• Home
  • >
  • Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sez. giur., 18/12/2020, n. 824

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sez. giur., 18/12/2020, n. 824

Massima

In materia di interdittive antimafia, il giudice amministrativo rigetta l’istanza cautelare, sottolineando che la valutazione della legittimità del provvedimento si basa sul quadro indiziario esistente al momento della sua adozione. Eventuali fatti successivi possono essere considerati solo per un aggiornamento dell’interdittiva, senza invalidare l’attività istruttoria precedentemente svolta. La complessità del quadro fattuale giustifica la compensazione delle spese legali.

Supporto alla lettura

MISURE DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione sono misure special-preventive, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi. Vengono applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato e sono nate per contrastare le organizzazioni criminali ed i patrimoni illecitamente accumulati, oltre che per controllare fenomeni di disagio sociale.

Plurimi interventi normativi hanno nel tempo rimodulato le misure di prevenzione sino a giungere al D. Lgs. n. 159/2011 c.d. Codice Antimafia che ha dato una sistemazione organica alla materia, modificato ed integrato dalla Legge 161/2017.

Possono essere proposte dal Questore, dal Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, dai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di distretto ove dimora la persona, nonché dal Direttore della DIA.

I soggetti destinatari delle stesse, sono delinquenti abituali e indiziati di:

  • reati specifici con finalità di terrorismo;
  • reati diretti a sovvertire l’ordine dello Stato;
  • reati a sostegno di organizzazioni mafiose o con fini terroristici.

Si suddividono in:

  • misure di prevenzione personali giurisdizionali: incidono sulla libertà personale del soggetto ritenuto socialmente pericoloso, il quale può essere sottoposto a sorveglianza speciale (da 1 a massimo 5 anni) e obblighi o divieti relativi alla residenza/dimora;
  • misure di prevenzione patrimoniali giurisdizionali: provvedimento cautelare riguardante i beni ritenuti frutto di attività illecite. Tali misure consistono nel sequestro e poi confisca dei beni, e vi è la possibilità di richiedere ed ottenere anche l’istituto del “controllo giudiziario di azienda”.

Ambito oggettivo di applicazione

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 855 del 2020, proposto da

 

Societa’ Cooperativa Sociale (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via (omissis);

 

contro

Ministero dell’Interno – Prefettura di Trapani – Ufficio Territoriale del Governo, Regione Siciliana – Assessorato della Salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. (omissis), pubblicata il giorno 21 settembre 2020, con la quale il TAR Sicilia-Palermo, Sezione Prima, ha rigettato il ricorso n. (omissis) di R.G. ed i successivi motivi aggiunti proposti per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo:

a) del provvedimento n. (omissis) del Prot. Interno del 3 ottobre 2019 (Fasc. n. 4815/Area I^/Antimafia) con il quale il signor Prefetto della Provincia di Trapani ha informato di ritenere sussistente il fondato pericolo che la cooperativa Sociale (omissis), anche in modo indiretto, possa agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata ai sensi dell’art. 91, comma 5 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni e, conseguentemente, ha adottato informazione interdittiva anche ai sensi degli articoli 84 e 89/bis del D. Lgs. n. 159/11;

b) della nota Prot. uscita n. (omissis) del 3 ottobre 2019, con la quale il Prefetto della Provincia di Trapani ha comunicato l’avvenuta adozione del suindicato provvedimento di contenuto interdittivo;

c) ove occorra e per quanto di ragione, del verbale del Gruppo Interforze istituito ai sensi dell’art. 5, co. 3, del D.M. 14 marzo 2003, relativo alla riunione del 17 settembre 2019, conosciuto dalla ricorrente in data successiva alla comunicazione del provvedimento interdittivo e solo a seguito di evasione di richiesta di accesso, contenente la proposta di emissione di informazione

antimafia di contenuto interdittivo;

d) della nota prot. n. (omissis) datata 7 ottobre 2019 e successivamente comunicata con la quale l’ASP di Trapani – U.O.C. Affari Generali, Contratti e Convenzioni ha comunicato l’intenzione di non procedere al rinnovo del rapporto convenzionale con la cooperativa ricorrente ed invitato la stessa ad interrompere immediatamente (“dalla data di ricezione”) il servizio espletato nelle more del rinnovo;

