Il giudizio ha per oggetto il riconoscimento della domanda di pagamento espressa dalla agente ditta individuale la quale deduce che, con determina dirigenziale del 25 11 1999 n. 02, il Comune di Comiziano affidava alla predetta un contratto finalizzato alla installazione di un dispositivo di rilevazione delle infrazioni al Codice Della Strada corredato, da relativo contratto di locazione per la fornitura di rilevamento fotografico denominato “(…)”.
A seguito della stipula di idoneo contratto pubblico della durata di anni nove all’art. 17 era stato statuito l’onere di pagamento di almeno quattro infrazioni al dì per ogni punto di rilevamento.
Deduce che, avvenuta la installazione, l’interesse all’utilizzo del dispositivo da parte della Amministrazione Comunale veniva progressivamente meno con conseguente notevole riduzione dei risultati oggetto della intesa.
Ciò posto, l’istante provvedeva ad inoltrare svariati solleciti indirizzati al consesso comunale (dal 29 11 2002 al 11 07 2019) onde compulsare lo stesso al rispetto dei patti intrapresi ma invano.
Riteneva, pertanto, opportuno incoare il presente giudizio con il quale richiedeva il riconoscimento dei crediti maturato a seguito della rilevazione di 5668 verbali per un valore di Euro 325.095,00, limitatamente al periodo intercorso tra il 16 09 1999 ed il 22 10 2004, ritenendo parte convenuta responsabile dell’inadempimento contrattuale, stante le omissioni sopra descritte.
Si costituiva il Comune di Comiziano il quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell’atto introduttivo per carenza relative al comma 4 dell’art. 164 cpc; per non aver intrapreso l’iniziativa afferente gli obblighi della negoziazione assistita; la prescrizione dei diritti vantati; la sussistenza di un procedimento penale pendente tra le parti, stante gli effetti sospensivi di cui all’art. 295 cpc, confutando le argomentazioni in punto di diritto formulate ex adverso.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione sulla scorta dei documenti e delle allegazioni difensive svolte, il Tribunale ha trattenuto in decisione la causa concedendo i termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
QUESTIONI PRELIMINARI.
In prima battuta, non può dichiararsi la nullità dell’atto introduttivo del giudizio nella ipotesi in cui dalla lettura complessive delle difese espresse sia possibile ricavare elementi individuativi della domanda e del petitum processuale, posto che solo in assenza di cotal precisazioni, o in presenza di gravi carenze espositive, può assurgere a rilevanza l’eccezione sollevata.
Nel caso di specie, pertanto, non ricorrono gli estremi per una declaratoria raffigurabile nei parametri di cui all’art. 164 c.p.c. avendo, altresì, parte convenuta preso opportunamente posizione sul merito.
Parimenti va rigettata l’eccezione di improcedibilità per non aver parte istante del processo data esecuzione alla procedura deflattiva della negoziazione assistita ante causam.
All’uopo, il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10.11.2014), ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto: la “procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati”.
Tale eventualità ricorre nei casi in cui occorre proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti Euro 50.000, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, comma 1bis, D.Lgs. 28/2010.
Orbene, tenendo conto della domanda in sorta capitale, che supera abbondantemente il limite di Euro 50.000,00, anche tale eccezione va rigettata.
Circa, poi, la vexata quaestio afferente gli effetti dell’indagine penale sul giudizio civile soccorre l’art. 295 c.p.c. il quale recita” Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
Secondo una autorevole interpretazione effettuata dalla Suprema Corte a Sezioni Unite i presupposti applicativi devono individuarsi nei seguenti parametri: la rilevazione del rapporto di dipendenza che si effettua ponendo a raffronto gli elementi fondanti delle due cause, quella pregiudicante e quella pregiudicata;
la conseguente necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati secondo diritto nello stesso modo;
lo stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perché controversi tra le parti (Cass. S.U n. 10027-2012).
