SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito e Istituto di Istruzione (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– dell’Albo Esiti finali Commissione (omissis) Classe (omissis) che ha stabilito che il sig. (omissis) non fosse diplomato;
-del Verbale n. 18 relativo all’ attribuzione del voto finale classe (omissis) pubblicato il 26.06.2024 che ha stabilito il voto finale di 54/100 al sig. (omissis);
-della griglia di valutazione della prova orale;
– del Verbale n. 15 relativo allo svolgimento dei colloqui e attribuzione del punteggio del sig. (omissis);
– della griglia di valutazione II prova candidato (omissis);
– del Verbale n. 10 operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte con attribuzione punteggio al sig. (omissis);
– del Verbale n. 08 delle operazioni relative allo svolgimento della seconda prova scritta;
– del documento B per la seconda prova ESAME DI STATO punto n.2 di (omissis);
– del Verbale n. 07 di sorteggio della traccia della seconda prova IST. (omissis);
– del Verbale n. 4B2 delle operazioni per la elaborazione delle tre proposte di traccia relative alla seconda prova;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da (omissis) il 20/12/2024:
-del Verbale di rivalutazione del 25.09.2024 della Commissione Esame di Stato (omissis) Classe (omissis) che ha stabilito il non superamento dell’Esame depositato in data 21.10.2024 unitamente alla memoria dell’Avvocatura di Stato nel procedimento per ottemperanza RG n. 1272/2024;
– della griglia di valutazione I prova candidato (omissis);
– della griglia di valutazione II prova candidato (omissis);
– della griglia di valutazione della prova orale candidato (omissis);
i quali costituiscono atti consequenziali a quelli oggetto del ricorso principale, la cui impugnativa per quanto di ragione qui si conferma e rinnova, in punto a declaratoria di nullità e/o annullamento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Istituto di Istruzione (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 10.05.2016 il ricorrente veniva sottoposto presso l’A.S.L. TO (omissis) a valutazione (omissis) all’esito della quale era ipotizzata la presenza di un “Disturbo da Deficit dell’Attenzione con Iperattività con gravità lieve”.
In data 28.06.2023 veniva effettuata una rivalutazione logopedica presso l’A.S.L. TO (omissis), in base alla quale veniva confermata per il ricorrente la diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento nell’area della lettura, scrittura (ben compensato) e matematica con disgrafia in comorbilità con deficit di attenzione e concentrazione, sicché si rendeva necessaria l’applicazione degli strumenti compensativi e dispensativi esplicitati nella legge n. 170/2010.
Il ricorrente ha frequentato, nell’anno scolastico 2023-2024, la classe (omissis).
In base alle diagnosi depositate dal ricorrente, l’Istituto redigeva per l’anno 2023/2024 il P.D.P., Piano Didattico Personalizzato.
Il ricorrente veniva ammesso all’Esame di Stato ove conseguiva la valutazione finale di 54/100 (determinata dalla sommatoria di 30 punti per la carriera scolastica, 9 punti in relazione al primo scritto, 11 punti in relazione al secondo scritto e 4 punti per la prova orale), valutazione che non gli consentiva di conseguire il diploma.
Avverso tale esito finale e i relativi atti prodromici è insorto il ricorrente, il quale deduce l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di diritto, così testualmente rubricati: Violazione dell’O.M. 55 del 22.03.2024. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio dell’affidamento. Violazione di legge e carenza di motivazione.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Istituto (omissis) si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 345 del 12 settembre 2024, la Sezione ha disposto una nuova formale convocazione della Commissione d’Esame di Stato (con redazione del relativo verbale) per la rivalutazione dei risultati delle prove scritte e orali dell’Esame di Stato eseguite dal ricorrente, con applicazione delle indicazioni del Piano Didattico Personalizzato.
Con il verbale del 25.09.2024 la Commissione, in ottemperanza all’ordinanza del T.A.R. per il Piemonte n. 345/2024, ha stabilito il mancato superamento dell’Esame di Stato.
Il ricorrente ha impugnato l’anzidetto provvedimento con ricorso per motivi aggiunti, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi così rubricati: Violazione dell’O.M. 55 del 22.03.2024. Violazione del piano didattico personalizzato e l. 170/2010. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio dell’affidamento. Violazione di legge e carenza di motivazione.
All’udienza camerale del giorno 8 gennaio 2025 il Collegio ha dato avviso in ordine all’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse e alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 cod. proc. amm. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare, stante l’abbreviazione dei termini, sotto forma di dimidiazione, disposta dal Tribunale con il decreto n. 524/2024.
Preliminarmente, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto i provvedimenti con lo stesso gravati sono stati superati per effetto del verbale della Commissione per l’Esame di Stato del 25 settembre 2024 con cui è stato confermato all’unanimità il punteggio finale stabilito con il verbale n. 18 del 26 giugno 2024 (id est, 54/100).
Ciò posto, il ricorso per motivi aggiunti è infondato per le ragioni appresso indicate.
Con il primo nucleo censorio, il ricorrente si duole del fatto che la Commissione non abbia adattato le griglie di valutazione al P.D.P. in ossequio all’O.M. n. 55 del 22 marzo 2024, ove al punto 3 dell’art. 25 è previsto che “le commissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A”; in presenza di adattamento, il ricorrente non avrebbe conseguito la valutazione di 4 in relazione alla prova orale.
La censura è priva di pregio.
