Massima

I reati previsti dall’art. 189 del codice della strada sono considerati istantanei di pericolo. La condotta successiva dell’imputato, che si presenta subito dopo un incidente al comando della polizia, consentendo la sua identificazione e la ricostruzione dell’incidente, non esclude la consumazione dei reati di omessa fermata (art. 189, comma 6) e omissione di soccorso (art. 189, comma 7).

Supporto alla lettura

FUGA ED OMISSIONE DI SOCCORSO IN CASO DI INCIDENTE 

L’ art. 189 del Codice Della Strada, denominato “Comportamenti in caso di incidente”, si occupa di disciplinare il comportamento che l’utente della strada deve assumere in caso di incidentedisponendo, al comma 1, che “l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”

Dunque, la fuga e l’omissione di soccorso producono conseguenze penali e amministrative.

In particolare, ai sensi del comma 6, “chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste”, mentre il comma 7 “chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI”

La questione circa l’eventuale concorso tra le due fattispecie previste dall’art. 189, cc. 6 e 7, CdS ha da sempre interessato la giurisprudenza.  Difatti, l’ orientamento giurisprudenziale prevalente prevede che le due disposizioni di cui all’art. 189, cc. 6 e 7, possano concorrere, in quanto sono connotate da una diversa ratio giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che ha condannato (omissis) alla pena di 9 mesi di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, ed alla sospensione della patente per anni 1 e mesi 7, per il reato di cui all’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, perchè, alla guida di un veicolo, dopo aver cagionato un incidente da cui derivavano lesioni a (omissis), non ottemperava all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla persona ferita (25 luglio 2013).

2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l’imputato che ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge e l’assenza di motivazione in ordine al reato di fuga, atteso che, nonostante l’autonomia delle due fattispecie prevista dall’art. 189 C.d.S., i giudici di merito si sono soffermati esclusivamente sulla condotta di omissione di soccorso, senza tenere conto, ai fini dell’affermazione della responsabilità per l’inosservanza dell’obbligo di fermata, che, subito dopo il sinistro, l’imputato si è recato immediatamente presso il comando della locale polizia, ove ha reso spontanee dichiarazioni in ordine alla dinamica del sinistro ed ha ricevuto formale informazione di garanzia (circostanze dedotte specificamente in appello). Nel ricorso si è, quindi, prospettata, da un lato, la totale carenza di motivazione sulla possibilità di sostituire la condotta di fermata con quella successiva di presentazione al comando di polizia, che, comunque, ha consentito l’identificazione dell’imputato e la ricostruzione del sinistro e, cioè, il raggiungimento degli obiettivi della norma incriminatrice di cui all’art. 189 C.d.S., comma 6, e, dall’altro, la violazione di legge, essendosi travolta, in tale modo, la progressione criminosa creata dal legislatore attraverso la previsione di più ipotesi delittuose diverse sia negli elementi oggettivi sia nella ratio.

3. Il procedimento si è svolto con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, pubblicato in Gazzetta ufficiale nella medesima data. La Procura Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Non sono pervenute le conclusioni scritte dell’imputato.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non può essere accolto.

2.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, i reati di cui all’art. 189 C.d.S. sono reati istantanei di pericolo, sicchè la condotta successiva dell’imputato, che subito dopo il sinistro, si sia presentato presso il comando della locale polizia, consentendo la sua identificazione e la ricostruzione del sinistro, non esclude la consumazione nè del reato di omessa fermata di cui all’art. 189 C.d.S., comma 6, nè di quello di omissione di soccorso, di cui all’art. 189, comma 7. A ciò si aggiunga che l’immediata fermata avrebbe consentito l’intervento delle forze dell’ordine sul posto ed una serie di rilievi ed accertamenti funzionali ad una più precisa ricostruzione del sinistro, che sono stati, invece preclusi dall’allontanamento, dell’imputato, dal luogo del sinistro. In proposito, è sufficiente ricordare Sez. 4, n. 11195 del 12/02/2015 ud. – dep. 17/03/2015, Rv. 262709 – 01, secondo cui il reato di fuga in caso di investimento di persona ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge, di talchè il reato è configurabile anche se il conducente, allontanandosi, abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamente al più vicino posto di polizia, dato che la finalità della norma è anche quella di rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e circostanze dell’incidente.

Per mera completezza occorre osservare che non sussiste alcuna lacuna motivazionale nella sentenza impugnata che ha esaustivamente risposto alle censure di appello, concentrate, invero, sull’asserita incompatibilità dell’elemento soggettivo del dolo con la successiva presentazione dell’imputato al comando di polizia.

3.In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

Allegati

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