Massima

Il giudice dell’esecuzione, nell’esercizio del potere previsto dall’art. 676 c.p.p., può disporre la confisca solo se obbligatoria, ma, quando l’ablazione abbia riguardato un bene assoggettabile a confisca facoltativa, l’accoglimento dell’istanza di restituzione dell’interessato presuppone che questi fornisca la prova rigorosa del proprio diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile al possesso del bene. (Fattispecie relativa a patente di guida rilasciata sulla base di documenti falsi, ritenuta prodotto del reato, e, dunque, soggetta alla disciplina della confisca facoltativa).

Supporto alla lettura

CONFISCA

Si tratta di una misura di sicurezza patrimoniale che consiste nell’espropriazione a favore dello Stato dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato (c.d. mezzi di esecuzione del reato) e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

L’art. 240 c.p. distingue due tipologie di confisca:

  • facoltativa: ha ad oggetto gli strumenti, il prodotto o il profitto;
  • obbligatoria: ha ad oggetto il prezzo, gli strumenti informatici o telematici utilizzati per la commissione di taluni reati specificatamente indicati, le cose il cui uso o detenzione o porto costituisce reato anche se non c’è stata sentenza di condanna.

La L. 300/2000 ha introdotto un’altra tipologia di confisca c.d. per equivalente (disciplinata dall’art. 322 ter c.p.) che deve essere disposta necessariamente dal giudice in caso di condanna o di sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p., ma anche nel corso delle indagini preliminari con lo strumento del sequestro preventivo.  A tal proposito, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca attualmente opera con una duplice modalità:

  • il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, avente ad oggetto i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato;
  • il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (o per valore), che interviene laddove non sia possibile procedere alla confisca diretta e che riguarda i beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato senza che sia necessario provare il nesso

Tuttavia, la confisca, a differenza del sequestro che ha natura cautelare provvisoria, comporta l’ablazione definitiva delle utilità patrimoniali in sequestro, secondo il disposto dell’art. 12 bis D.lgs. 74/2000, ed opera quando il procedimento penale viene definito con sentenza di condanna ovvero con applicazione della pena concordata tra le parti (patteggiamento).

L’ istituto in esame è stato esteso ai reati tributari mediante la legge finanziaria del 2008, e in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione fa da modello l’art. 322 ter c.p..

Diverse tipologie di confisca sono previste nel d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti. In questo caso l’istituto della confisca si connota in maniera differenziata a seconda del contesto in cui è chiamato ad operare.

Nella legislazione antimafia la confisca è divenuto lo strumento privilegiato di contrasto alla criminalità organizzata e può suddividersi in:

  • confisca di sicurezza (art. 240 c.p.);
  • confisca sanzionatoria (art. 416 bis comma 7 c.p. e 12 sexies D.l. 306/92 per la persona fisica e artt 19 e 24 ter comma 1 d.lgs. 231/2001 per le persone giuridiche);
  • confisca di prevenzione (art 24 d.lgs. 159/11 recante il nuovo codice antimafia e delle misure di prevenzione).

Un’altra figura di confisca è quella c.d. urbanistica (prevista dall’art. 44 d.P.R. 380/2001) che prevede la confisca obbligatoria di terreni e fabbricati oggetto del reato di lottizzazione abusiva.

La L. 157/2019 ha affiancato alle altre ipotesi di confisca la c.d. confisca allargata (o confisca per sproporzione) a carico di coloro che commettono alcune tipologie di reati fiscali.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 luglio 2023 il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione del condannato (omissis) nei confronti del provvedimento emesso de plano dallo stesso giudice il 24 marzo 2023, che disponeva la confisca della patente (omissis) intestata al ricorrente ed oggetto di sequestro probatorio nel corso del procedimento penale.

In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la confisca è obbligatoria trattandosi di caso in cui deve essere disposta ex art. 240, comma 2, cco. pen., che la falsità del documento risulta in modo obiettivo dal decreto di sequestro probatorio del 17 maggio 2017, che la disposizione di cui all’art. 675 cod. proc. pen; invocata dalla difesa non si attaglia al caso in esame perché non è stata chiesta la dichiarazione di falsità del documento, e che la difesa non ha allegato circostanze tali da far ritenere che il documento non possa essere considerato falso.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice dell’esecuzione ha ritenuto di dover disporre la confisca in quanto cosa soggetta a confisca obbligatoria, ma, per ritenere che la cosa fosse soggetta a confisca obbligatoria, occorreva un accertamento in ordine al alla falsità del documento che nel caso in esame è stato totalmente pretermesso nel giudizio di cognizione, e che non poteva essere svolto dal giudice dell’esecuzione se non nei limiti in cui dal testo della sentenza impugnata si potere ricavare la esistenza della falsità, cosa non possibile nel caso in esame in cii nella sentenza impugnata manca qualsiasi riferimento alla falsità del documento in sequestro.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, (omissis), ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

Il caso in esame ha ad oggetto la confisca in sede esecutiva di una patente italiana effettivamente rilasciata dall’autorità competente, ma sulla base di documenti falsi presentati dall’interessato.

L’ordinanza impugnata ha ritenuto che questa situazione imponesse la confisca obbligatoria della patente ex art. 240, comma 2, cod. pen. Il ricorso deduce che, per disporre la confisca obbligatoria, occorreva un accertamento di falsità del documento effettuato nel giudizio di cognizione, che nel caso in esame manca del tutto.