e) della deliberazione n. (omissis) del 17 ottobre 2019, successivamente comunicata, con cui il Direttore Generale dell’ASP di Trapani ha revocato la deliberazione n. (omissis) del 29 luglio 2019 avente ad oggetto “rinnovo convenzione, mediante stipula di nuovo atto, con la (omissis) Cooperativa Sociale …., per l’erogazione di prestazioni in favore di soggetti affetti da disturbo autistico presso il Centro diurno denominato (omissis). Durata anni tre. Importo € 1.762.800,00”;

f) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. (omissis) del 21 ottobre 2019, successivamente comunicata, di trasmissione della deliberazione impugnata sub e);

g) del D.D.G. n. (omissis) del 24 ottobre 2019, comunicato alla cooperativa ricorrente in data 28 ottobre 2019 e pubblicato in GURS in data 22 novembre 2019, con cui l’Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica ha revocato il D.D.G. n. (omissis) del Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ed avente ad oggetto il “Provvedimento di Trasferimento del Rapporto di Accreditamento dalla Serenità cooperativa Sociale Onlus alla società cooperativa sociale (omissis) e ampliamento dei locali del Centro Diurno (omissis) per soggetti affetti da disturbo autistico”;

h) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. (omissis) del 28 ottobre 2019 di notifica del D.D.G. n. (omissis)/2019;

i) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. (omissis) del 17 ottobre 2019 di comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di revoca impugnato sub g);

l) ove occorra e per quanto di ragione, della nota n. (omissis) del 25 novembre 2019, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici ha comunicato l’avvenuta segnalazione e l’inserimento nel Casellario informatico di annotazione relativa all’intervenuta adozione di informativa antimafia interdittiva a carico della cooperativa ricorrente;

m) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché allo stato non conosciuto;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

n) deliberazione del D.G. n. (omissis) del 4 giugno 2020 con cui l’ASP di Trapani ha deliberato di ritenere risolta la convenzione rep. n. (omissis) del 6 febbraio 2020 (adottata in adempimento dell’ordinanza TAR n. (omissis)) e disimpegnata la spesa già autorizzata con deliberazione n. (omissis) del 26 febbraio 2020 per il periodo 27 marzo 2020/14 febbraio 2021;

o) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, tra questi espressamente compresa, ove occorra e per quanto di ragione, la nota ASP TP prot. n. (omissis) del 12 maggio 2020.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Prefettura di Trapani – Ufficio Territoriale del Governo, della Regione Siciliana – Assessorato della Salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi da remoto ai sensi dell’art.4 del d.l. n. 84/2020 e del d.l. n.137/2020, il Cons. (omissis);

Uditi per le parti gli avvocati (omissis) e (omissis) e vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall’Avvocatura dello Stato con nota di carattere generale a firma dell’Avvocato distrettuale;

 

Ritenuto di respingere le richieste contenute nella nota, (irritualmente) depositata in giudizio dal difensore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani successivamente al passaggio in decisione del ricorso, in considerazione del fatto che, come ammesso dalla stessa parte, al momento del collegamento si è verificato un malfunzionamento del suo microfono che ne ha impedito la partecipazione all’udienza camerale, circostanza che non può gravare sull’Ufficio giudiziario, avuto riguardo alle previsioni di cui alle “Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti (ed in particolare l’All.3, contenente le “Specifiche tecniche per le udienze da remoto”)”, di cui al Decreto 22 maggio 2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (in G.U.R.I. n.135 del 27-5-2020), secondo cui “i difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza “;

Ritenuto che non appaiono sussistere sufficienti elementi per sospendere l’esecuzione della sentenza appellata, avuto riguardo alla gravità del quadro indiziario al momento dell’adozione dell’interdittiva, sulla valutazione di legittimità della quale – come correttamente precisato dal giudice di primo grado- il sindacato giudiziale deve tenere conto della situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto, potendo i fatti successivi essere addotti ai fini di un aggiornamento dell’interdittiva, senza refluenza sull’attività istruttoria precedentemente svolta dell’Amm.ne;

Ritenuto che sussistano i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare, avuto riguardo alla particolare complessità del quadro fattuale

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 855/2020).

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati menzionati nella presente ordinanza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 tenutasi da remoto con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:

(omissis)

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi