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Tribunale di La Spezia sez. I, 10/08/2023, n. 588

Massima

In tema di contratto di ormeggio, qualora questo si estenda all’esecuzione di ulteriori prestazioni accessorie, come la copertura del natante durante il periodo invernale, il gestore del porto turistico, assumendo l’onere di realizzare, in proprio o tramite terzi, tali prestazioni, risponde contrattualmente nei confronti del proprietario dell’imbarcazione per i danni derivanti dall’esecuzione non a regola d’arte dei lavori commissionati.

Supporto alla lettura

CONTRATTO DI ORMEGGIO

Si tratta di un contratto atipico non inserito nel codice della navigazione e non previsto dal codice civile ma che trae la sua legittimazione in parte dall’art. 1322 c.c. 2° co. ed in altra parte da alcuni successivi interventi normativi settoriali. Con tale contratto il proprietario dell’imbarcazione chiede al concessionario portuale l’attribuzione di uno spazio acqueo delimitato e protetto (c.d. posto barca) dove tenere il natante, in cambio un corrispettivo in denaro per un determinato periodo di tempo.

Data la natura atipica del contratto di ormeggio e l’evidente difficoltà di risalire ad una figura negoziale ben definita, elementi utili ed indispensabili all’individuazione della disciplina cui esso soggiace sono: l’interpretazione effettiva della volontà delle parti e le prestazioni in concreto offerte. In tal senso in assenza di clausole contrattuali volte ad escludere nettamente l’obbligo di custodia, la giurisprudenza ha ritenuto negli anni di applicare al contratto di ormeggio le norme disciplinanti il contratto di deposito, in relazione al fatto che il diportista raramente stipula tale accordo al solo fine di assicurarsi il godimento dello spazio acqueo riservatogli, volendo allo stesso tempo usufruire delle prestazioni accessorie messe a disposizione dal concessionario/gestore.

Ambito oggettivo di applicazione

MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso

*Con atto di comparsa in riassunzione parte attrice citava le suindicate convenute a comparire dinnanzi al Tribunale della Spezia per sentire accogliere le rassegnate conclusioni.

Quanto ai fatti di causa parte attrice premetteva quanto segue:

-nell’autunno del 2013 l’attrice, quale proprietaria della barca (omissis), targata (omissis) commissionava alla ditta (omissis) S.r.l. la realizzazione della copertura della suddetta imbarcazione, consistente nell’applicazione di tubi centine con telo termoretraibile, per tenerla al riparo durante il periodo dell’inverno 2013/2014;

– la (omissis) S.r.l. subappaltava l’esecuzione di tali opere alla società (omissis) S.r.l. che in effetti eseguiva le opere;

– in seguito il natante riportava danni al “roll-bar” e alla parabola che, secondo la tesi di parte attrice, sarebbero stati causati a causa della imperita e negligente esecuzione dei lavori;

– parte attrice incaricava la Sanlorenzo spa, società specializzata nel settore nautico, al fine di redigere un preventivo volto ad individuare le opere che si rendevano necessarie per l’eliminazione dei danni ed il loro costo, poi stimato in € 40.260,00;

-parte attrice denunciava l’accaduto alle società convenute e la (omissis) SRL declinava ogni responsabilità ascrivendola alla (omissis) srl quale ditta subappaltatrice che materialmente eseguiva gli interventi sull’imbarcazione;

– La (omissis) srl azionava la propria polizza assicurativa stipulata con (omissis) Assicurazioni spa, la quale si limitava però solamente a risarcire il danno alla parabola ovvero l’unico risarcibile ai sensi di polizza versando la somma di € 1.200,00 a fronte del maggior danno lamentato dall’attrice;

– parte attrice esponeva infine che in data 16.11.2015 vendeva l’imbarcazione ad un prezzo sensibilmente inferiore al suo valore di mercato ante sinistro poiché veniva defalcato il costo delle opere necessarie per il ripristino e che, nonostante i numerosi solleciti, non otteneva il risarcimento integrale dei danni subiti.

Dal momento che le società (omissis) SRL e (omissis) SRL non provvedevano a risarcire il totale dei danni richiesti, parte attrice adiva il Tribunale di Bergamo per l’espletamento di una consulenza tecnica in via preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 5850/2016) volta all’accertamento dei danni alla propria imbarcazione ed alla quantificazione dei costi di procedura iscritta al nr. 5850/2016 RG nel quale si costituivano tutte le parti del presente procedimento.