Deve sussistere, pertanto, un principio di pregiudizialità tra il giudizio pregiudicante e l’altro pendente onde evitare la conflittualità di giudicati.
Orbene, al netto di un generico riferimento alla procedura pendente riferita ad un “protocollo n. 2660 del 09.07.2020” richiamato nelle difese ma non reperito in atti, null’altro si evince circa l’esito della relativa indagine penale, comportandone l’infondatezza della istanza di sospensione sì come formulata.
NEL MERITO.
Risulta incontestato e pacifico tra i contendenti la competenza tra le parti del contratto con il quale la ditta attrice abbia ottenuto di poter installare l’apparecchiatura di rivelazione delle infrazioni al Codice Della Strada, seppur parte convenuta, contesta la prescrizione del diritto alla esazione delle somme maturate, atteso che le altre allegazioni difensive svolte dal difensore della parte convenuta sono state formulate unicamente nella comparsa conclusionale, ovvero, in un lasso temporale abbondantemente successivo a quello concesso dai termini ex art. 183 cpc, sbarramento limite entro il quale è possibile emendare e precisare la domanda , ovvero, le difese.
Orbene, dalla descrizione dell’oggetto contrattuale la fattispecie ipotetica deve ricondursi necessariamente al contratto di noleggio il quale identifica una situazione in cui un soggetto, a fronte dell’utilizzo di un bene mobile, di proprietà di un’altra parte, si impegna al pagamento di una somma di denaro detta pigione o canone.
Tale fattispecie, invero, non è contemplata dal Codice Civile come tale, essendo un termine atecnico, poiché il noleggio, così come comunemente lo intendiamo, è disciplinato in realtà dalle norme sulla locazione contenute nell’art 1571 e ss. del Codice Civile.
Applicando tale disciplina infatti si avrà che il contratto di noleggio è il contratto con il quale una parte (noleggiatore) si obbliga a far godere ad un altro (noleggiante) una cosa mobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Circa la assimilazione tra contratto di noleggio alla locazione, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “anche nell’ipotesi di cosiddetto noleggio di bene mobile trovano applicazione le regole della locazione, circa la revocabilità, pure tacitamente, della precedente disdetta alla scadenza, con la conseguenziale rinnovazione del rapporto e dei diritti ed obblighi ad esso inerenti. A tale principio non si sottrae la disdetta del locatario, ove risulti superata da comportamenti successivi di inequivoco segno contrario”.
Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che l’assimilazione tra le due fattispecie costituisca un riferimento unico normativo derivante dalla locazione, ipotesi disciplinata dagli art. 1571 c.c. e successivi, come sopra sottolineato.
Assume, pertanto, rilievo il dettato dell’art. 2948 cc che, al comma 3, regolamentando le prescrizioni dei crediti, dispone che il diritto afferente “le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazione” si prescrive in cinque anni.
Orbene, dalla lettura “de plano” delle difese espresse dalla parte attrice del processo si fa espressamente riferimento a crediti ricompresi tra il 19 09 1999 ed il 22 10 2004, a fronte di un giudizio incoato il 25 06 2020, tenendo, tuttavia, conto degli eventuali atti interruttivi della prescrizione quinquennale rappresentati, dalla disamina degli allegati, da una lettera raccomandata a/r inviata al Comune del 01 08 2008 , regolarmente recapitata, oltre che da un successivo messaggio inviato con una e-mail del 28 04 2020.
Nessun altro atto interruttivo tracciato, ovvero che abbia comprovato la ricezione del destinatario, si rinviene in atti.
Ne consegue che, se è vero che la raccomandata del 01 08 2008 aveva di certo salvato il termine prescrizionale spostandolo al 01 08 2013 la successiva comunicazione, recante la data del 28 04 2020 è intervenuta in un momento successivo al decorso quinquennale, portando inevitabilmente a prescrivere i diritti pecuniari richiesti.
Sotto diverso aspetto va esaminata la richiesta subordinata di riconoscimento dei crediti ex art 2041 c.c.
