Si è costituito il convenuto eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità di domande aventi contenuto economico – atteso che le stesse presuppongono il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternità – nonché l’intervenuta prescrizione del diritto al mantenimento; la parte ha inoltre dedotto “l’indeterminatezza delle domande economiche” quindi, contestate le pretese avversarie, ha chiesto il rigetto di tutte le domande.
La causa – istruita con la produzione di documenti, l’interpello del convenuto, l’audizione dei testimoni e l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio – è stata rimessa al Collegio per la decisione all’udienza del 26 settembre 2012.
La domanda di accertamento della paternità è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Invero, si ritiene che gli elementi emersi nel giudizio, valutati analiticamente e nella loro convergenza globale, dimostrano che (omissis) è figlia naturale di (omissis).
In particolare – premesso che la prima è nata il giorno 11 agosto 1977 (cfr. certificato di nascita prodotto da parte attrice) – dalla testimonianza di (omissis), sorella di (omissis), è emersa l’esistenza di rapporti intimi intercorrenti fra (omissis) e (omissis) al momento del concepimento.
Ed infatti la teste ha confermato che i predetti soggetti erano fidanzati nel periodo intercorrente tra gennaio 1976 e giugno 1977 e che (omissis) ha riferito alla propria madre, il giorno 29 giugno 1977, di essere incinta di circa sette mesi di (omissis) (cfr. verbale del 18.04.2012). La teste è credibile perché ha riferito di non essere a conoscenza di certe circostanze, anche se queste potevano essere favorevoli per la sorella (non ha visto le attività commerciali del convenuto ed ha dichiarato di non essere a conoscenza delle relative rendite o dei redditi di (omissis)), e perché ha chiarito di volta in volta quali sono i fatti appresi direttamente e quali quelli di cui è venuta a conoscenza per il tramite di (omissis). Inoltre le dichiarazioni sono attendibili perché trovano riscontro in altri elementi di prova.
In particolare, la testimonianza trova conferma nella lettera inviata da Azzurra, nonna di (omissis), al parroco di Pescocostanzo (Comune ove risiede sin dal 1979 (omissis), giusto certificato di residenza prodotto da parte attrice) per chiedere di intercedere in proprio favore nonché nella lettera inviata ai genitori del convenuto invitandoli ad accogliere la “piccola dolce (omissis)” (cfr. i documenti nn. 36 e 37 allegati alla memoria ex art. 183/6 n. 2 di parte attrice).
Soprattutto, dalla consulenza tecnica a firma del dott. (omissis) è emerso che (omissis) è il padre biologico di (omissis) “CON UNA PROBABILITÀ DEL 99,99%” (cfr. consulenza depositata il 15 marzo 2011). L’accertamento è fondato su dati obbiettivi – analisi del D.N.A. – sicché il Tribunale ritiene senz’altro di fare proprie le conclusioni a cui è pervenuto il consulente.
Non depone in senso contrario la testimonianza del teste di parte convenuta, avendo (omissis) dichiarato che (omissis) frequentava lo stesso gruppo di amici di (omissis) precisando tuttavia di non potere riferire se tra i due ” ci fosse una relazione sentimentale” (cfr. verbale del 18.04.2012).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve dichiararsi che (omissis), nata a Caserta il giorno 11.08.1977, è figlia naturale di (omissis), nato a Pescocostanzo il 00.00.00, ed ordinarsi l’annotazione prescritta da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile.
Anche le restanti domande, aventi contenuto economico, vanno accolte nei termini che seguono.
Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal convenuto.
Invero, sia l’obbligo di mantenimento che il risarcimento del danno presuppongono l’accertamento dello stato di figlia in capo a (omissis); inoltre, poiché detto accertamento produce effetti solo con il passaggio in giudicato della sentenza (in quanto l’art. 282 c.p.c. si riferisce alle sole sentenze di condanna), a rigore per poter esperire le domande aventi contenuto economico dovrebbe attendersi il predetto passaggio in giudicato della sentenza.
Tuttavia ritiene il Collegio che, per esigenze di economia processuale, il rapporto che esiste fra la dichiarazione giudiziale di paternità naturale e le domande a contenuto economico non impedisce che le rispettive azioni possano essere svolte in un unico processo e possano essere decise in un unico contesto, fermo restando che il credito potrà essere azionato – o la condanna potrà essere eseguita – solo all’esito del passaggio in giudicato del capo relativo all’accertamento dello status di figlia.
