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T.A.R. Bari (Puglia) sez. II, 08/04/2020, n. 475

Massima

Il ricorso per l’ottemperanza è inammissibile se la notifica del titolo esecutivo, riguardante i benefici della legge n. 210/1992, è indirizzata all’Avvocatura distrettuale dello Stato anziché alla sede reale del Ministero della Salute. Tale errore nella notifica impedisce che l’Amministrazione abbia effettiva conoscenza della pretesa esecutiva, condizione necessaria per l’applicazione dello spatium deliberandi.

Supporto alla lettura

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

In base all’art. 112 del Codice del processo amministrativo, l’ottemperanza può essere domandata per:

  • sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
  • sentenze esecutive e altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
  • sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e altri provvedimenti ad esse equiparati;
  • sentenze passate in giudicato e altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza;
  • lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.

Il Giudice amministrativo competente è quello che ha adottato la decisione di cui si domanda l’ottemperanza (ovvero il Tar la cui decisione sia stata confermata in appello) oppure il Tar della circoscrizione in cui si trova l’Autorità (diversa dal Giudice amministrativo) che ha adottato la decisione oggetto di azione.

Quanto al rito, il giudizio di ottemperanza rientra tra quelli che si svolgono in camera di consiglio ed è, dunque, caratterizzato dal dimezzamento dei termini processuali (esclusi quelli introduttivi).

Il Giudizio si conclude con sentenza in forma semplificata (oppure con ordinanza è ad un’ordinanza che si deve ottemperare) e con la quale il Giudice adito, se accoglie il ricorso:

  • ordina l’ottemperanza prescrivendo le modalità esecutive
  • dichiara la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato;
  • dichiara l’inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione di decisioni (solo esecutive) esecutive;
  • nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
  • se del caso, fissa una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo.

La disciplina di rito sopra esposta si applica anche in sede di eventuale impugnazione.

Il principio costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale richiede che la sentenza emanata nei confronti della parte soccombente, venga portata ad esecuzione anche senza la cooperazione di quest’ultima e il giudizio di ottemperanza serve proprio a dare esecuzione alle sentenze pronunciate nei confronti della P.A., ove questa non provveda direttamente.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2019, proposto da
(omissis), rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici, in via Melo n. 97, ha legale domicilio;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;

per l’ottemperanza

“della sentenza n. (omissis)/2018 R.G. n. (omissis)/2016, emessa dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, notificata in formula esecutiva in data 5 dicembre 2018, sentenza passata in giudicato in data 4 luglio 2019”;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visto l ‘art. 114 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 l’avv. (omissis) e udito per la parte resistente il difensori Avv. dello Stato (omissis);

 

Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con il quale il Ministero della Salute è stato condannato, a corrispondere in suo favore i benefici di cui alla legge n. 210 del 1992.

La stessa parte ricorrente ha documentato che la sentenza anzidetta è passata in giudicato come da attestazione della competente Cancelleria del 4 luglio 2019.

Il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile.

Il titolo esecutivo, infatti, è stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e non presso la sede “reale” del Ministero della Salute.

Tale incombenza risulta erronea in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza, lo spatium deliberandi di 120 giorni imposto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’Amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all’organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo che, eventualmente, il creditore insoddisfatto intenda intentare nel prosieguo e la notificazione del titolo giudiziale esecutivo, ai fini dell’esperimento dell’azione di ottemperanza avente ad oggetto somme di danaro, deve quindi essere fatta all’amministrazione presso la sua sede “reale” (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 maggio 14, n. 2654).

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), del codice del processo amministrativo.

La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite inter partes.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:

 

(omissis)

Allegati

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