L’argomento è fondato, sia pure con le seguenti precisazioni.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che, nel caso in cui sia sottoposto a sequestro un documento materialmente genuino, rilasciato, però, sulla base di dichiarazioni o certificazioni false presentate dall’imputato, la cosa sia soggetta a confisca facoltativa, e non obbligatoria, in quanto il bene non può essere ritenuto intrinsecamente criminoso, costituendo, in realtà, più correttamente, il prodotto del reato (Sez. 5, Sentenza n. 47553 del 05/10/2023, P.M. in proc. Bannino, Rv. 285829: In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della carta di circolazione e della targa di un’autovettura, rilasciate dai funzionari della motorizzazione civile indotti in errore da false dichiarazioni idonee a far apparire l’importazione intracomunitaria avvenuta direttamente dal terzo acquirente e non dalle società effettiva importatrice del veicolo, trova applicazione la disciplina della confisca facoltativa, vertendosi in tema di prodotto del reato e non di beni intrinsecamente pericolosi. Fattispecie in cui la società, al fine di sottrarsi al pagamento dell’Iva, aveva falsamente indicato quale diretto acquirente il terzo in buona fede, non intenzionato alla rivendita e, dunque, non tenuto agli adempimenti fiscali).

Si tratta, infatti, di una tipologia di documenti che non è corretto ritenere intrinsecamente falsi, quanto, piuttosto, “fondati su presupposti fattuali e giuridici non veri” (Sez. 5, n. 37772 del 23/05/2023, P.M. in proc. Brachetta, n.m.).

La circostanza che nel caso in esame si sia in presenza di un bene assoggettabile in astratto a confisca facoltativa impediva in radice che il giudice dell’esecuzione ne potesse disporre la confisca, atteso che la giurisprudenza di questa Certe ritiene che la confisca possa essere disposta in sede esecutiva, nell’esercizio del potere previsto dall’art. 676 cod. proc. pen., soltanto quando obbligatoria (Sez. 1, Sentenza n. 27172 del 16/04/2013, Biosa, Rv. 256614; La confisca facoltativa può essere disposta solo dal giudice che pronuncia la condanna e non, quindi, in fase esecutiva; Sez. 1, Sentenza n. 17546 del 20/04/2012, Ebrahim, Rv. 252888: il giudice dell’esecuzione può disporre la confisca solo qualora essa sia obbligatoria per legge. In applicazione del principio, la Corte ha annullato, la confisca di una somma di denaro, ritenuta profitto del delitto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998, prevedendo tale ultima norma come obbligatoria la sola confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il resto).

La circostanza che l’ordinanza impugnata non potesse disporre la confisca della patente in esame non esaurisce, peraltro, i poteri del giudice dell’esecuzione sull’ stanza di restituzione della stessa presentata dall’odierno ricorrente, e coltivata con l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. che ha originato il provvedimento impugnato.

Infatti, come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “ai fini della restituzione della cosa sequestrata e non confiscata, è necessaria la prova rigorosa di un “diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile su di essa, non potendo ipotizzarsi, in questa materia, un “favor possessionis” che prescinda dal “jus possedendi ” (Sez. U, Sentenza n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202268).

Come si spiega nella motivazione della pronuncia Serafino, la soluzione “rappresenta la puntuale applicazione della disciplina posta dall’art. 262, comma 1, cod proc. pen., che, attraverso il testuale riferimento alla persona che “ne abbia diritto”, prescrive, ai fini della restituzione delle cose sequestrate e non confiscate la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile”.

Nella giurisprudenza delle Sezioni semplici il principio di diritto è stato riaffermato più di recente con riferimento ad un caso di patente ottenuta per il tramite di un falso ideologico (Sez. 5, n. 26204 del 15/06/2022, John, n.m., fattispecie relativa all’attestazione di superamento di un esame di abilitazione, in realtà, mai svolto).

In definitiva, il giudice dell’esecuzione, pur non potendo disporre la confisca della patente, è tenuto in ogni caso, prima di disporne la restituzione, a valutare – anche, attraverso i poteri di cui all’art. 185 disp. att. cod. proc. pen., mediante il coinvolgimento dell’autorità amministrativa competente ad emettere i provvedimenti di ritiro o revoca della patente previsti dagli artt. 216 e 219 c.d.s. – se nella situazione personale di (omissis) sia possibile ritenere che egli abbia, un “diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile” a conservare il possesso di tale patente.

Nell’ipotesi in cui dovesse concludere nel senso che egli non ha titolo per pretendere la restituzione della stessa, la legittimità o meno della confisca si riduce, come rilevato ancora dalle Sezioni Unite Serafino, “ad una questione meramente teorica ed astratta, dalla cui soluzione, in un senso o nell’altro, non può comunque derivare alcun vantaggio concreto a favore di chi ha proposto l’impugnazione”, o, nel caso in esame, l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc pen.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. L’eliminazione del provvedimento impugnato non implica, infatti, né la caducazione né l’accoglimento dell’istanza di restituzione, ed impone, quindi, che sia data una risposta alla stessa dal giudice dell’esecuzione, secondo i princìpi di diritto evidenziati in questa sentenza.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udine.Cosi deciso in Roma il 26 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2024.

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