Tale interpretazione è in linea con la sentenza della Corte di Cassazione n. 5652 del 2012, la quale ha confermato la sentenza di merito che, all’esito del medesimo processo, ha accertato la paternità e condannato il padre al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione. Inoltre giova osservare che la Suprema Corte ha sancito che in materia di mantenimento del figlio naturale “la domanda di rimborso delle somme anticipate da un genitore può essere proposta nel giudizio di accertamento della paternità o maternità naturale, mentre l’esecuzione del titolo e la conseguente decorrenza della prescrizione del diritto a contenuto patrimoniale richiedono la preventiva definitività della sentenza di accertamento dello “status””(cfr. Cass. 17914 del 2010).
Ancora, non può essere accolta l’eccezione di indeterminatezza, avendo le attrici precisato sia l’importo richiesto sia i fatti costituenti l’oggetto della domanda (violazione degli obblighi spettanti ai genitori).
Infine, non merita accoglimento l’eccezione di prescrizione.
Invero, in considerazione dello stato di incertezza che precede la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente esercitabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la conseguenza che detto momento segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto stesso (ex multis Cass. n.15756 del 2006 e 10124 del 2004).
Tanto premesso, osserva il Collegio che (omissis), in qualità di genitore naturale, è tenuto al mantenimento della figlia ex artt. 147 e 148 c.c., richiamati dall’art. 261 c.c.; da ciò consegue, per un verso, che il convenuto non può sottrarsi alla obbligazione nei confronti di (omissis) per la quota parte posta a suo carico, essendo tenuto a provvedere sin dal momento della nascita e, per altro verso, che (omissis), la quale ha provveduto in via esclusiva al mantenimento della figlia, ha azione nei confronti dell’altro genitore naturale per ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute sin dalla nascita (cfr. Cass. 23596 del 2006).
Venendo al quantum, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretta ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, a causa degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole; poiché è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio gli articoli 379, 2° co., 2054, 2047 c.c.) che l’equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche quando la legge si riferisca in genere ad indennizzi o indennità, il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso tutte le volte in cui non sia possibile pervenire ad una esatta determinazione dell’importo dovuto (cfr. Cass. 3991 del 2010 e 10861 del 1999).
Inoltre è stato precisato che il criterio di adeguamento automatico dell’assegno di mantenimento a favore dei figli di genitori divorziati, ex art. 6, 11° co., l. n. 898/70, trova applicazione anche per l’assegno costituente il contributo di mantenimento stabilito a favore del figlio naturale ed a carico del genitore dichiarato tale dal giudice (cfr. Cass. n. 2897 del 2004).
Alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali il Tribunale ritiene di quantificare l’importo, spettante a titolo di rimborso per il mantenimento, determinando l’assegno che il convenuto avrebbe dovuto versare al momento della nascita della figlia utilizzando i criteri di cui all’art. 148 c.c., con rivalutazione annuale in base agli indici Istat.
Tuttavia, va precisato che ex art. 155 quinquies c.c.- che trova applicazione anche nel caso di figlio di genitori non coniugati, ai sensi dell’ art. 4/2 della l. 54 del 2006 – dalla data del compimento della maggiore età (11 agosto 1995) l’assegno sarebbe spettato alla figlia non ancora indipendente economicamente.
In proposito giova osservare che (omissis) ha dedotto di non avere mai raggiunto una propria autosufficienza economica (non avendo mai lavorato) fino alla data di celebrazione del proprio matrimonio (20 giugno 2005) pertanto, trattandosi di fatto negativo, era onere del convenuto provare che la stessa fosse titolare di un proprio reddito, sicché va accolta la domanda proposta in via subordinata, con la conseguenza che dal giorno 11 agosto 1995 il convenuto è tenuto nei confronti della propria figlia.