La relazione depositata dal perito d’ufficio (omissis), incaricato dal Tribunale di Bergamo così concludeva:

“Le operazioni di copertura furono commissionate nell’autunno 2013 al fine di preservare l’imbarcazione in secca dalle intemperie invernali.

La copertura termoretraibile venne posizionata su supporti centinati ed uno degli archi venne sostenuto al centro da un puntello posizionato sul roll-bar.

Condizioni metereologiche ed effetti meccanici, con incidenze di impossibile imputabilità certa hanno provocato un carico eccessivo sul roll-bar portandolo alla deformazione tenuto anche conto che il medesimo, contrariamente da quanto portato dai piani costruttivi è stato realizzato con minori doti di resistenza anche se sufficienti allo scopo.

I tempi di ripristino sono pari a circa sei settimane mentre i costi possono essere stimati pari € 16.500,00″

Tuttavia, anche all’esito della espletata CTU conciliativa, le società convenute e le rispettive compagnie assicurative non provvedevano a corrispondere la somma richiesta

Parte attrice intraprendeva azione giudiziaria davanti al Tribunale di Bergamo a tutela dei propri diritti.

In particolare, chiedeva l’accertamento della responsabilità di (omissis) SRL e (omissis) S.r.l. a titolo contrattuale (anche da contatto sociale quanto a (omissis) S.r.l.) ed anche extracontrattuale ex art. 2043 c.c., nella causazione di tutti i danni derivati dalle opere svolte sull’imbarcazione(omissis), targata (omissis), incluso il danno da svalutazione del valore commerciale della barca e il danno da disagio per aver dovuto utilizzare l’imbarcazione nel periodo estivo con il difetto al roll-bar nonché del rimborso delle spese di assistenza tecnica e legale della fase stragiudiziale, del procedimento di ctu conciliativa ex art. 696 bis c.p.c., oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali (dunque da liquidarsi ex art. 1284, comma IV, c.c.) e spese di lite.

La causa veniva rubricata al nr. 10380 / 2018 RG

-Con comparsa di risposta dell’11.2.2019 si è costituita in giudizio (omissis) S.r.l. eccependo:

-in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo, nel merito, che l’obbligazione contrattualmente assunta dalla medesima nei confronti dell’attrice sarebbe stata unicamente quella di ormeggio e quindi della disponibilità di un posto barca con fornitura di acqua e energia elettrica a forfait;

– che l’attrice avrebbe commissionato i lavori sulla propria imbarcazione direttamente a (omissis) S.r.l.;

– che i lavori sull’imbarcazione dell’attrice sarebbero stati eseguiti in completa autonomia da (omissis) S.r.l.;

– che il roll bar sarebbe stato danneggiato da una copiosa nevicata verificatasi prima dei fatti per cui è causa e che comunque l’imbarcazione avrebbe presentato dei problemi di progettazione già prima che l’attrice l’acquistasse;

– di essere assicurata con (omissis) Italia S.p.A. e, pertanto, di essere autorizzata alla sua chiamata in causa.

-Con comparsa di risposta del 15.2.2019 si è costituita in giudizio (omissis) S.r.l. eccependo:

– in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo;

– che l’attrice ha commissionato i lavori a (omissis) S.r.l.;

– che (omissis) S.r.l. ha subappaltato i lavori a (omissis) S.r.l.;

– che il roll bar sarebbe stato danneggiato da una copiosa nevicata verificatasi prima dei lavori per cui è causa e che comunque avrebbe presentato problemi strutturali già prima che l’attrice l’acquistasse;

– di essere assicurata con (omissis) Assicurazioni S.p.A. e, pertanto, di essere autorizzata alla sua chiamata in causa.

Il Tribunale di Bergamo fissava una nuova prima udienza al 16.7.2019, in luogo di quella indicata in atto di citazione, al fine di consentire alle convenute la chiamata del terzo.

