1.1 Con delibera n. 1460 del 28 settembre 2023, la ASP di Palermo approvava la graduatoria finale e le ricorrenti si collocavano al 37° e al 38° posto, mentre le controinteressate (omissis) si collocavano, rispettivamente, ai posti 23° e 24°.
1.2 In data 24 novembre 2023, le ricorrenti inoltravano alla ASP di Palermo istanza di accesso avente ad oggetto i seguenti documenti amministrativi relativi alla predetta procedura assunzionale: “domanda di partecipazione alla selezione presentata dalle candidate (omissis), alle quali andrà notificato il ricorso che si intende promuovere dinanzi all’Autorità Giudiziaria; altresì, occorre conoscere l’indirizzo di residenza e l’eventuale domicilio digitale pec indicato dalle medesime nella domanda di partecipazione alla procedura de qua; copia dei registri presenze delle predette signore candidate (omissis) corrispondenti al periodo di servizio dalle stesse dichiarato nella domanda di partecipazione alla procedura; …“.
1.3 Le ricorrenti motivavano l’istanza di accesso con necessità legate alla difesa in giudizio dei propri interessi.
1.4 In data 18 gennaio 2024 le controinteressate inoltravano alla ASP di Palermo la propria opposizione alla richiesta di accesso agli atti così formulata.
1.5 Avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla prefata istanza, le ricorrenti proponevano il ricorso in scrutinio con cui chiedevano l’ostensione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso agli atti.
1.6 Successivamente alla proposizione del gravame introduttivo, con nota del 21 giugno 2024, prot. n. 299779, la ASP di Palermo riscontrava l’istanza di accesso agli atti proposta dalle ricorrenti, ritenendo di poterla accogliere in parte.
L’Azienda resistente allegava in particolare alla predetta nota le domande di partecipazione delle controinteressate alla procedura di stabilizzazione, mentre, in relazione alle ulteriori richieste ostensive, la ASP deduceva che “i periodi lavorativi dichiarati corrispondono a quanto presente nelle nostre banche dati” e, quanto alla copia dei registri delle presenze, la stessa ASP deduceva altresì che essi non erano sufficienti per le finalità difensive dichiarate dalle ricorrenti”… considerato che, come previsto dal bando, l’anzianità di servizio matura dalla data di inizio del rapporto di lavoro e il part. time viene valutato per intero.“.
1.7 Sennonché, le ricorrenti impugnavano la predetta nota con motivi aggiunti notificati in data 27 giugno 2024 e depositati il successivo 28 giugno.
1.8 In particolare, con il predetto ricorso per motivi aggiunti, le ricorrenti censuravano il provvedimento di parziale diniego dell’accesso sulla base del preteso sindacato “nel merito” esercitato dalla ASP in ordine alla pertinenza dei documenti richiesti rispetto alle iniziative giudiziarie che le stesse intendevano perseguire, insistendo nell’integrale accoglimento delle richieste ostensive di cui all’originaria istanza di accesso agli atti.
2. In data 6 febbraio 2024, si costituiva in giudizio la ASP di Palermo.
2.1 In via preliminare, la ASP chiedeva la declaratoria di cessata materia del contendere.
Nel merito l’Azienda instava per il rigetto del ricorso.
3. Le controinteressate, pur ritualmente evocate in giudizio, non si costituivano.
4. All’udienza del 26 settembre 2024 il ricorso è stato posto in decisione.
5. Anzitutto va dichiarata la cessata materia del contendere in relazione ai documenti ostesi dalla ASP di Palermo per effetto del parziale accoglimento dell’istanza di accesso.
6. Per il resto il ricorso è fondato e va accolto sulla base delle seguenti ragioni.
7. Osserva in generale il Collegio che, in tema di accesso agli atti cd. difensivo, la giurisprudenza amministrativa ha in modo condivisibile affermato che: ” In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare.
La pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990.” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 18 marzo 2021, n. 4; in senso conforme, Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza del 7 aprile 2023, n. 3589).
7.1 Nel caso all’esame, l’istanza di accesso sinteticamente riferisce di un interesse ostensivo correlato strumentalmente alla necessità di contestare la graduatoria della procedura assunzionale condotta dalla ASP di Palermo, che appare, alla luce della divisata giurisprudenza, motivazione idonea e sufficiente a determinare l’integrale accoglimento dell’istanza di accesso così come formulata dalle ricorrenti.
7.2 Alla luce della richiamata giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il ricorso è fondato anche perché l’amministrazione ha diniegato il diritto d’accesso compiendo una valutazione non consentita in ordine alla rilevanza della documentazione richiesta.
7.3 Peraltro, si osserva ancora come il diritto alla riservatezza dei concorrenti di una procedura selettiva pubblica è, di norma, sempre recessivo rispetto all’interesse all’accesso manifestato da altri candidati.
7.3.1 Anche in detta prospettiva il ricorso è fondato, sulla base del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In materia di pubblici concorsi “Sussiste il diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione” (T.A.R. Lazio, Roma , Sez. IV , 5 agosto 2022 , n. 11050).” (ex multis, Tar Piemonte, III Sezione, sentenza del 10 giugno 2024, n. 624).
8. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto nei visti limiti.
9. Il regolamento delle spese segue la soccombenza nei confronti della ASP di Palermo nella misura determinata in dispositivo.
9.1 Nei confronti delle controinteressate non costituite sussistono giusti motivi per la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 OTT. 2024.