Regolamentatrice della fattispecie evocata risulta l’art. 2041 c.c. il quale dispone che l’azione può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell’impoverito; (b) la unicità del fatto causativo dell’impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall’impoverito sia andata a vantaggio dell’arricchito.
Tanto, con la precisazione che, oltre all’arricchimento di una parte e al corrispondente depauperamento dell’altra, all’insussistenza di una giusta causa ed alla sussidiarietà dell’azione, è necessario in questi casi anche il requisito speciale del riconoscimento da parte della PA dell’utilitas della prestazione ricevuta o dell’opera svolta.
Tale riconoscimento deve necessariamente provenire dagli organi rappresentativi dell’Ente e può avvenire in maniera espressa, con l’adozione di un atto formale, ovvero tacita, attraverso l’effettiva utilizzazione della prestazione o dell’opera.
Ciò posto, dalle difese dell’Ente costituito non si rilevano eccezioni circa la sussistenza, validità ed operatività del contratto sorto tra le parti, pertanto, stante la natura prettamente residuale della azione formulata in subordine, non si rinvengono gli estremi per l’accoglimento della prefata azione.
Resta, tuttavia, da esaminare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento da parte del Comune di Comiziano.
Tale istanza, formulata in via principale nelle conclusioni rese dalla parte istante, nasce a seguito del dedotto inadempimento dell’Ente locale, responsabile di non aver provveduto ad inviare periodicamente i reports trimestrali per la individuazione delle infrazioni rilevate.
Circa le sintetiche difese della parte convenuta si è già fatto menzione nelle premesse per cui, in assenza di idonea presa di posizione sul punto controverso la contestazione deve assurgere a natura di fatto incontestato.
Ne consegue che va dichiarata l’inadempienza da parte del Comune di Comiziano per il contratto competente tra le parti sorto in data 16 09 1999.
All’uopo al contraente adempiente sono riservati taluni strumenti giuridici di tutele tra i quali vanno menzionati l’azione di risoluzione del contratto, l’azione di esatto adempimento, l’azione di risarcimento del danno.
Quest’ultima, formulata dall’attore, è un’azione che non dipende né dalla domanda di adempimento né dalla domanda di risoluzione, e può essere proposta anche come domanda autonoma.
Il danno da risarcire, poi, consiste nella differenza tra le conseguenze economiche dell’esatta e tempestiva esecuzione del contratto e le conseguenze economiche dell’esecuzione inesatta ed effettuata in ritardo, compreso il rimborso delle spese sostenute dal creditore in vista del suo adempimento.
Invero, parte istante, fa ricondurre, nelle proprie conclusioni, la conseguenza dei danni quale credito rapportabile al mancato incasso delle somme dovute seguito delle infrazioni sollevate.
Come, tuttavia, sopra meglio specificato tali poste di credito devono considerarsi ampiamente prescritte in virtù della decorrenza della prescrizione quinquennale.
Ergo, anche sotto cotal aspetto la domanda di risarcimento non può essere accolta.
Tali esposte argomentazioni si palesano assorbenti sulle residue questioni poste dai contendenti;
tanto sulla scorta del noto principio della delibazione sulla ragione più liquida.
Circa la regolamentazione delle spese e competenze di giudizio questo giudice ritiene che non sussistano ragioni contrarie alla applicazione delle disposizioni ex art. 91 cpc in tema di soccombenza, pertanto, esse vanno poste a carico dell’attore e liquidate in via meramente equitativa, proporzionatamente ridotte in virtù della assenza di una fase istruttoria piena, nonché dell’accoglimento delle difese della parte convenuta sulla scorta della sola eccezione di prescrizione.
– Rigetta le residue domande espresse;
– Per lo effetto condanna (omissis), nella qualità di titolare della ditta individuale “(…)”.
– al pagamento, in favore del convenuto, al pagamento delle spese e competenze di giudizio che, opportunamente ridotte, compensate di un terzo, liquida in Euro 5.077,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Nola, il 31 agosto 2024.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2024.
