(omissis)
DECRETO
Con ricorso depositato in data 29.01.2022, (omissis) ha domandato di essere autorizzata a prestare il consenso informato, anche in assenza del consenso paterno, per la somministrazione del vaccino anti covid alle figlie minori (omissis), nata il 16.02.2009, e (omissis), nata il 25.02.2011.
In fatto, ha allegato che questo Tribunale, con decreto del 3.03.2021, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (omissis) che prevedeva l’affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori. Il sig. (omissis), nonostante le richieste della madre, avrebbe rifiutato il consenso a sottoporre le minori a vaccinazione anti covid. La ricorrente, invece, alla luce del peggioramento della pandemia e dell’aumentare di casi di positività nelle scuole, al fine di tutelare la salute delle minori ed evitare anche la loro esclusione dalle attività con i coetanei, ritiene necessaria la somministrazione del vaccino. In particolare ha allegato come la figlia maggiore (omissis), non potrà più praticare l’attività sportiva di pattinaggio agonistico di figura su ghiaccio se sfornita di (omissis).
La ricorrente ha depositato certificati medici a firma del pediatra dott. (omissis) che attestano l’assenza di controindicazioni alla somministrazione del vaccino anticovid rispettivamente ad (omissis) e (omissis).
Si è costituito il sig. (omissis) opponendosi alla domanda sulla scorta delle seguenti considerazioni, così sintetizzate: bassissimo rischio per i bambini di sviluppare forme gravi di covid 19; mortalità pediatrica estremamente improbabile; la natura allo stato solo sperimentale del vaccino anti covid; rapporto rischio beneficio decisamente a sfavore delle vaccinazione in discorso in età pediatrica e soprattutto in periodo di calo di contagi.
All’udienza del 28.02.2022 sono state sentite personalmente le parti.
È stata altresì ascoltata la minore (omissis) (di anni 13) la quale ha confermato la propria volontà di sottoporsi al trattamento vaccinale anti-Covid 19, esprimendo con convinzione le ragioni a sostegno di tale posizione. La stessa ha argomentato la scelta di vaccinarsi, ritenendo tale soluzione “giusta” e necessaria, non solo perché il trattamento vaccinale è richiesto per poter svolgere tutte le attività di vita ordinaria, dalla pratica di attività sportive all’accesso ai vari locali pubblici, che altrimenti le sarebbero impedite, con ciò causandole disagio, ma anche a tutela della salute. Inoltre, la minore ha fortemente evidenziato come la mancata vaccinazione le abbia impedito di proseguire gli allenamenti di pattinaggio artistico su ghiaccio, sport che pratica da ormai 5 anni e che aveva appena ripreso dopo la sospensione dovuta al Covid (v. verbale d’udienza 28.02.2022).
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e che, come tale, vada accolta.
Come noto, la somministrazione del vaccino anti-Covid 19 ai bambini, anche nella fascia d’età 5-11 anni, è stata approvata dalla Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, accogliendo il parere espresso dall’(omissis) ed è raccomandata – CDC recommends everyone ages 5 years and older get a COVID-19 vaccine to help protect against COVID-19 – (circolari del Ministero della Salute del 4.6.21, del 24.12.21, del 5.1.22 e del 7.12.21).
In particolare, con il parere CTS – 1/12/2021 sono state espresse puntuali considerazioni sulla opportunità di vaccinare anche i bambini nella fascia d’età 5-11, evidenziandosi il rischio apprezzabile – da scongiurare – che, associata all’infezione da covid 19, la popolazione di quell’età sviluppi la cd. sindrome infiammatoria multisistemica, la quale rappresenta una condizione clinica grave che richiede il ricovero in terapia intensiva.
Nel caso di specie, non sussistano fondate ragioni per negare l’autorizzazione alla somministrazione del trattamento vaccinale anti-Covid 19 in favore di entrambe le minori, pur in difetto del consenso paterno, atteso che, a fronte di una scelta – quella della somministrazione del vaccino anticovid – effettuata da organismi nazionali e sovranazionali deputati alla tutela della salute individuale e pubblica, è sufficiente, nel caso di specie, che i medici che hanno in cura (omissis) e (omissis) non rilevino la presenza di controindicazioni, non potendo essi esprimersi in termini “astratti” di opportunità di somministrare il vaccino alle minori, essendo questa una valutazione già compiuta a monte da organismi sanitari a ciò deputati.
Venendo, da ultimo, alle spese di lite, considerata la novità e la delicatezza della questione, esse si pongono a carico del sig. (omissis) in misura della metà, secondo la liquidazione fatta in dispositivo – applicato il DM 55/2014 scaglione unico VG -.
La restante parte si compensa.
P.Q.M.
Visto l’art. 709 ter e 737 segg. c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
AUTORIZZA (omissis) a prestare il consenso informato alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 ed i relativi richiami per le figlie (omissis) ed (omissis), anche in assenza del consenso dell’altro genitore;
PONE a carico del sig. (omissis) ed in favore della sig. (omissis) le spese di lite in misura di 1/2, quota che liquida in euro 1.500 oltre iva, cpa e spese generali nella misura di legge.
COMPENSA tra le parti le spese di giudizio per la restante parte.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.3.2022.