Con comparsa di risposta dell’11.6.2019 si è costituita in giudizio (omissis) Italia S.p.A. eccependo:

-in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo;

– che (omissis) S.r.l. avrebbe assunto nei confronti dell’attrice meramente l’obbligazione di ormeggio;

– che l’attrice avrebbe commissionato i lavori sulla propria imbarcazione direttamente a (omissis) S.r.l.;

– che (omissis) S.r.l. ha riconosciuto la sua esclusiva responsabilità;

– che il roll bar sarebbe stato danneggiato da una copiosa nevicata verificatasi prima dei fatti per cui è causa e che comunque avrebbe presentato dei problemi di progettazione già prima che l’attrice l’acquistasse;

– Con comparsa di risposta del 26.6.2019 si è costituita in giudizio (omissis) Assicurazioni S.p.A. eccependo:

– in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo;

– che (omissis) avrebbe eseguito i lavori a regola d’arte;

– che il roll bar sarebbe stato danneggiato da una copiosa nevicata verificatasi prima dei lavori per cui è causa e che comunque avrebbe presentato problemi strutturali già prima che l’attrice l’acquistasse;

– l’inoperatività della polizza poiché la stessa avrebbe ad oggetto la copertura della sola responsabilità civile verso terzi per danni causati a terzi per morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose e ad essi involontariamente causati in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi inerenti l’attività descritta in polizza mentre non rientrerebbe nella garanzia assicurativa il fatto colposo della non esecuzione a regola d’arte dell’opera oggetto dell’attività esercitata secondo l’espressa esclusione di cui all’art. 6.4 delle condizioni generali di polizza oltre che anche dalla successiva garanzia facoltativa di cui alla lettera A), rubricata “Garanzia postuma”.

All’udienza del 16.07.2019 la deducente aderiva all’eccezione preliminare di incompetenza territoriale formulata dalle parti e quindi il Tribunale di Bergamo ordinava ai sensi dell’art 38, comma 2 cpc la cancellazione della causa dal ruolo.

A questo punto con comparsa di riassunzione del 14.11.2019 parte attrice riassumeva davanti al Tribunale della Spezia il giudizio interrotto davanti al Tribunale di Bergamo.

*Si costituivano le parti già costituite nel precedente giudizio richiamando le comparse di risposta già depositate.

*Alla prima udienza del 15.10.2020 Il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, Vi co cpc rinviando la causa all’udienza del 18.11.2021 per l’ammissione dei mezzi istruttori.

*Dopo il deposito delle memorie ex art 183, VI c. cpc il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.

All’udienza del 05.05.2023 le parti precisavano le conclusioni, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

Osservato

*Esaminati gli atti e i documenti di causa questo Giudice ritiene fondata la domanda attorea nei termini che seguono.

*È necessario innanzitutto qualificare il rapporto giuridico intercorrente tra parte attrice e le convenute (omissis) srl e (omissis) SRL.

La convenuta (omissis) srl esclude la propria responsabilità dai fatti di causa asserendo che l’obbligazione contrattualmente assunta nei confronti dell’attrice fosse stata unicamente quella di ormeggio e che parte attrice avrebbe commissionato direttamente i lavori a (omissis) SRL.

Per quanto riguarda i rapporti con la (omissis) SRL questo Giudice ritiene sussistente oltre ad un contratto di ormeggio, anche un contratto di appalto.

Il contratto di ormeggio, di per sé, presenta una struttura minima essenziale costituita dalla messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali mediante l’assegnazione di un delimitato spazio acqueo con possibilità di estensione ad altre prestazioni collegate sinallagmaticamente al corrispettivo, quali la custodia dell’imbarcazione e delle cose in essa contenute, fino al ricovero, nei mesi invernali, dell’imbarcazione in apposita struttura (v. Cass. Civ., SS.UU. 3.4.2007 — ud. 20.2.2007, n. 8224).

Pertanto, stante l’ampiezza e la flessibilità dello schema negoziale a disposizione dei contraenti, sarà necessario interpretare il rapporto dedotto ed accertare se le parti abbiano inteso includere fra le obbligazioni del gestore anche ulteriori prestazioni ovvero abbiano inteso limitare il contenuto del rapporto alla sola messa a disposizione degli spazi acquei.

