la salute delle minori ed evitare anche la loro esclusione dalle attività con i coetanei, ritiene necessaria la somministrazione del vaccino. In particolare ha allegato come la figlia maggiore (omissis), non potrà più praticare l’attività sportiva di pattinaggio agonistico di figura su ghiaccio se sfornita di (omissis).

La ricorrente ha depositato certificati medici a firma del pediatra dott. (omissis) che attestano l’assenza di controindicazioni alla somministrazione del vaccino anticovid rispettivamente ad (omissis) e (omissis).

Si è costituito il sig. (omissis) opponendosi alla domanda sulla scorta delle seguenti considerazioni, così sintetizzate: bassissimo rischio per i bambini di sviluppare forme gravi di covid 19; mortalità pediatrica estremamente improbabile; la natura allo stato solo sperimentale del vaccino anti covid; rapporto rischio beneficio decisamente a sfavore delle vaccinazione in discorso in età pediatrica e soprattutto in periodo di calo di contagi.

All’udienza del 28.02.2022 sono state sentite personalmente le parti.

È stata altresì ascoltata la minore (omissis) (di anni 13) la quale ha confermato la propria volontà di sottoporsi al trattamento vaccinale anti-Covid 19, esprimendo con convinzione le ragioni a sostegno di tale posizione. La stessa ha argomentato la scelta di vaccinarsi, ritenendo tale soluzione “giusta” e necessaria, non solo perché il trattamento vaccinale è richiesto per poter svolgere tutte le attività di vita ordinaria, dalla pratica di attività sportive all’accesso ai vari locali pubblici, che altrimenti le sarebbero impedite, con ciò causandole disagio, ma anche a tutela della salute. Inoltre, la minore ha fortemente evidenziato come la mancata vaccinazione le abbia impedito di proseguire gli allenamenti di pattinaggio artistico su ghiaccio, sport che pratica da ormai 5 anni e che aveva appena ripreso dopo la sospensione dovuta al Covid (v. verbale d’udienza 28.02.2022).

Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e che, come tale, vada accolta.

Come noto, la somministrazione del vaccino anti-Covid 19 ai bambini, anche nella fascia d’età 5-11 anni, è stata approvata dalla Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, accogliendo il parere espresso dall’(omissis) ed è raccomandata – CDC recommends everyone ages 5 years and older get a COVID-19 vaccine to help protect against COVID-19 – (circolari del Ministero della Salute del 4.6.21, del 24.12.21, del 5.1.22 e del 7.12.21).

In particolare, con il parere CTS – 1/12/2021 sono state espresse puntuali considerazioni sulla opportunità di vaccinare anche i bambini nella fascia d’età 5-11, evidenziandosi il rischio apprezzabile – da scongiurare – che, associata all’infezione da covid 19, la popolazione di quell’età sviluppi la cd. sindrome infiammatoria multisistemica, la quale rappresenta una condizione clinica grave che richiede il ricovero in terapia intensiva.

Nel caso di specie, non sussistano fondate ragioni per negare l’autorizzazione alla somministrazione del trattamento vaccinale anti-Covid 19 in favore di entrambe le minori, pur in difetto del consenso paterno, atteso che, a fronte di una scelta – quella della somministrazione del vaccino anticovid – effettuata da organismi nazionali e sovranazionali deputati alla tutela della salute individuale e pubblica, è sufficiente, nel caso di specie, che i medici che hanno in cura (omissis) e (omissis) non rilevino la presenza di controindicazioni, non potendo essi esprimersi in termini “astratti” di opportunità di somministrare il vaccino alle minori, essendo questa una valutazione già compiuta a monte da organismi sanitari a ciò deputati.

Venendo, da ultimo, alle spese di lite, considerata la novità e la delicatezza della questione, esse si pongono a carico del sig. (omissis) in misura della metà, secondo la liquidazione fatta in dispositivo – applicato il DM 55/2014 scaglione unico VG -.

La restante parte si compensa.

P.Q.M.

Visto l’art. 709 ter e 737 segg. c.p.c.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

AUTORIZZA (omissis) a prestare il consenso informato alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 ed i relativi richiami per le figlie (omissis) ed (omissis), anche in assenza del consenso dell’altro genitore;

PONE a carico del sig. (omissis) ed in favore della sig. (omissis) le spese di lite in misura di 1/2, quota che liquida in euro 1.500 oltre iva, cpa e spese generali nella misura di legge.

COMPENSA tra le parti le spese di giudizio per la restante parte.

Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.3.2022.

Allegati

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