ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2021, proposto da
(omissis), (omissis), (omissis), (omissis), rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio (omissis) in Roma, via (omissis);
contro
Ministero della Salute, Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della nota AIFA del 9 dicembre 2020 recante “principi di gestione dei casi covid19 nel setting domiciliare” nella parte in cui nei primi giorni di malattia da Sars-covid, prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo, e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2021 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, a una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, in relazione alla circostanza che i ricorrenti fanno valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere compresso nell’ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater accoglie, nei termini di cui in motivazione, l’istanza cautelare, e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20.07.2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