Emerge dagli atti causa sia documentalmente che in quanto circostanza non contestata che tra parte attrice e (omissis) SRL sia stato stipulato un contratto di ormeggio. Risulta altresì plausibile e confermato dai documenti in atti che parte attrice abbia commissionato alla ditta (omissis) SRL la realizzazione della copertura della proprio imbarcazione, consistente nell’applicazione di tubi centine con telo termoretraibile, per tenerla al riparo durante il periodo dell’inverno 2013/2014. È infatti verosimile che tale prestazione accessoria sia stata concordata tra le parti proprio al fine di preservare al meglio l’imbarcazione durante il periodo di ormeggio e quindi come negozio collegato a quello principale.

Tale qualificazione giuridica è confermata anche dall’esame dei documenti in atti: in seguito alla richiesta danni inoltrata da parte attrice (omissis) si offriva di provvedere alla riparazione dei danni e si confrontava con la (omissis) S.r.l. e quest’ultima, in data 16.11.2015, faceva pervenire a parte attrice un preventivo di spesa per la riparazione al roll-bar ammontante ad € 12.500,00 oltre iva (doc. 4).

Tale interessamento e l’invio del preventivo non avrebbe ragione d’essere se la convenuta non si fosse assunta anche l’onere di realizzare, in proprio o commissionandoli, i lavori di riparazione per cui è causa.

L’attrice ha inoltre effettuato il pagamento per i lavori di copertura per cui è causa in favore della (omissis) SRL versando la somma di € 1.300,00; la circostanza emerge anche dal doc. 7 prodotto da (omissis) S.r.l. consistente nella fattura datata 9.8.2013 emessa dalla stessa a carico della (omissis) S.r.l. per i lavori svolti e denominati “copertura termoretraibile imbarcazione (omissis)” di ammontare pari ad € 1.110,00. Emerge dunque che i lavori sono stati eseguiti da (omissis) S.r.l. e commissionati da (omissis) S.r.l.

(omissis) S.r.l., dunque, non si è occupata soltanto del rimessaggio ma anche delle ulteriori necessarie per la copertura del natante.

Quanto alla posizione di (omissis) srl, la sua eventuale condotta negligente potrà dar luogo a responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti del committente originario, in quanto idonea a ledere il diritto di quest’ultimo ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale di appalto, nonché a cagionare un pregiudizio ingiusto (sul punto vedasi ex multis, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21719 del 27/08/2019).

*Quanto all’accertamento della responsabilità dei danni lamentati da parte attrice questo giudice ritiene utilizzabile la CTU svoltasi nel procedimento ex art. 696 bis cpc dinnanzi Tribunale di Bergamo rg. 5850/2016 e regolarmente acquisita nel presente procedimento. Peraltro nell’ambito dell’espletata procedura di istruzione preventiva il contraddittorio era stato regolarmente costituito nei confronti di tutte le parti costituite anche nel presente giudizio.

Sul punto la giurisprudenza si è espressa in tale senso: “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” ( Cass Civ. Sez. 3 , n. 8496 24/03/2023).

L’elaborato peritale in punto di analisi dei risultati così riferisce:”

“In fatto, né (omissis) srl, né (omissis) srl negano che , in vista dell’inverno 2013/2014, la proprietà dell’imbarcazione da diporto “(omissis)” abbia commissionato i lavori di cui si discute né negano che, a sostegno della centinatura poi oggetto di accertamento, sia stato posto il puntello de quo, poggiante sul roll-bar. Parimenti non viene messo in dubbio che un fatto dannoso si sia verificato come si desume dalla ammissione di aver risarcito il danno provocato alla “cupola” dell’antenna satellitare che, anche dalla documentazione fotografica acquisita, appare danneggiata dalla centinatura sovrastante, proprio in corrispondenza della verticale sul roll-bar.”

In ordine alla genesi del fatto dannoso il CTU evidenzia che: “In ordine alla genesi del fatto dannoso, entrambi i consulenti hanno, se pur per vie diverse, raggiunto sostanzialmente risultati analoghi attribuendo quindi al puntello di sostegno della centina in oggetto la deformazione del roll-bar”

E ancora : Tale inequivoca conclusione è condivisa dal sottoscritto consulente il quale è quindi in grado di affermare che la costruzione realizzata e che appunto vedeva una centina sorretta al centro da un puntello verticale posizionato sul roll-bar, per sua destinazione inidoneo a sostenere, specie nel periodo invernale, un carico della natura evidenziata dalle stesse consulenze delle parti, rientra certamente nel concetto di costruzione non eseguita a regola d’arte.