Occorre rilevare anzitutto che per gli alunni affetti da DSA è interesse preminente, non già quello di conseguire comunque la promozione, ma quello di ottenere dal percorso scolastico un’adeguata preparazione che permetta di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro. Per questi alunni, infatti, la L. n. 170 del 2010 non prevede un trattamento differenziato riguardo ai criteri di ammissione alla classe successiva, ma prevede esclusivamente, all’art. 5, l’obbligo per gli istituti scolastici di garantire una didattica individualizzata e personalizzata, nonché di attuare misure compensative o dispensative aventi la funzione di elidere le condizioni di svantaggio in cui essi si trovano e consentire loro, in sede di prove valutative, di dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto. Per ciascun alunno affetto da DSA, gli istituti scolastici sono quindi tenuti a predisporre un documento (che può assumere la forma di piano didattico personalizzato) in cui debbono essere indicate le misure compensative e dispensative che si intendono attuare (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 1 ottobre 2020, n. 9963; T.A.R. Veneto, Sez. IV, 24 giugno 2024, n. 1588; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 10 settembre 2024, n. 614).
Inoltre, l’azione dell’istituzione scolastica, nella valutazione della preparazione degli studenti, è connotata da ampia discrezionalità tecnica, sulla base di giudizi analitici formulati dai docenti, dai quali emerge una globale valutazione del livello di apprendimento e di preparazione raggiunti dall’alunno. Tali apprezzamenti risultano insindacabili per il giudice amministrativo, salvo che gli stessi non siano affetti da illogicità e contraddittorietà manifeste. Detti limiti valgono anche nel caso della valutazione di studenti con P.D.P., con riferimento al complessivo rispetto delle misure ivi previste (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 20 ottobre 2022, n. 871).
Nel caso in esame, da un lato sono state concesse le misure compensative (non quelle dispensative: cfr. art. 20, comma 11, D.lgs. n. 62/2017 e art. 25, comma 6, O.M. n. 55/2024), come si evince dai documenti versati in atti e dall’assenza di censure da parte dello stesso ricorrente, dall’altro l’O.M. n. 55/2024 prescrive l’adattamento delle griglie di valutazione al P.D.P. solo “ove necessario”, riservando così ampia discrezionalità alla scuola.
Giova evidenziare che, con riferimento alla prova scritta di italiano, la Commissione, in presenza di un P.D.P. ove si dà atto di una “correttezza ortografica parziale”, non ha valutato i gravi errori di ortografia presenti nell’elaborato scritto, tanto che dalla relativa griglia di valutazione emerge che il candidato ha conseguito il punteggio migliore proprio in relazione agli aspetti formali, vale a dire “ricchezza e padronanza lessicale” e “correttezza grammaticale”, rispetto ai quali gli è stato attribuito un punteggio pari a 9/15, sicché la forma costituisce l’unico indicatore a cui sia corrisposto un voto sufficiente tra i vari indicatori che hanno concorso a determinare la valutazione della prova.
Il ricorrente rivendica la sufficienza in relazione ai singoli indicatori che hanno concorso alla determinazione della valutazione complessiva della prova scritta di italiano, in quanto reputa che i punteggi negativi siano la conseguenza esclusiva dei disturbi specifici dell’apprendimento.
Tuttavia, al di là di tale asserto indimostrato che pretermette la funzione svolta dalle misure compensative, è agevole replicare che, opinando nei termini sopra indicati, il diritto allo studio rivendicato dal ricorrente risulterebbe sovrapponibile e coincidente con un inesistente diritto al conseguimento del titolo di studio a prescindere dal livello di preparazione dello studente e dal grado di maturazione personale dello stesso.
Quanto alla prova orale, in sede di valutazione la Commissione ha utilizzato la griglia allegata all’Ordinanza ministeriale n. 55/2024, senza apportare modifiche, in quanto nel documento del Consiglio di Classe del 15 maggio 2024 non era stata prevista una griglia differenziata. Peraltro, dall’eventuale modifica della griglia di valutazione sarebbe potuto derivare anche un giudizio maggiormente penalizzante per il ricorrente, atteso che l’adattamento di una griglia comporta il mantenimento degli stessi indicatori, degli stessi descrittori, ferma l’invarianza della scala adottata.
Come evidenziato dall’Istituto resistente, la prova orale del ricorrente è stata negativa: il ricorrente, pur avendo consultato le mappe concettuali, non è stato in grado di avviare la discussione, manifestando evidenti carenze in tutte le discipline. A mero titolo esemplificativo, il ricorrente non è riuscito a esporre neppure gli argomenti a scelta. La Commissione non ha ottenuto alcuna risposta in merito al romanzo “I Malavoglia”. Analogamente, il ricorrente ha mostrato di ignorare il processo di unificazione nazionale e gli eventi relativi alla prima guerra mondiale.
Con un ulteriore nucleo censorio, il ricorrente deduce che la seconda prova non sarebbe stata rivalutata alla luce del fatto che il secondo quesito di (omissis) avrebbe trattato un argomento non contemplato nel programma allegato al documento del 15.05.2024; inoltre, la Commissione non avrebbe tenuto conto dell’incidenza dei disturbi da cui è affetto il ricorrente, che avrebbero contribuito alla valutazione complessiva pari a 11/20.
La censura è priva di pregio.
Rinviando a quanto già osservato con riferimento all’incidenza dei disturbi sul rendimento scolastico, il Collegio evidenzia che il secondo quesito di (omissis), in materia di “turismo globale”, risulta coerente con il programma della materia, nel quale sono menzionati “il mercato turistico internazionale” e “le nuove tendenze del turismo” (cfr. allegato n. 15 di parte ricorrente).
Pertanto, le censure attoree devono essere nel loro complesso disattese.
Per quanto precede, il ricorso per motivi aggiunti deve pertanto essere integralmente respinto.
La particolarità della vicenda controversa e la delicatezza degli interessi ad essa sottesi giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti:
– dichiara improcedibile il ricorso principale;
– respinge il ricorso per motivi aggiunti;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)