Pertanto – rilevato che (omissis) ha percepito tra il 1998 e il 2000 un reddito medio annuo per lavoro dipendente pari a lire 20.808.333 ed un reddito per fabbricati pari a lire 483.666 e che nel 2003 ha percepito un reddito annuo di euro 11.300,00 per lavoro dipendente ed euro 334,00 per fabbricati; considerato che (omissis), tra il 1976 e il 1977, ha lavorato come giocatore per la squadra di calcio “XXXXXX” (cfr. le dichiarazioni del teste di parte convenuta rese all’udienza del 18.04.2012); rilevato che risulta socio, al momento della cancellazione (4.06.2002), dell’impresa “FRATELLI (omissis) E FIGLI S.N.C.”, la cui attività è iniziata nel 1982; che risulta amministratore della “(omissis) E C. S.N.C.” fino al 3.12.2008 (data successiva all’introduzione del presente giudizio dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere), la cui attività è iniziata il 22.06.1988; considerato che al 27/01/2010 risulta proprietario, per intero, di sei terreni (riportati al catasto del Comune di Pescocostanzo al foglio …., part. …; fog. …, part. ….) e di due fabbricati ( fog. …, part. …, sub. 4 e 9); che risulta proprietario per la quota di ½ di altri tre terreni (fog. .., part. .. e ..) nonché proprietario per la quota di 1/5 di 8 fabbricati (fog. …, part. …, sub. 1,5,8,9,12,13,14 e fog. …, part. …, sub. 5) e per la quota di 1/8 di un altro fabbricato (fog. …, part. …, sub. 16); che al 3.11.1993 risultava proprietario, pro quota insieme alla madre e ai fratelli, di 9 fabbricati e di 4 terreni (cfr. nota di trascrizione del 3.11.1993) – si stima equo determinare l’assegno mensile che il convenuto avrebbe dovuto versare dal momento della nascita fino al 2.11.1993 in euro 250,00; ed in euro 500,00 quello che avrebbe dovuto versare dal 3.11.1993.
Quindi, alla data del 10 agosto 1995 (giorno antecedente alla maggiore età della figlia), alla mamma sarebbe spettata la somma di euro 144.605,56, corrispondente all’importo degli assegni spettanti dal giorno 11 agosto 1977 fino al 2.11.1993, con rivalutazione annuale (euro 133.420,56), cui va aggiunta la somma per gli assegni dal 3.11.1993, con rivalutazione, fino alla maggiore età della figlia (11.185,00); essendo l’assegno di mantenimento un debito di valuta, spettano gli interessi dalla mora ex art. 1224 c.c. e, quindi, dalla domanda giudiziale.
Di conseguenza, (omissis) è tenuto al pagamento in favore di (omissis) della somma di euro 144.605,56, con interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale.
Inoltre, è tenuto al pagamento in favore della figlia della somma di euro 68.485,83, pari agli importi per l’ assegno mensile di euro 518,50 ( dato da quello del 3.11.1993 rivalutato fino al giorno 11 agosto 1995 ), con rivalutazione annuale, dal 11.08.1995 al 19 giugno 2005 (giorno precedente al matrimonio); su questa somma decoreranno gli interessi dalla domanda per le ragioni esposte.
La valutazione è avvenuta a prescindere dai documenti prodotti da parte attrice all’udienza del 28 settembre 2011, sicché deve ritenersi irrilevante l’eccezione di tardività della relativa produzione sollevata da parte convenuta.
Anche la domanda di risarcimento del danno esistenziale deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Invero, con tale espressione deve intersi il pregiudizio non patrimoniale, il peggioramento della qualità della vita, conseguente alla lesione di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente rilevante, come è nel caso di specie ex artt. 2 e 30 Cost..
Tanto premesso, ritiene il Collegio che sia configurabile una responsabilità aquiliana del convenuto.
Ed infatti, è stata da tempo elaborata la nozione di illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei relativi doveri non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. (cfr. Cass. n. 5652 del 2012).
Ciò posto, nel caso di specie ricorrono tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, atteso che è emersa la volontaria, grave e reiterata violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole (cfr. Cass. n. 5652 del 2012).
Risulta, infatti, che il convenuto era a conoscenza della nascita della propria figlia, della quale si è completamente disinteressato.
Depone in tal senso la testimonianza di (omissis), per la cui credibilità ed attendibilità si rinvia a quanto sopra esposto. In particolare la teste ha confermato che (omissis), i primissimi anni di vita della bambina, si recava a trovarla, precisando di ricordare che durante una di queste visite la propria madre disse al convenuto che i figli sono una cosa preziosa e che il rimorso lo avrebbe accompagnato per tutta la vita (cfr. verbale del 18.04.2012).
Ulteriore conferma è data dalla lettera, a cui sopra si è fatto riferimento, con cui la madre di (omissis) (nonna di (omissis)) ha esortato i genitori del convenuto ad accogliere la bambina (cfr. lettera ove si scrive: “(omissis) è vita della vostra vita, sangue del vostro sangue”).
Pertanto, è provato che con il predetto comportamento colpevole (omissis) ha cagionato il danno evento, ossia la lesione del diritto ad essere mantenuti, istruiti ed educati da entrambi i genitori, diritto che sorge sin dalla nascita, ancorché la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (ex multis, Cass. 27653 del 2011 e 23596 del 2006).