Ove ciò lasciasse ancora delle perplessità va detto che a tali carichi originati da elementi metereologici variabili quanto di difficile valutazione esiste un ulteriore e certo elemento che, su una costruzione così maldestramente realizzata, è stato determinante”.

Il consulente tecnico d’ufficio, dunque, conferma l’esistenza dei danni lamentati dall’attrice e la responsabilità materiale nella loro causazione da parte di La Rosa dei Venti srl e Siti srl, le quali non hanno eseguito i lavori a regola d’arte.

Nei confronti di parte attrice le convenute (omissis) e (omissis) SRL risponderanno solidalmente per i danni subiti e lamentati dalla stessa.

*Sulla quantificazione dei danni lamentati si osserva quanto segue:

Il CTU riconosce che il danno riportato dall’imbarcazione, a seguito dei lavori eseguiti da (omissis) SRL, ammonta ad € 20.130,00 (€16.000,00 oltre IVA).

Quanto alle altre somme richieste le stesse si ritengono dovute ne seguenti termini:

– € 2.757,74 a titolo di rimborso delle spese di assistenza legale per fase stragiudiziale come da fattura in atti (doc.1-n. 7);

– € 6.009,04 per le spese di CTU nel procedimento ex art. 696 bic cpc (doc.1 -n. 8 e doc.1 -n.9);

– € 1.220,00 per le spese di assistenza tecnica nel procedimento ex art 696 bis cpc (doc. 1-. N. 10);

– € 2.337,00 oltre accessori per le spese di assistenza legale nel procedimento ex art. 696 bis cpc – RG 5850 / 2016 – Tribunale di Bergamo;

Al pagamento del quantum sopra liquidato a titolo di risarcimento danni e spese sono tenuti in solido sia (omissis) SRL che (omissis) SRL sebbene a titoli diversi.

*Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 5.810,00, in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014, in relazione allo scaglione di riferimento (Euro 26.001,00 – Euro 52.000,00) del quantum liquidato a titolo di risarcimento, tenendo conto dell’assenza della fase istruttoria.

Le convenute (omissis) srl e (omissis) srl, in solido, dovranno rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 5.810,00 oltre accessori per onorari.

*Le domande di manleva proposte dalle convenute nei confronti delle rispettive compagnie assicurative devono trovare accoglimento: risultano infatti in atti le rispettive polizze assicurative di (omissis) ITALIA SPA quanto alla (omissis) SRL e di (omissis) ASSICURAZIONI SPA quanto a (omissis) SRL.

Quindi, in accoglimento della manleva proposta da (omissis) SRL e (omissis) srl deve farsi luogo a condanna di (omissis) Italia spa e (omissis) Assicurazioni spa a tenere indenni le rispettive assicurate per quanto corrisponderanno a parte attrice in forza della presente sentenza.

P.Q.M.
A) ACCERTA e DICHIARA la responsabilità in solido della (omissis) SRL e (omissis) SRL verso l’attrice (omissis) per l’esecuzione non a regola d’arte delle opere per cui è causa sull’imbarcazione (omissis) – tg (omissis).B) CONDANNA (omissis) SRL in solido con (omissis) SRL a corrispondere all’attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale l’importo di € 16.500,00 (oltre IVA) quale controvalore dei danni riportati dall’imbarcazione “(omissis)”, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.

C) CONDANNA (omissis) SRL in solido con (omissis) SRL a rifondere all’attrice le spese di assistenza legale per la fase stragiudiziale pari ad € 2.757,74, le spese legali dell’ATP ante causam che liquida in € 2.337,00 oltre accessori, le spese della CTU svoltasi nel procedimento di ATP pari ad € 6.009,04, le spese di assistenza tecnica nel procedimento ex art 696 bis cpc pari ad Euro 1.220,00, le spese legali del presente giudizio che liquida in € 5.810,00 oltre accessori.

D) In accoglimento della domanda di manleva proposta da (omissis) srl nei confronti di (omissis) ITALIA SPA e di (omissis) SRL nei confronti di (omissis) SPA condanna le terze chiamate in causa a tenere indenni (omissis) SRL e (omissis) SRL per quanto corrisponderanno all’attrice (omissis) in forza della presente sentenza.

E) RIGETTA ogni altra domanda.

La Spezia, 10.08.2023

Allegati

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