SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2163 del 2023, proposto da
(omissis) e (omissis), in qualità di genitori esercenti la patria potestà di (omissis), rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
– del provvedimento del Consiglio di Classe del Liceo “(omissis)” di Milano di non ammissione alla classe seconda dell’alunna (omissis), espresso nella pagella scolastica del giorno 8 Settembre 2023, recante il giudizio “non ammesso in seguito a sospensione del giudizio,” ed assunto in data 6 Settembre 2023 con verbale n.10, trasmesso all’esito di accesso agli atti in data 14 settembre 2023;
– di ogni atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi compreso: il giudizio di sospensione espresso in sede di valutazione al termine del secondo quadrimestre; i verbali delle prove di recupero di inglese, matematica e scienze naturali svolte il 6 Settembre 2023 e i relativi giudizi;
nonché per il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30 CPA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2024 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, in qualità di genitori della minore (omissis), hanno impugnato il provvedimento del Consiglio di Classe del Liceo Classico “(omissis)” di Milano di non ammissione alla classe seconda della figlia (omissis).
Espongono la situazione della figlia, che dopo un brillante percorso scolastico, ha dovuto affrontare una situazione di ansia, stato per il quale veniva predisposto tardivamente il PDP.
Nello scrutinio del giugno 23 la studentessa riportava insufficienze in 4 materie (greco, scienze, inglese e matematica). Il giudizio veniva tuttavia sospeso solo in tre materie: matematica, inglese e scienze, poiché il Consiglio di classe deliberava di assegnare la sufficienza in greco.
Tuttavia nelle prove di recupero non veniva raggiunta la sufficienza, per cui il Consiglio di Classe deliberava la non ammissione alla classe successiva.
Avverso la mancata ammissione alla classe seconda i genitori hanno proposto il presente ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, affidato a due mezzi di impugnazione.
Nel primo la violazione della L. 53/2003 e della legge n. 170/2010, nonché della Direttiva MIUR 27.12.2012, in quanto la Scuola avrebbe tardivamente riconosciuto la necessità di un bisogno educativo speciale, solo in data 17.4.2023.
La tardiva predisposizione del PDP e la sua mancata applicazione nel corso delle verifiche di recupero, vizia l’esito finale.
Con la seconda censura deducono l’eccesso di potere per carenza di motivazione, nonché l’errore sui presupposti, in quanto sarebbe stata data una ricostruzione dei fatti parziale, omettendo di considerare che essendo nel periodo della scuola dell’obbligo la bocciatura costituisce una eccezionale eventualità.
Chiedono altresì il risarcimento dei danni in via equitativa.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria del 6.6.24 parte ricorrente ha dichiarato l’interesse alla decisione, anche al fine del risarcimento dei danni.
All’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2024 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Il presente ricorso è proposto avverso la decisione del Consiglio di Classe di non ammissione alla seconda classe della figlia dei ricorrenti.
Come emerge dalla ricostruzione in fatto, vengono dedotte due censure: la violazione della normativa in materia di piano educativo individualizzato e il difetto di motivazione.
2) Il Collegio, pur prendendo atto della situazione di fatto, da cui emerge una fragilità della studentessa, ritiene tuttavia che, alla luce dell’orientamento consolidato in materia, il ricorso non possa essere accolto.
Il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sull’insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5613).
La non ammissione, sebbene percepibile dall’interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell’accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata, che rendono necessaria la ripetizione dell’anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare le lacune di apprendimento (cfr., da ultimo, TAR Veneto, IV, 27-09-2023, n. 1342).
Sempre secondo l’orientamento consolidato, le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze dallo stesso raggiunte nell’anno scolastico (cfr., tra le tante, questa Sezione n. 1192 del 19.4.2024 e TAR Lazio, Roma, III, 13-09-2019, n. 10952), ma possono comportare, eventualmente, una responsabilità della istituzione scolastica per le proprie omissioni, che nel caso in esame non paiono comunque raffigurabili.
Dalla documentazione non sembra possano essere addebitate omissioni all’istituto scolastico per la mancata attivazione del piano didattico personalizzato, che è stato adottato a fronte della presentazione di idonea certificazione.
Pur ribadendo la consapevolezza del Collegio rispetto alla fragilità della studentessa, non si può prescindere dal dato oggettivo: la presenza di insufficienze nelle materie di recupero e il sostegno del consiglio di classe nella valutazione di giugno (in cui è stata data la sufficienza in greco).
A fronte di questa situazione, risulta non illogica la scelta di non ammissione, stante l’impossibilità della studentessa di affrontare il nuovo anno scolastico, colmando le lacune del precedente.
2.2 Nella seconda censura viene dedotto il difetto di motivazione.
Nella motivazione il Consiglio di Classe ha dato atto del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi richiesti per il passaggio alla classe successiva: nel verbale del 6.9.23 il Consiglio di classe ha ricostruito tutto l’iter scolastico, dato atto delle difficoltà soggettive, degli incontri con la famiglia, giungendo alla decisione di non ammissione, stante il mancato raggiungimento della sufficienza nelle materie oggetto di recupero.
La motivazione può ritenersi adeguatamente congrua, in quanto il giudizio finale di non ammissione è stato correlato alle carenze riscontrate con riferimento alle tre materie oggetto di recupero.
Il giudizio conclusivo di non ammissione di un alunno alla classe superiore ben può basarsi sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sull’insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi ed è adeguatamente motivato anche con il solo riferimento al voto numerico (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5613 e Cons. Stato sez. VI n. 2325/2020).
Non solo il voto numerico già di per sé “esprime e sintetizza la valutazione tecnico-discrezionale dell’organismo collegiale competente” (cfr., C.G.A.R.S., ordinanza n. 403 del 30.11.2023), ma la decisione di non ammettere la studentessa alla classe successiva risulta assunta all’esito della valutazione del suo percorso scolastico e del livello di preparazione raggiunto, nonché sulla base della constatazione della insufficienza riportata in tre materie, oltre alla circostanza che durante lo scrutinio di giugno è stata data la sufficienza in greco, nonostante la media non fosse tale.
D’altra parte, ai sensi dell’articolo 4, comma 5 del D.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.
Per tali ragioni anche la seconda censura deve essere respinta.
2.3 Al rigetto del ricorso consegue il rigetto della domanda risarcitoria.
3) In conclusione il ricorso e la domanda risarcitoria devono essere respinti.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, in ogni sua parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