Risulta altresì il danno conseguenza, provabile anche per presunzioni, ossia il pregiudizio non patrimoniale patito da (omissis). Invero, (omissis) (che ha sempre vissuto con la sorella e la nipote, accompagnandola a scuola) ha confermato che la piccola (omissis), nel periodo della festa del papà, si rifiutava di recarsi a scuola; ha inoltre esposto che quest’ultima le ha più volte riferito di sentire la mancanza del padre, precisando che a volte era nervosa e si chiudeva in camera a sentire la musica.
Quanto alla liquidazione del danno, da effettuarsi necessariamente in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., giova osservare che non rilevano le condizioni economiche del convenuto, ciò perché il risarcimento non ha la funzione di sanzionare il comportamento di (omissis), ma quella di ripristinare il pregiudizio non patrimoniale subito da (omissis) per essere cresciuta senza l’assistenza del padre, sicché occorre guardare alla sfera della danneggiata e non a quella del danneggiante.
Tanto premesso, in via equitativa, si ritiene di dover prendere le mosse dalla Tabella del Tribunale di Milano.
In particolare, si parte dall’alterazione esistenziale più alta e cioè dal 100% di invalidità per un soggetto di 35 anni (età della danneggiata ad oggi, trattandosi di illecito permanente), pari ad euro 941.237,00. Questo importo ripristinerebbe le condizioni di un soggetto che non può svolgere alcuna attività realizzatrice della persona.
A questo punto si divide, secondo ciò che comunemente avviene, la vita di una persona in cinque aree: un’area riguardante le attività biologico sussistenziali, un’area riguardante le relazioni affettive di carattere familiare, un’area che riguarda le attività lavorative, un’area che riguarda le attività sociali, politico associative e infine un’area che riguarda tutto ciò che concerne lo svago.
Pertanto, dividendo il predetto importo per 5, si ottiene il valore di tutta l’area delle relazioni affettive di carattere familiare, pari ad euro 188.247,40, che andrebbe a risarcire il danno subito da chi è stato privato di qualsiasi relazione di questo tipo.
Quindi, si individuano ulteriori quattro (sub) aree: rapporti con i genitori, rapporti con i figli, rapporti con i nonni e rapporti familiari di altro tipo; nel comune sentire la mancanza di un genitore o di un figlio determina un peggioramento della qualità della vita superiore a quello che conseguirebbe alla mancanza di nonni o altri parenti sicché, in via equitativa, si fissa per le prime due il valore di 1/3 dell’area e per le altre due il valore di 1/6. Pertanto, dividendo la somma di euro 188.247,40 per 3, equivalente ad euro 62.749,133, si ottiene il valore equivalente alla sfera dei rapporti con i genitori.
Infine, secondo ciò che normalmente avviene, la mancanza della madre determina un alterazione peggiorativa della vita superiore a quella che seguirebbe alla mancanza di un padre quindi, sempre in via equitativa, l’area dei genitori è costituita per 2/3 dai rapporti con la madre e per 1/3 dai rapporti con il padre.
A questo punto, dividendo la somma di euro 62.749,133 per 3, si ottiene la liquidazione del danno esistenziale richiesto da Bianca, pari ad euro 20.916,377.
Essendo il danno liquidato ad oggi, sulla somma decorreranno gli interessi al saggio legale dalla pubblicazione sino al saldo, avendo il Collegio considerato globalmente nel predetto importo la c.d. prestazione principale, la rivalutazione e gli interessi (cfr. Cass. 9595 del 2007, 3980 del 2003 e 2910 del 1995).
Le spese seguono la soccombenza.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
– dichiara che (omissis) è tenuto al pagamento in favore di (omissis) della somma di euro 144.605,56, oltre interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
– dichiara che (omissis) è tenuto al pagamento in favore di (omissis) della somma di euro 68.485,83, con interessi al saggio legale dalla domanda sino al saldo;
– condanna il convenuto, successivamente al passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo all’accertamento dello stato di figlia, a pagare a (omissis) la somma di euro 20.916,38, oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo;
– condanna il convenuto a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 3.250,00 per la fase di studio, euro 1.650,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria, euro 4.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge;
– pone le spese di ctu a carico del convenuto e, per l’effetto, condanna quest’ultimo a rifondere a parte attrice quanto da questa versato al CTU.
Sulmona, 21 novembre 2012